Art. 4.
            Spese ammissibili al finanziamento regionale
    1.  Sono ammissibili a finanziamento le spese relative a tutte le
procedure  amministrative  e  tecniche  necessarie ai perfezionamento
delle  acquisizioni  e  degli asservimenti quali, tra l'altro, quelle
per  le  visure catastali ed ipotecarie, per la redazione dei tipi di
frazionamento al catasto terreni, per l'introduzione di frazionamenti
e   variazioni   al  catasto  fabbricati,  per  le  notificazioni  ai
proprietari,   per   la   conclusione  di  contratti  di  cessione  o
costituzione  di  asservimento,  per  la registrazione, trascrizione,
voltura o intavolazione degli atti finali dei procedimenti.
    2. Sono escluse dal finanziamento regionale, ai sensi della legge
regionale  25 gennaio,  n.  3,  art.  6,  commi 46, 48 e 52, le spese
concernenti   i   piani   di   ricomposizione   particellare  per  la
realizzazione  dei  comparti  edificatori di cui alla legge regionale
8 agosto 1984, n. 33.