Art. 75.
Finanziamenti  per  strutture  sanitarie e socio-assistenziali     1.
Per  la  concessione  dei finanziamenti a soggetti pubblici e privati
relativi  a  strutture  sanitarie e socio-assistenziali, continuano a
trovare  applicazione le disposizioni vigenti alla data di entrata in
vigore della presente legge, sino al 31 dicembre 2004.
    2.  Per la erogazione e il rendiconto dei finanziamenti di cui al
comma  1 trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni
di cui agli articoli 57, 58, 59, 60, 61 e 62.