Art. 4. Spese ammissibili al finanziamento regionale 1. Sono ammissibili a finanziamento le spese relative a tutte le procedure amministrative e tecniche necessarie ai perfezionamento delle acquisizioni e degli asservimenti quali, tra l'altro, quelle per le visure catastali ed ipotecarie, per la redazione dei tipi di frazionamento al catasto terreni, per l'introduzione di frazionamenti e variazioni al catasto fabbricati, per le notificazioni ai proprietari, per la conclusione di contratti di cessione o costituzione di asservimento, per la registrazione, trascrizione, voltura o intavolazione degli atti finali dei procedimenti. 2. Sono escluse dal finanziamento regionale, ai sensi della legge regionale 25 gennaio, n. 3, art. 6, commi 46, 48 e 52, le spese concernenti i piani di ricomposizione particellare per la realizzazione dei comparti edificatori di cui alla legge regionale 8 agosto 1984, n. 33.