Art. 6.
                        Cooperazione tra enti
    1. La Regione favorisce forme di cooperazione fra gli enti locali
per la realizzazione di lavori pubblici, mediante:
      a) particolare      considerazione     nell'assegnazione     di
finanziamenti  per  lavori gestiti da strutture comuni, costituite ai
sensi del titolo II, capo V, del decreto legislativo n. 267/2000;
      b) supporto tecnico e amministrativo per la costituzione di una
struttura tecnica comune tra gli enti;
      c) partecipazione alle attivita' consultive della Regione.