Art. 69. Notificazioni 1. Il provvedimento autorizzante l'occupazione temporanea e d'urgenza e' notificato a cura dell'ente procedente, unitamente all'avviso di cui all'art. 3, quarto comma, della legge n. 1/1978, ai proprietari degli immobili interessati, ovvero, se sconosciuti, ai soggetti che comunque risultano tali secondo i dati catastali. 2. Le notificazioni previste dall'art. 11, terzo e quarto comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, sono eseguite a cura e spese dell'ente espropriante. 3. L'avviso di deposito, eseguito ai sensi e per gli effetti dell'Art. 17 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, oltre alle forme di pubblicita' ivi previste, e' notificato ai soggetti espropriandi. 4. Il termine di quindici giorni previsto dal terzo comma dell'Art. 10 della legge n. 865/1971, durante il quale gli interessati possono presentare osservazioni scritte, depositandole nella segreteria del comune, decorre dalla data della notifica ai soggetti espropriandi.