Art. 7.
               Programma triennale dei lavori pubblici
    1.  L'attivita'  di realizzazione dei lavori di cui alla presente
legge  si  svolge  sulla  base  del  programma  triennale  dei lavori
pubblici,  di  seguito denominato programma, e dei suoi aggiornamenti
annuali.
    2.  I  soggetti  di  cui  all'Art.  3,  comma 1,  predispongono e
approvano  il  programma,  nel  rispetto dei documenti programmatori,
previsti  dalla  normativa  vigente  e in particolare dalla normativa
urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno
di  riferimento,  ivi  comprese  le opere di manutenzione ordinaria e
straordinaria del patrimonio e dei servizi a rete.
    3.  I  bisogni  connessi con la conservazione e la valorizzazione
dell'ambiente   e   del  patrimonio  culturale,  con  la  difesa  del
territorio,  con lo sviluppo economico-sociale della Regione e con lo
svolgimento    di   funzioni   istituzionali,   che   per   il   loro
soddisfacimento   prevedono  la  realizzazione  di  lavori  pubblici,
costituiscono   il  riferimento  per  la  programmazione  dei  lavori
pubblici.
    4.  Il  programma individua gli interventi da attivare sulla base
di  una  relazione  illustrativa, dell' inquadramento territoriale di
massima,  di  uno  studio di fattibilita' tecnico-amministrativa e di
identificazione   e   quantificazione  dei  bisogni  con  particolare
riferimento  al  bacino  di utenza, di un preventivo di spesa e della
individuazione dei presumibili tempi di attuazione. Il programma puo'
essere oggetto di revisione.
    5.  Nel programma sono altresi' indicati i beni immobili pubblici
che,  al  fine  di  quanto  previsto  dall'Art. 16, comma 10, possono
essere  oggetto  di  diretta  alienazione  anche  del solo diritto di
superficie,   previo   esperimento   di  una  gara;  tali  beni  sono
classificati  e  valutati  anche  rispetto  a  eventuali caratteri di
rilevanza    storico-artistica,   architettonica,   paesaggistica   e
ambientale, tenuto conto della situazione catastale e ipotecaria.
    6.  Il  programma  e  l'elenco  annuale dei lavori sono approvati
unitamente   al  bilancio  preventivo,  di  cui  costituiscono  parte
integrante;  l'elenco  annuale deve contenere l'indicazione dei mezzi
finanziari   stanziati  sullo  stato  di  previsione  o  sul  proprio
bilancio,   ovvero   disponibili  in  base  a  contributi  o  risorse
comunitarie,  statali,  regionali  o  di altri enti pubblici, nonche'
quelli  comunque  acquisibili.  Tale disposizione non si applica alla
Regione.
    7.  L'individuazione  nel  programma  dell'intervento costituisce
presupposto  per  l'avvio  delle  fasi di progettazione definitiva ed
esecutiva.
    8.  Le  pubbliche  amministrazioni  sono  autorizzate  a disporre
l'erogazione  del  finanziamento  o  del  contributo,  non  appena il
lavoro,  oggetto  di incentivi finanziari, viene inserito nell'elenco
annuale dell'ente beneficiario.
    9. I soggetti di cui all'Art. 3, comma 1, adottano il programma e
gli elenchi annuali dei lavori sulla base di schemi-tipo definiti con
il regolamento di cui all'Art. 4. I programmi e gli elenchi approvati
sono  comunicati  all'osservatorio dei lavori pubblici per il tramite
della  competente sezione regionale ai sensi e per gli effetti di cui
all'Art.  5  della  legge  regionale 26 aprile 1999, n. 11. Rimangono
fermi  gli  obblighi  di  comunicazione  a organismi centrali e dello
Stato  per  la  verifica  della  compatibilita'  del  programma con i
documenti programmatori vigenti.
    10.  La  programmazione  dei  lavori pubblici dei soggetti di cui
all'Art.  3, comma 1, lettere e) ed f) e' adottata in coerenza con le
disposizioni  disciplinanti l'attivita' programmatoria e previsionale
della   spesa.   A   tal   fine  sono  adeguate  le  eventuali  norme
regolamentari  in  vigore.  In  particolare per la programmazione dei
lavori  pubblici dei soggetti di cui all'Art. 3, comma 1, lettera e),
trovano  applicazione  le  disposizioni  di  cui alla legge regionale
19 dicembre 1996, n. 49, e successive modificazioni.