Art. 65. Organi competenti 1. Fatta eccezione per le opere di competenza degli enti di cui al comma 2, le attribuzioni spettanti alla Regione in materia di espropriazione per pubblica utilita' e di occupazione temporanea e d'urgenza sono esercitate dal dirigente della struttura regionale competente alle espropriazioni. 2. Per le opere di competenza e di iniziativa dei comuni, anche riuniti in consorzio, e delle province, ivi compresi gli interventi pianificatori, le funzioni spettanti alla Regione in materia di espropriazione per pubblica utilita', di costituzione di servitu' coattiva e di occupazione temporanea e d'urgenza sono trasferite ai comuni e alle province. 3. Spetta al comune, nel cui territorio le opere devono essere eseguite, emanare i provvedimenti autorizzativi dell'accesso agli immobili, sia per l'esecuzione di misure e rilievi, sia per la redazione degli stati di consistenza, nonche' i provvedimenti di nomina dei tecnici incaricati per le esigenze di cui sopra.