Art. 2. Norma finanziaria 1. Alle spese di cui all'art. 7, comma 1, lettere a), b) e c) della legge regionale n. 16/1996, come sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera b) della presente legge, si provvede con le somme stanziate all'UPB 5.0.2.0.2.186 "Consulenze" dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002 e successivi. 2. Alle altre spese previste dalla presente legge si provvede con le somme stanziate all'UPB 5.0.2.0.1.174 "Risorse umane" dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002 e successivi.