Art. 56.
            Concessione del finanziamento a enti pubblici
    1.  La  concessione del finanziamento ai soggetti di cui all'art.
3,  comma  1,  e'  disposta in via definitiva sulla base del progetto
preliminare   per   un   importo   commisurato  alla  spesa  ritenuta
ammissibile,   determinata  dal  dirigente  della  struttura  tecnica
competente  ovvero,  nei  casi  di cui all'art. 42, dalla commissione
regionale dei lavori pubblici. Per specifici lavori individuati dalla
giunta regionale, la concessione del finanziamento e' disposta in via
definitiva,  sulla  base  di un programma operativo di intervento che
definisce  i  bisogni,  gli  obiettivi che si intende raggiungere, la
tipologia   dell'intervento,  i  tempi  di  realizzazione,  la  spesa
preventivata   per   un   importo  commisurato  alla  spesa  ritenuta
ammissibile,   determinata  dal  dirigente  della  struttura  tecnica
competente.
    2.  Gli  oneri  per  spese  tecniche  generali e di collaudo sono
commisurati  alle  aliquote  percentuali  dell'ammontare dei lavori e
delle  acquisizioni degli immobili di progetto ritenuti ammissibili a
finanziamento;  le  aliquote sono determinate per categorie di opere,
anche  in  misura graduale, con decreto del Presidente della Regione,
previa  deliberazione  della giunta regionale, tenuto conto dei costi
desunti  dalle  tariffe  professionali. Gli incentivi ammissibili per
imprevisti,premi di accelerazione e per la costituzione del fondo per
accordi  bonari  non  possono  complessivamente  eccedere  l'aliquota
massima   del   10  per  cento  dell'ammontare  dei  lavori  e  delle
acquisizioni  degli  immobili  di  progetto.  Le somme da destinare a
ricerche e indagini preliminari non possono eccedere complessivamente
l'aliquota  massima del 5 per cento dell'ammontare dei lavori e delle
acquisizioni  degli  immobili  di  progetto.  Fino all'emanazione del
decreto  del  Presidente  della  Regione  si  applica  il decreto del
presidente della giunta regionale emanato ai sensi dell'Art. 8, terzo
comma,  della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, come modificato
dall'art.  130, comma 1, della legge regionale 1/1993, e dell'Art. 24
della medesima legge regionale 46/1986.
    3.  La  concessione  del  finanziamento si intende effettuata per
l'opera e non per le singole voci o importi risultanti dal progetto.
    4.   Ad   avvenuta   conclusione   dei  lavori,  l'ente  pubblico
beneficiano  e'  autorizzato  a  utilizzare  le economie contributive
conseguite   in   corso   di   realizzazione   dell'opera  ammessa  a
finanziamento  a  copertura di maggiori oneri per spese tecniche e di
collaudo,  nonche'  per  l'esecuzione  di  ulteriori  lavori affini a
quelli eseguiti, di cui sia riconosciuta la necessita' in un progetto
gia' approvato dall'ente.
    5.  Il finanziamento concesso si intende comprensivo dell'imposta
sul valore aggiunto dovuta per l'attuazione dell'intervento.
    6. L'imposta sul valore aggiunto puo' essere reimpiegata, qualora
rimborsata   dall'amministrazione   finanziaria,   in   altri  lavori
pubblici,  nonche'  per  la  manutenzione  di opere, di impianti e di
attrezzature   fisse  o  mobili,  e  per  altre  iniziative  comunque
finalizzate  al  conseguimento  dei  fini  istituzionali  degli  enti
stessi.