Art. 3 Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti a iniziativa di parte 1. Per i procedimenti ad iniziativa di parte, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento dell'istanza. 2. L'istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dall'amministrazione, ove determinati e portati a idonea conoscenza degli interessati, e deve essere corredata della prevista documentazione, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti da legge o da regolamento per l'adozione del provvedimento. 3. All'atto della presentazione della domanda e' rilasciata all'interessato una ricevuta, contenente, ove possibile, le indicazioni di cui all'Art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le dette indicazioni sono comunque fornite all'atto della comunicazione dell'avvio del procedimento di cui all'Art. 7 della citata legge n. 241 e all'Art. 4 del presente regolamento. Per le domande o istanze inviate a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta e' costituita dall'avviso stesso. 4. Ove l'istanza dell'interessato sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne da' comunicazione al richiedente entro quaranta giorni, indicando le cause della irregolarita' o della incompletezza. In questi casi il termine iniziale decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata. 5. Restano salvi la facolta' di autocertificazione e il dovere di procedere agli accertamenti di ufficio previsti rispettivamente dal testo unico emanato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonche' dal disposto di cui all'Art. 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241.