Art. 72. Adeguamento della struttura 1. In relazione alle finalita' della presente legge, l'amministrazione regionale, anche in deroga alla disciplina prevista dalla vigente normativa secondo procedure e modalita' da definirsi nei bandi di concorso di cui al comma 2, e' autorizzata a effettuare assunzioni, nel ruolo unico regionale, di personale per un numero massimo di venticinque unita' nella qualifica funzionale di consigliere, di cui dieci con profilo professionale consigliere giuridico-amministrativo-legale e quindici con profilo professionale consigliere ingegnere. 2. La giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina con propria deliberazione le modalita' per lo svolgimento dei concorsi. 3. In attesa di procedere alle assunzioni di cui al comma 1, nonche' al fine di garantire comunque lo svolgimento delle funzioni istituzionali, l'amministrazione regionale provvede a sopperire alle esigenze di personale mediante recupero dalle graduatorie di merito predisposte per il profilo professionale di consigliere ingegnere e urbanista a seguito dell'espletamento delle procedure concorsuali previste dall'art. 8 della legge regionale 7 maggio 1996, n. 20, come da ultimo modificato dall'art. 17, comma 2, della legge regionale n. 4/2000, e dall'art. 40, comma 11, della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, nonche' mediante il ricorso al lavoro interinale di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni.