Art. 2.
           Misura massima del finanziamento per particella
    1.  La  misura  massima  del  finanziamento regionale della spesa
tecnica amministrativa sostenuta o preventivata dalle amministrazioni
comunali   per   l'acquisizione   o  l'asservimento  di  una  singola
particella  necessaria  alla  realizzazione  di un'opera pubblica, e'
fissata  in  euro  284,00  per  ciascuna  particella  acquisita  o da
acquisire,  e  di  euro 71,00  per ciascuna particella asservita o da
asservire.