Art. 7.
Acquisizione  obbligatoria  di  pareri  e  di valutazioni tecniche di
                       organi od enti appositi
    1.   Ove   debba   essere  obbligatoriamente  sentito  un  organo
consultivo  e  il parere non intervenga entro il termine stabilito da
legge  o  regolamento  o  entro  i termini previsti in via suppletiva
dall'art. 16, commi primo e quarto della legge 7 agosto 1990, n. 241,
l'amministrazione   richiedente   puo'   procedere  indipendentemente
dall'acquisizione  del  parere. Il responsabile del procedimento, ove
ritenga di non avvalersi di tale facolta', partecipa agli interessati
la  determinazione  motivata  di attendere il parere per un ulteriore
periodo  di tempo, che non viene computato ai fini del termine finale
del  procedimento  ma che non puo' comunque essere superiore ad altri
quarantacinque giorni.
    2.  Ove  per disposizione di legge o regolamento l'adozione di un
provvedimento debba essere preceduta dall'acquisizione di valutazioni
tecniche  di  organi  od  enti appositi e questi non provvedano e non
rappresentino  esigenze  istruttorie  ai  sensi  e nei termini di cui
all'Art.  17,  commi primo e terzo della legge 7 agosto 1990, n. 241,
il  responsabile  del  procedimento  chiede  le  suddette valutazioni
tecniche  agli organismi di cui al primo comma del suindicato Art. 17
e  partecipa  agli  interessati l'intervenuta richiesta. In tal caso,
per  il  periodo  di  un  anno  dall'entrata  in  vigore del presente
regolamento, il tempo occorrente per l'acquisizione delle valutazioni
tecniche   non  viene  computato  ai  fini  del  termine  finale  del
procedimento.  Entro il predetto termine annuale, il presidente della
giunta  regionale individua in via generale, d'intesa con gli organi,
amministrazioni  o enti interessati, gli altri soggetti pubblici, che
siano  dotati  di  qualificazione e di capacita' tecnica equipollenti
rispetto  agli  organi ordinari, ai quali sia possibile richiedere in
via sostitutiva le valutazioni tecniche, stabilendo i termini entro i
quali  le  stesse  debbono  essere  rese. Il presidente provvede, ove
occorra,  ad  apportare,  con  la  prescritta forma regolamentare, le
conseguenti  modifiche  ai  termini  finali  stabiliti  nella tabella
allegata al presente decreto.