Art. 2. Misura massima del finanziamento per particella 1. La misura massima del finanziamento regionale della spesa tecnica amministrativa sostenuta o preventivata dalle amministrazioni comunali per l'acquisizione o l'asservimento di una singola particella necessaria alla realizzazione di un'opera pubblica, e' fissata in euro 284,00 per ciascuna particella acquisita o da acquisire, e di euro 71,00 per ciascuna particella asservita o da asservire.