Art. 57. Erogazione del finanziamento concesso a enti pubblici 1. Il finanziamento concesso ai soggetti indicati all'art. 3, comma 1, e' erogato come segue: a) nel caso di concessione del finanziamento in conto capitale o di anticipazione finanziaria, e' disposta la somministrazione in via definitiva e in unica soluzione del finanziamento contestualmente al provvedimento di concessione; b) nel caso di concessione di finanziamento in annualita' e' disposta, contestualmente al provvedimento di concessione, l'apertura di un ruolo di spesa fissa per il pagamento a favore dell'ente beneficiano di tutte le annualita' concesse con scadenza fissa annuale a decorrere dall'anno di emissione del provvedimento stesso.