Art. 9.
                    Modificazioni del regolamento
    1.   Entro   due  anni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
regolamento,  e  successivamente  ogni  tre anni, il Presidente della
giunta  regionale  verifica  lo  stato  di attuazione della normativa
adottata e apporta, nelle prescritte forme, le modificazioni ritenute
necessarie.