Art. 62. Rendicontazione del finanziamento 1. Con il provvedimento di concessione sono stabiliti i termini entro i quali devono essere ultimati i lavori, nonche' quelli di rendicontazione. Ai fini della rendicontazione del finanziamento i soggetti beneficiari presentano, nei termini previsti dal decreto di concessione, la documentazione di cui al titolo Il, capo III, della legge regionale n. 7/2000.