Art. 4
             Comunicazione dell'inizio del procedimento
    1.  Salvo  che non sussistano ragioni di impedimento derivanti da
particolari  esigenze  di celerita', il responsabile del procedimento
da' comunicazione dell'inizio del procedimento stesso ai soggetti nei
confronti  dei  quali il provvedimento finale e' destinato a produrre
effetti,  ai  soggetti  la  cui  partecipazione  al  procedimento sia
prevista da legge o da regolamento nonche' ai soggetti, individuati o
formalmente  individuabili,  cui  dal provvedimento possa derivare un
pregiudizio.
    2.  I  soggetti di cui al comma 1 sono resi edotti dell'avvio del
procedimento  mediante  comunicazione personale, contenente, ove gia'
non  rese  note  ai sensi dell'Art. 3, comma terzo, le indicazioni di
cui  all'Art.  8  della  legge 7 agosto 1990, n. 241. Qualora, per il
numero  degli  aventi titolo, la comunicazione personale risulti, per
tutti  o  per  taluni di essi, impossibile o particolarmente gravosa,
nonche'  nei  casi in cui vi siano particolari esigenze di celerita',
il  responsabile del procedimento procede ai sensi dell'Art. 8, comma
terzo   della   legge  7 agosto  1990,  n.  241,  mediante  forme  di
pubblicita'  da  attuarsi  con  l'affissione  e  la  pubblicazione di
apposito  atto,  indicante  le  ragioni  che  giustificano la deroga,
nell'albo  del  comune  interessato  e nel Bollettino ufficiale della
Regione.
    3. L'omissione, il ritardo o l'incompletezza della comunicazione,
puo'  essere fatta valere, anche nel corso del procedimento, solo dai
soggetti  che  abbiano  titolo  alla comunicazione medesima, mediante
segnalazione  scritta  al dirigente preposto all'unita' organizzativa
competente,  il quale e' tenuto a fornire gli opportuni chiarimenti o
ad  adottare le misure necessarie anche ai fini dei termini posti per
l'intervento del privato nel procedimento.
    4.  Resta  fermo quanto stabilito dal precedente Art. 3 in ordine
alla decorrenza del termine iniziale del procedimento.