Art. 67.
Dichiarazione   di   pubblica   utilita',   nonche'   di   urgenza  e
                          indifferibilita'
    1.   Relativamente   alle  opere  pubbliche  da  realizzarsi  nel
territorio  regionale,  la  dichiarazione  di  pubblica utilita' e la
dichiarazione  di urgenza e indifferibilita' dei relativi lavori sono
implicite  nell'atto  di  approvazione  del progetto definitivo dalla
data in cui lo stesso diviene efficace ai sensi di legge.
    2.  Le  opere, che godono di contributo regionale, possono essere
espressamente  dichiarate,  nel  provvedimento di concessione, previa
conforme deliberazione della giunta regionale, di pubblica utilita' e
i relativi lavori urgenti e indifferibili.
    3.  Per  le  opere  diverse  da  quelle di cui ai commi 1 e 2, la
dichiarazione   espressa   di   pubblica   utilita'   e'  pronunciata
dall'autorita'  individuata  dalle  norme  di settore e, in mancanza,
dalla  giunta regionale. Al fine di contemperare l'interesse pubblico
con  le esigenze di tutela della proprieta' privata, nelle more della
revisione  delle  procedure  relative  alla dichiarazione di pubblica
utilita'  contenute nelle norme di settore, da attuarsi entro un anno
dalla   data   di   entrata   in  vigore  della  presente  legge,  il
provvedimento  di  dichiarazione  espressa  di  pubblica  utilita' e'
comunque   assunto   previa   conforme   deliberazione  della  giunta
regionale.