Art. 8.
                            Progettazione
    1.  La  progettazione  si  articola,  nel  rispetto  dei  vincoli
esistenti,   preventivamente   accertati,   e  dei  limiti  di  spesa
prestabiliti,  secondo  tre  livelli  di  successivi  approfondimenti
tecnici,   in  preliminare,  definitiva  ed  esecutiva,  in  modo  da
assicurare:
      a) la  qualita'  dell'opera  e  la  rispondenza  alle finalita'
relative;
      b) la conformita' alle norme ambientali e urbanistiche;
      c) il  soddisfacimento  dei  requisiti essenziali, definiti dal
quadro normativo nazionale, regionale e comunitario.
    2.  Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici
contenute  nei commi 3, 4 e 5 sono di norma necessarie per ritenere i
progetti adeguatamente sviluppati.
    3.   Il   progetto   preliminare   definisce  le  caratteristiche
qualitative  e  funzionali  dei  lavori,  il quadro delle esigenze da
soddisfare  e  delle  specifiche prestazioni da fornire e consiste in
una relazione illustrativa delle ragioni della scelta della soluzione
prospettata  in  base  alla  valutazione  delle  eventuali  soluzioni
possibili, anche con riferimento ai profili ambientali e all'utilizzo
dei  materiali  provenienti  dalle  attivita' di riuso e riciclaggio,
della sua fattibilita' amministrativa e tecnica, accertata attraverso
le  indispensabili  indagini  di prima approssimazione, dei costi, da
determinare  in  relazione  ai  benefici  previsti, nonche' in schemi
grafici  per  l'individuazione  delle  caratteristiche  dimensionali,
volumetriche,  tipologiche,  funzionali  e tecnologiche dei lavori da
realizzare;   il   progetto   preliminare   deve  inoltre  consentire
l'individuazione  dei beni e dei soggetti interessati dalla procedura
espropriativa   ai   fini   della   partecipazione   al  procedimento
amministrativo,  sempre che le modalita' per la loro individuazione o
per  la  comunicazione  non  risultino  particolarmente  onerose  per
l'amministrazione procedente.
    4.  Il  progetto  definitivo  individua compiutamente i lavori da
realizzare,  nel  rispetto  delle esigenze, dei criteri, dei vincoli,
degli   indirizzi   e   delle   indicazioni  stabiliti  nel  progetto
preliminare  e  contiene  tutti  gli  elementi  necessari ai fini del
rilascio   delle   prescritte  autorizzazioni  e  approvazioni.  Esso
consiste  in  una relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le
scelte  progettuali,  nonche'  delle  caratteristiche  dei  materiali
prescelti e dell'inserimento delle opere sul territorio; nello studio
di  impatto  ambientale,  ove  previsto;  in  disegni  generali nelle
opportune  scale  descrittivi  delle principali caratteristiche delle
opere,  delle  superfici  e dei volumi da realizzare, compresi quelli
per  l'individuazione  del tipo di fondazione; negli studi e indagini
preliminari    occorrenti   con   riguardo   alla   natura   e   alle
caratteristiche dell'opera; nei calcoli preliminari delle strutture e
degli   impianti;  in  un  disciplinare  descrittivo  degli  elementi
prestazionali,  tecnici ed economici previsti in progetto, nonche' in
un  computo  metrico  estimativo. Gli studi e le indagini occorrenti,
quali  quelli  di  tipo geognostico, idrologico, sismico, agronomico,
biologico,  chimico,  i rilievi e i sondaggi, sono condotti fino a un
livello  tale  da  consentire i calcoli preliminari delle strutture e
degli  impianti  e  lo  sviluppo del computo metrico estimativo. Sono
altresi'  descritti i criteri di progettazione dei lavori finalizzati
alla sicurezza, con l'indicazione della relativa spesa.
    5.  Il  progetto  esecutivo,  redatto  in conformita' al progetto
definitivo,  determina  in ogni dettaglio i lavori da realizzare e il
relativo  costo  previsto  e  deve  essere sviluppato a un livello di
definizione  tale  da consentire che ogni elemento sia identificabile
in forma, tipologia, qualita', dimensione e prezzo. In particolare il
progetto  e'  costituito  dall'insieme  delle  relazioni, dei calcoli
esecutivi  delle strutture e degli impianti e degli elaborati grafici
nelle scale adeguate, compresi gli eventuali particolari costruttivi,
dal  capitolato speciale di appalto, prestazionale o descrittivo, dal
computo  metrico estimativo e dall'elenco dei prezzi unitari. Esso e'
redatto  sulla  base degli studi e delle indagini compiuti nelle fasi
precedenti e degli eventuali ulteriori studi e indagini, di dettaglio
o  di  verifica  delle ipotesi progettuali, che risultino necessari e
sulla   base   di   rilievi   planoaltimetrici,   di   misurazioni  e
picchettazioni,  di rilievi della rete dei servizi del sottosuolo. Il
progetto  esecutivo  deve  essere  altresi'  corredato  del  piano di
sicurezza  e  coordinamento,  ove  previsto  dalla normativa vigente,
nonche' di apposito piano di manutenzione dell'opera, delle sue parti
e dei relativi costi.
    6.  Gli  oneri  inerenti  alla  progettazione, alla direzione dei
lavori,  alla  vigilanza  e  ai  collaudi,  nonche' agli studi e alle
ricerche connessi, gli oneri relativi alla progettazione dei piani di
sicurezza  e loro coordinamento in fase esecutiva, gli oneri relativi
alle  prestazioni  professionali e specialistiche atte a definire gli
elementi  necessari  a fornire il progetto esecutivo completo in ogni
dettaglio,  ivi  compresi  i  rilievi  e  i  costi riguardanti prove,
sondaggi,  analisi,  collaudo  di  strutture  e  di  impianti per gli
edifici  esistenti,  fanno  carico  agli stanziamenti previsti per la
realizzazione  dei  singoli  lavori  negli  stati di previsione della
spesa  o  nei  bilanci  delle amministrazioni aggiudicatrici, nonche'
degli altri enti aggiudicatori o realizzatori.
    7. I progetti sono redatti in modo da assicurare il coordinamento
della  esecuzione  dei  lavori,  tenendo conto del contesto in cui si
inseriscono,  con  particolare  attenzione,  nel  caso  di interventi
urbani,  ai  problemi della accessibilita' e della manutenzione degli
impianti e dei servizi a rete.
    8.  Per i lavori di minore complessita', la cui progettazione non
richieda  fasi  autonome di approfondimento, il progetto definitivo e
quello esecutivo sono sviluppati in un unico elaborato tecnico, salvo
diversa indicazione del responsabile unico del procedimento.
    9.  L'accesso  agli  immobili per l'espletamento delle indagini e
delle   ricerche   necessarie   all'attivita'   di  progettazione  e'
autorizzato,  entro  trenta  giorni  dalla richiesta, dal sindaco del
comune in cui i lavori sono localizzati.