Art. 6. Termine finale del procedimento 1. I termini per la conclusione dei procedimenti si riferiscono alla data di adozione del provvedimento ovvero, nel caso di provvedimenti recettizi, alla data in cui il destinatario ne riceve comunicazione. 2. Quando nel corso del procedimento talune fasi, al di fuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241, siano di competenza di amministrazioni diverse, il termine finale del procedimento deve intendersi comprensivo dei periodi di tempo necessari per l'espletamento delle fasi stesse. 3. I termini di cui al presente regolamento costituiscono termini massimi e la loro scadenza non esonera l'amministrazione dal provvedere con ogni sollecitudine, fatta salva ogni altra conseguenza della inosservanza del termine. 4. Ove non sia diversamente disposto, per i procedimenti di modifica dei provvedimenti gia' emanati si applicano gli stessi termini finali indicati per il procedimento principale. 5. Quando la legge prevede che la domanda dell'interessato si intenda respinta o accolta dopo l'inutile decorso di un determinato tempo dalla presentazione della domanda stessa, il termine previsto dalla legge o dal regolamento per la formazione del silenzio-rifiuto o del silenzio-assenso costituisce altresi' il termine entro il quale l'amministrazione deve adottare la propria determinazione. Quando la legge stabilisca nuovi casi e nuovi termini di silenzio-assenso o di silenzio-rifiuto i termini contenuti nelle tabelle allegate si intendono integrati o modificati in conformita'.