Art. 68.
Termini di inizio e di ultimazione dei lavori e delle espropriazioni
    1.  Per  i  procedimenti espropriativi da effettuarsi nell'ambito
del  territorio  regionale,  il  periodo  utile  per l'esecuzione dei
lavori  e delle espropriazioni e' fissato in ventiquattro mesi per il
loro  inizio  e in trentasei mesi per la loro ultimazione a decorrere
dalla  data  della  dichiarazione  espressa  o  implicita di pubblica
utilita'.
    2.  Eventuali  proroghe o fissazioni di termini diversi da quelli
di cui al comma 1 sono concesse solo per motivate circostanze:
      a) da  parte  dell'organo cui compete emettere la dichiarazione
espressa di pubblica utilita';
      b) da  parte dell'organo che approva il progetto definitivo nel
caso di opere di competenza degli enti pubblici.
    3.  Spetta, altresi', agli organi di cui al comma 2 la fissazione
dei   termini   di   inizio   e   ultimazione   dei  lavori  e  delle
espropriazioni,  nelle  ipotesi  in  cui la dichiarazione di pubblica
utilita' sia direttamente contenuta in una disposizione di legge.
    4.  In ogni caso i lavori e le espropriazioni debbono aver inizio
entro tre anni dalla data di cui al comma 1.
    5.  Qualora  non  ricorra  la necessita' espropriativa, se per le
opere  sia  previsto un contributo statale o regionale, la fissazione
dei  termini  di  inizio  e  fine  lavori,  nonche' la concessione di
eventuali  proroghe  spettano all'organo concedente il contributo. In
caso  di mancato rispetto del termine finale, l'organo concedente, su
istanza  del  beneficiano,  ha  facolta',  in  presenza  di  motivate
ragioni,  di  confermare  il contributo e fissare un nuovo termine di
ultimazione  dei  lavori, ovvero di confermare il contributo quando i
lavori  siano  gia' stati ultimati, accertato il pieno raggiungimento
dell'interesse pubblico.