Art. 62.
                  Rendicontazione del finanziamento
    1.  Con  il provvedimento di concessione sono stabiliti i termini
entro  i  quali  devono  essere  ultimati i lavori, nonche' quelli di
rendicontazione.  Ai  fini  della rendicontazione del finanziamento i
soggetti  beneficiari presentano, nei termini previsti dal decreto di
concessione,  la  documentazione di cui al titolo Il, capo III, della
legge regionale n. 7/2000.