Art. 67. Dichiarazione di pubblica utilita', nonche' di urgenza e indifferibilita' 1. Relativamente alle opere pubbliche da realizzarsi nel territorio regionale, la dichiarazione di pubblica utilita' e la dichiarazione di urgenza e indifferibilita' dei relativi lavori sono implicite nell'atto di approvazione del progetto definitivo dalla data in cui lo stesso diviene efficace ai sensi di legge. 2. Le opere, che godono di contributo regionale, possono essere espressamente dichiarate, nel provvedimento di concessione, previa conforme deliberazione della giunta regionale, di pubblica utilita' e i relativi lavori urgenti e indifferibili. 3. Per le opere diverse da quelle di cui ai commi 1 e 2, la dichiarazione espressa di pubblica utilita' e' pronunciata dall'autorita' individuata dalle norme di settore e, in mancanza, dalla giunta regionale. Al fine di contemperare l'interesse pubblico con le esigenze di tutela della proprieta' privata, nelle more della revisione delle procedure relative alla dichiarazione di pubblica utilita' contenute nelle norme di settore, da attuarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il provvedimento di dichiarazione espressa di pubblica utilita' e' comunque assunto previa conforme deliberazione della giunta regionale.