Art. 78.
           Norma transitoria in materia di espropriazioni
    1.  Le  procedure  di  espropriazione  e di asservimento coattivo
concernenti  opere  e  interventi  di  competenza e di iniziativa dei
comuni,  anche  riuniti  in  consorzio,  e  delle  Province,  le  cui
richieste  risultano  gia'  attivate  presso  la competente struttura
dell'amministrazione  regionale  alla data di entrata in vigore della
presente legge, rimangono attribuite alla competenza di quest'ultima.
    2.   Le   disposizioni   di  cui  al  comma  1  trovano  altresi'
applicazione per l'espropriazione di aree gia' occupate con procedura
d'urgenza  in  data  anteriore  all'entrata  in vigore della presente
legge.
    3.  Per  quanto non diversamente disposto dal capo XII si applica
la vigente normativa statale.