Art. 7. Programma triennale dei lavori pubblici 1. L'attivita' di realizzazione dei lavori di cui alla presente legge si svolge sulla base del programma triennale dei lavori pubblici, di seguito denominato programma, e dei suoi aggiornamenti annuali. 2. I soggetti di cui all'Art. 3, comma 1, predispongono e approvano il programma, nel rispetto dei documenti programmatori, previsti dalla normativa vigente e in particolare dalla normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno di riferimento, ivi comprese le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio e dei servizi a rete. 3. I bisogni connessi con la conservazione e la valorizzazione dell'ambiente e del patrimonio culturale, con la difesa del territorio, con lo sviluppo economico-sociale della Regione e con lo svolgimento di funzioni istituzionali, che per il loro soddisfacimento prevedono la realizzazione di lavori pubblici, costituiscono il riferimento per la programmazione dei lavori pubblici. 4. Il programma individua gli interventi da attivare sulla base di una relazione illustrativa, dell' inquadramento territoriale di massima, di uno studio di fattibilita' tecnico-amministrativa e di identificazione e quantificazione dei bisogni con particolare riferimento al bacino di utenza, di un preventivo di spesa e della individuazione dei presumibili tempi di attuazione. Il programma puo' essere oggetto di revisione. 5. Nel programma sono altresi' indicati i beni immobili pubblici che, al fine di quanto previsto dall'Art. 16, comma 10, possono essere oggetto di diretta alienazione anche del solo diritto di superficie, previo esperimento di una gara; tali beni sono classificati e valutati anche rispetto a eventuali caratteri di rilevanza storico-artistica, architettonica, paesaggistica e ambientale, tenuto conto della situazione catastale e ipotecaria. 6. Il programma e l'elenco annuale dei lavori sono approvati unitamente al bilancio preventivo, di cui costituiscono parte integrante; l'elenco annuale deve contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse comunitarie, statali, regionali o di altri enti pubblici, nonche' quelli comunque acquisibili. Tale disposizione non si applica alla Regione. 7. L'individuazione nel programma dell'intervento costituisce presupposto per l'avvio delle fasi di progettazione definitiva ed esecutiva. 8. Le pubbliche amministrazioni sono autorizzate a disporre l'erogazione del finanziamento o del contributo, non appena il lavoro, oggetto di incentivi finanziari, viene inserito nell'elenco annuale dell'ente beneficiario. 9. I soggetti di cui all'Art. 3, comma 1, adottano il programma e gli elenchi annuali dei lavori sulla base di schemi-tipo definiti con il regolamento di cui all'Art. 4. I programmi e gli elenchi approvati sono comunicati all'osservatorio dei lavori pubblici per il tramite della competente sezione regionale ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 5 della legge regionale 26 aprile 1999, n. 11. Rimangono fermi gli obblighi di comunicazione a organismi centrali e dello Stato per la verifica della compatibilita' del programma con i documenti programmatori vigenti. 10. La programmazione dei lavori pubblici dei soggetti di cui all'Art. 3, comma 1, lettere e) ed f) e' adottata in coerenza con le disposizioni disciplinanti l'attivita' programmatoria e previsionale della spesa. A tal fine sono adeguate le eventuali norme regolamentari in vigore. In particolare per la programmazione dei lavori pubblici dei soggetti di cui all'Art. 3, comma 1, lettera e), trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49, e successive modificazioni.