Art. 69.
                            Notificazioni
    1.  Il  provvedimento  autorizzante  l'occupazione  temporanea  e
d'urgenza  e'  notificato  a  cura  dell'ente  procedente, unitamente
all'avviso di cui all'art. 3, quarto comma, della legge n. 1/1978, ai
proprietari  degli  immobili  interessati, ovvero, se sconosciuti, ai
soggetti che comunque risultano tali secondo i dati catastali.
    2.  Le notificazioni previste dall'art. 11, terzo e quarto comma,
della  legge  22 ottobre  1971,  n. 865, sono eseguite a cura e spese
dell'ente espropriante.
    3.  L'avviso  di  deposito,  eseguito  ai sensi e per gli effetti
dell'Art. 17 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, oltre alle forme di
pubblicita' ivi previste, e' notificato ai soggetti espropriandi.
    4.  Il  termine  di  quindici  giorni  previsto  dal  terzo comma
dell'Art.   10   della  legge  n.  865/1971,  durante  il  quale  gli
interessati  possono  presentare  osservazioni scritte, depositandole
nella  segreteria  del  comune,  decorre dalla data della notifica ai
soggetti espropriandi.