Art. 70.
                      Svincolo delle indennita'
    1.  Ai  fini  dello  svincolo  delle  indennita'  di  occupazione
temporanea  e d'urgenza, di asservimento coattivo e di espropriazione
per  pubblica  utilita',  nonche' ai fini del pagamento diretto delle
indennita'  accettate ai sensi dell'Art. 12, terzo comma, della legge
n. 865/1971, l'accertamento della proprieta' e liberta' dell'immobile
da  iscrizioni ipotecarie, trascrizioni e altri vincoli reali, ovvero
della  qualifica  di  erede  avente titolo esclusivo o per quota agli
indennizzi  di  cui  sopra,  e'  effettuato  sulla  base  di apposita
dichiarazione  scritta  resa  dall'interessato nei modi e nelle forme
previsti  dall'art.  47  del  decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445. Per l'accertamento della qualifica di erede
la   suddetta   dichiarazione   e'   corredata   dell'atto  di  morte
dell'espropriato.
    2.  La  dichiarazione  di  cui  al comma 1, resa nei modi e nelle
forme   ivi   previsti,   esonera   da  ogni  responsabilita'  l'ente
espropriante e l'amministrazione regionale.