Art. 5.
                   Partecipazione al procedimento
    1.  Ai  sensi dell'art. 10, lettera a) della legge 7 agosto 1990,
n.  241,  presso  l'ufficio regionale del demanio marittimo sono rese
note le modalita' per prendere visione degli atti del procedimento.
    2. Ai sensi dell'Art. 10, lettera b) della medesima legge n. 241,
coloro  che  hanno  titolo  a  prender  parte al procedimento possono
presentare  memorie  e documenti entro un termine pari ad un terzo di
quello  fissato  per  la  durata  del  procedimento,  sempre  che  il
procedimento  stesso  non  sia  gia'  concluso.  La  presentazione di
memorie  e  documenti  presentati  oltre  il  detto  termine non puo'
comunque determinare lo spostamento del termine finale.
    3.  Le  memorie  devono  contenere  tutti  gli elementi utili per
l'individuazione  del  procedimento  al quale si riferiscono i motivi
dell'intervento, le generalita' e il domicilio dell'interveniente.