Art. 57.
        Erogazione del finanziamento concesso a enti pubblici
    1.  Il  finanziamento  concesso  ai soggetti indicati all'art. 3,
comma 1, e' erogato come segue:
      a) nel  caso di concessione del finanziamento in conto capitale
o  di  anticipazione  finanziaria, e' disposta la somministrazione in
via definitiva e in unica soluzione del finanziamento contestualmente
al provvedimento di concessione;
      b) nel  caso  di  concessione di finanziamento in annualita' e'
disposta, contestualmente al provvedimento di concessione, l'apertura
di  un  ruolo  di  spesa  fissa  per  il pagamento a favore dell'ente
beneficiano  di  tutte  le  annualita'  concesse  con  scadenza fissa
annuale a decorrere dall'anno di emissione del provvedimento stesso.