Art. 56. Concessione del finanziamento a enti pubblici 1. La concessione del finanziamento ai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, e' disposta in via definitiva sulla base del progetto preliminare per un importo commisurato alla spesa ritenuta ammissibile, determinata dal dirigente della struttura tecnica competente ovvero, nei casi di cui all'art. 42, dalla commissione regionale dei lavori pubblici. Per specifici lavori individuati dalla giunta regionale, la concessione del finanziamento e' disposta in via definitiva, sulla base di un programma operativo di intervento che definisce i bisogni, gli obiettivi che si intende raggiungere, la tipologia dell'intervento, i tempi di realizzazione, la spesa preventivata per un importo commisurato alla spesa ritenuta ammissibile, determinata dal dirigente della struttura tecnica competente. 2. Gli oneri per spese tecniche generali e di collaudo sono commisurati alle aliquote percentuali dell'ammontare dei lavori e delle acquisizioni degli immobili di progetto ritenuti ammissibili a finanziamento; le aliquote sono determinate per categorie di opere, anche in misura graduale, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della giunta regionale, tenuto conto dei costi desunti dalle tariffe professionali. Gli incentivi ammissibili per imprevisti,premi di accelerazione e per la costituzione del fondo per accordi bonari non possono complessivamente eccedere l'aliquota massima del 10 per cento dell'ammontare dei lavori e delle acquisizioni degli immobili di progetto. Le somme da destinare a ricerche e indagini preliminari non possono eccedere complessivamente l'aliquota massima del 5 per cento dell'ammontare dei lavori e delle acquisizioni degli immobili di progetto. Fino all'emanazione del decreto del Presidente della Regione si applica il decreto del presidente della giunta regionale emanato ai sensi dell'Art. 8, terzo comma, della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, come modificato dall'art. 130, comma 1, della legge regionale 1/1993, e dell'Art. 24 della medesima legge regionale 46/1986. 3. La concessione del finanziamento si intende effettuata per l'opera e non per le singole voci o importi risultanti dal progetto. 4. Ad avvenuta conclusione dei lavori, l'ente pubblico beneficiano e' autorizzato a utilizzare le economie contributive conseguite in corso di realizzazione dell'opera ammessa a finanziamento a copertura di maggiori oneri per spese tecniche e di collaudo, nonche' per l'esecuzione di ulteriori lavori affini a quelli eseguiti, di cui sia riconosciuta la necessita' in un progetto gia' approvato dall'ente. 5. Il finanziamento concesso si intende comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'attuazione dell'intervento. 6. L'imposta sul valore aggiunto puo' essere reimpiegata, qualora rimborsata dall'amministrazione finanziaria, in altri lavori pubblici, nonche' per la manutenzione di opere, di impianti e di attrezzature fisse o mobili, e per altre iniziative comunque finalizzate al conseguimento dei fini istituzionali degli enti stessi.