Art. 72.
                     Adeguamento della struttura
    1.   In   relazione   alle   finalita'   della   presente  legge,
l'amministrazione regionale, anche in deroga alla disciplina prevista
dalla  vigente  normativa  secondo procedure e modalita' da definirsi
nei  bandi di concorso di cui al comma 2, e' autorizzata a effettuare
assunzioni,  nel  ruolo  unico  regionale, di personale per un numero
massimo   di   venticinque   unita'  nella  qualifica  funzionale  di
consigliere,  di  cui  dieci  con  profilo  professionale consigliere
giuridico-amministrativo-legale  e quindici con profilo professionale
consigliere ingegnere.
    2.  La  giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in
vigore  della  presente legge, determina con propria deliberazione le
modalita' per lo svolgimento dei concorsi.
    3.  In  attesa  di  procedere  alle assunzioni di cui al comma 1,
nonche'  al  fine di garantire comunque lo svolgimento delle funzioni
istituzionali,  l'amministrazione regionale provvede a sopperire alle
esigenze  di  personale mediante recupero dalle graduatorie di merito
predisposte  per  il profilo professionale di consigliere ingegnere e
urbanista  a  seguito  dell'espletamento  delle procedure concorsuali
previste dall'art. 8 della legge regionale 7 maggio 1996, n. 20, come
da  ultimo modificato dall'art. 17, comma 2, della legge regionale n.
4/2000,  e  dall'art. 40, comma 11, della legge regionale 31 dicembre
1999,  n. 30, nonche' mediante il ricorso al lavoro interinale di cui
alla legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni.