Art. 77. Conferma dell'iscrizione nell'elenco dei collaudatori 1. E' confermata l'iscrizione nell'elenco dei collaudatori di cui all'art. 52 di coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino gia' iscritti nell'elenco regionale dei collaudatori di cui all'art. 33 della legge regionale n. 46/1986 e dell'Art. 7 della legge regionale n. 27/1988, previa acquisizione di una dichiarazione scritta di conferma da parte dell'iscritto e di una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'Art. 46, comma 1, lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, circa la permanenza dell'iscrizione nell'albo professionale.