Art. 65. Organi competenti
    1.  Fatta  eccezione per le opere di competenza degli enti di cui
al  comma  2,  le  attribuzioni  spettanti alla Regione in materia di
espropriazione  per  pubblica  utilita' e di occupazione temporanea e
d'urgenza  sono  esercitate  dal  dirigente della struttura regionale
competente alle espropriazioni.
    2.  Per  le opere di competenza e di iniziativa dei comuni, anche
riuniti  in  consorzio, e delle province, ivi compresi gli interventi
pianificatori,  le  funzioni  spettanti  alla  Regione  in materia di
espropriazione  per  pubblica  utilita',  di costituzione di servitu'
coattiva  e  di occupazione temporanea e d'urgenza sono trasferite ai
comuni e alle province.
    3.  Spetta  al  comune, nel cui territorio le opere devono essere
eseguite,  emanare  i  provvedimenti  autorizzativi dell'accesso agli
immobili,  sia  per  l'esecuzione  di  misure  e  rilievi, sia per la
redazione  degli  stati  di  consistenza,  nonche' i provvedimenti di
nomina dei tecnici incaricati per le esigenze di cui sopra.