Art. 6. Cooperazione tra enti 1. La Regione favorisce forme di cooperazione fra gli enti locali per la realizzazione di lavori pubblici, mediante: a) particolare considerazione nell'assegnazione di finanziamenti per lavori gestiti da strutture comuni, costituite ai sensi del titolo II, capo V, del decreto legislativo n. 267/2000; b) supporto tecnico e amministrativo per la costituzione di una struttura tecnica comune tra gli enti; c) partecipazione alle attivita' consultive della Regione.