Art. 6.
                   Termine finale del procedimento
    1.  I  termini per la conclusione dei procedimenti si riferiscono
alla   data  di  adozione  del  provvedimento  ovvero,  nel  caso  di
provvedimenti  recettizi,  alla data in cui il destinatario ne riceve
comunicazione.
    2.  Quando  nel  corso  del procedimento talune fasi, al di fuori
delle  ipotesi  previste  dagli articoli 16 e 17 della legge 7 agosto
1990,  n.  241,  siano  di  competenza di amministrazioni diverse, il
termine  finale  del  procedimento  deve  intendersi  comprensivo dei
periodi di tempo necessari per l'espletamento delle fasi stesse.
    3. I termini di cui al presente regolamento costituiscono termini
massimi   e  la  loro  scadenza  non  esonera  l'amministrazione  dal
provvedere con ogni sollecitudine, fatta salva ogni altra conseguenza
della inosservanza del termine.
    4.  Ove  non  sia  diversamente  disposto,  per i procedimenti di
modifica  dei  provvedimenti  gia'  emanati  si  applicano gli stessi
termini finali indicati per il procedimento principale.
    5.  Quando  la  legge  prevede che la domanda dell'interessato si
intenda  respinta  o accolta dopo l'inutile decorso di un determinato
tempo  dalla  presentazione della domanda stessa, il termine previsto
dalla  legge o dal regolamento per la formazione del silenzio-rifiuto
o del silenzio-assenso costituisce altresi' il termine entro il quale
l'amministrazione  deve adottare la propria determinazione. Quando la
legge  stabilisca nuovi casi e nuovi termini di silenzio-assenso o di
silenzio-rifiuto  i  termini  contenuti  nelle  tabelle  allegate  si
intendono integrati o modificati in conformita'.