Art. 3
Decorrenza  del  termine  iniziale per i procedimenti a iniziativa di
                                parte
    1. Per i procedimenti ad iniziativa di parte, il termine iniziale
decorre dalla data di ricevimento dell'istanza.
    2. L'istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti
dall'amministrazione,  ove  determinati e portati a idonea conoscenza
degli   interessati,   e   deve   essere   corredata  della  prevista
documentazione,  dalla  quale  risulti la sussistenza dei requisiti e
delle  condizioni  richiesti da legge o da regolamento per l'adozione
del provvedimento.
    3.  All'atto  della  presentazione  della  domanda  e' rilasciata
all'interessato   una   ricevuta,   contenente,   ove  possibile,  le
indicazioni  di  cui all'Art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le
dette  indicazioni sono comunque fornite all'atto della comunicazione
dell'avvio  del  procedimento di cui all'Art. 7 della citata legge n.
241  e  all'Art. 4 del presente regolamento. Per le domande o istanze
inviate  a  mezzo  del  servizio  postale,  mediante raccomandata con
avviso di ricevimento, la ricevuta e' costituita dall'avviso stesso.
    4.  Ove  l'istanza  dell'interessato  sia  ritenuta  irregolare o
incompleta,  il responsabile del procedimento ne da' comunicazione al
richiedente   entro   quaranta   giorni,  indicando  le  cause  della
irregolarita'  o  della  incompletezza.  In  questi  casi  il termine
iniziale  decorre  dal  ricevimento  della  domanda  regolarizzata  o
completata.
    5. Restano salvi la facolta' di autocertificazione e il dovere di
procedere  agli  accertamenti di ufficio previsti rispettivamente dal
testo  unico  emanato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica
28 dicembre  2000,  n.  445,  nonche' dal disposto di cui all'Art. 18
della legge 7 agosto 1990, n. 241.