Art. 78. Norma transitoria in materia di espropriazioni 1. Le procedure di espropriazione e di asservimento coattivo concernenti opere e interventi di competenza e di iniziativa dei comuni, anche riuniti in consorzio, e delle Province, le cui richieste risultano gia' attivate presso la competente struttura dell'amministrazione regionale alla data di entrata in vigore della presente legge, rimangono attribuite alla competenza di quest'ultima. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano altresi' applicazione per l'espropriazione di aree gia' occupate con procedura d'urgenza in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge. 3. Per quanto non diversamente disposto dal capo XII si applica la vigente normativa statale.