Art. 70. Svincolo delle indennita' 1. Ai fini dello svincolo delle indennita' di occupazione temporanea e d'urgenza, di asservimento coattivo e di espropriazione per pubblica utilita', nonche' ai fini del pagamento diretto delle indennita' accettate ai sensi dell'Art. 12, terzo comma, della legge n. 865/1971, l'accertamento della proprieta' e liberta' dell'immobile da iscrizioni ipotecarie, trascrizioni e altri vincoli reali, ovvero della qualifica di erede avente titolo esclusivo o per quota agli indennizzi di cui sopra, e' effettuato sulla base di apposita dichiarazione scritta resa dall'interessato nei modi e nelle forme previsti dall'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Per l'accertamento della qualifica di erede la suddetta dichiarazione e' corredata dell'atto di morte dell'espropriato. 2. La dichiarazione di cui al comma 1, resa nei modi e nelle forme ivi previsti, esonera da ogni responsabilita' l'ente espropriante e l'amministrazione regionale.