Art. 77.
        Conferma dell'iscrizione nell'elenco dei collaudatori
    1. E' confermata l'iscrizione nell'elenco dei collaudatori di cui
all'art.  52  di  coloro  che,  alla  data di entrata in vigore della
presente  legge,  risultino  gia'  iscritti nell'elenco regionale dei
collaudatori  di  cui  all'art. 33 della legge regionale n. 46/1986 e
dell'Art.  7 della legge regionale n. 27/1988, previa acquisizione di
una dichiarazione scritta di conferma da parte dell'iscritto e di una
dichiarazione  sostitutiva  di  certificazione ai sensi dell'Art. 46,
comma  1,  lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica n.
445/2000,    circa    la    permanenza    dell'iscrizione   nell'albo
professionale.