(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 7 del 16 aprile 2002) Premesso che la giunta regionale ha approvato la deliberazione n. 495 dell'8 aprile 2002: IL PRESIDENTE DELLA REGIONE E m a n a il seguente regolamento: Capitolo I 1.1 Convenzione. I soggetti proponenti, ad eccezione degli enti pubblici che utilizzeranno strutture pubbliche, utilmente classificati nella graduatoria di idoneita', devono essere in possesso della seguente documentazione: 1) la planimetria dei locali da utilizzare per la formazione redatta e firmata da un professionista iscritto all'albo, specificando il titolo che ne legittima la disponibilita' (proprieta', locazione, ecc.); 2) certificato in bollo di prevenzione incendi, rilasciato dal comando provinciale dei vigili del fuoco, riferito all'impianto termico e all'edificio, in caso di struttura frequentata da piu' di 100 persone. Qualora sussista la condizione di esonero, dovra' essere prodotta apposita dichiarazione del legale rappresentante; 3) certificato di staticita' con relativa perizia giurata delle prove di carico eseguite, redatto da un tecnico iscritto all'albo. In alternativa certificato di collaudo; 4) certificato del sanitario di base in bollo, da cui risulti l'idoneita' igienica dei locali destinati allo svolgimento dei corsi. Nel caso in cui l'attivita' si svolga in locali destinati ad attivita' produttive, la documentazione da presentare e' quella prevista dalla vigente normativa per gli ambienti di lavoro; 5) dichiarazione di conformita' in base all'Art. 9 della legge 5 marzo 1990, omissis, "Norme per la sicurezza degli impianti elettrici". Per i soggetti attuatori che utilizzano strutture per le quali e' gia' stata prodotta la certificazione di cui sopra si prescinde da tale obbligo: in questo caso dovra' essere compilata una nota che indichi, per ciascun documento, i termini di riferimento della presentazione. Ai fini della stipula della convenzione il legale rappresentante, unitamente ai componenti il consiglio di amministrazione, del soggetto attuatore dovra' compilare e sottoscrivere l'apposita istanza con contestuale dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' (mod. 1). Non saranno attribuite attivita' formative a soggetti pubblici o privati condannati, con sentenza passata in giudicato, per reati contro il patrimonio, la fede pubblica e la pubblica amministrazione, ovvero alla restituzione di somme indebitamente percepite dalla Regione Molise, per gravi inadempienze contrattuali relative a precedenti rapporti contrattuali. 1.2 Informazione e pubblicazione delle attivita' relative al piano di formazione professionale. Per una corretta informazione sugli interventi formativi, i soggetti attuatori sono tenuti a divulgare, mediante affissioni di avvisi o attraverso altre forme opportune di pubblicita', le azioni formative programmate, indicando: data di scadenza delle domande di ammissione; data prevista per le eventuali prove di selezione; data presunta di inizio dell'azione; durata (annuale o biennale); la denominazione della qualifica; gli specifici requisiti di ammissione; la probabile sede di svolgimento. Sara' inoltre possibile pubblicizzare mediante seminari o conferenze, nell'ambito di un monitoraggio fisico e qualitativo, i risultati ottenuti in termini d'impatto di ogni singola azione. Dovra' essere data comunicazione agli allievi che l'azione e' cofinanziata con il contributo dell'Unione europea. La Regione riconosce le spese sostenute per la pubblicita' solo se conforme alle direttive impartite. In ogni caso i bandi di ammissione dovranno comunque rispettare il logotipo attribuente la titolarita' dell'attivita' formativa alla Unione europea ed alla Regione Molise. Nel rispetto della decisione della commissione dell'Unione europea del 31 maggio 1994 (Gazzetta Ufficiale della CEE n. 152/39 del 18 giugno 1994), e' fatto obbligo ai soggetti attuatori che beneficiano del contributo finanziario dell'Unione europea, esporre, presso le sedi di svolgimento delle attivita' stesse, il simbolo europeo. Tale simbolo dovra' essere evidenziato anche nel materiale promozionale. 1.3 Ammissione alle azioni di formazione professionale. L'ammissione degli allievi e' subordinata al rispetto di quanto contenuto nella proposta progettuale approvata dalla Regione Molise, purche' non in contrasto con quanto riportato nella direttiva annuale n. 217/2001. L'eventuale requisito relativo all'eta' dovra' essere posseduto alla data di scadenza della presentazione della domanda. Non e' consentita la frequenza contemporanea a due azioni formative. Nel caso in cui le domande di partecipazione siano in sovrannumero rispetto agli allievi previsti, si procedera' alla selezione degli aspiranti mediante test o altre idonee prove selettive, attenendosi comunque a quanto previsto nel progetto approvato dalla Regione Molise. I soggetti gestori comunicheranno all'assessorato regionale alla formazione professionale la data di svolgimento delle prove selettive e le modalita' delle stesse, al fine di consentire le attivita' di verifica di competenza della Regione. Alla selezione potra' essere presente un funzionario dell'assessorato regionale alla formazione professionale. La documentazione relativa alla selezione dovra' rimanere agli atti di ciascun soggetto gestore, ivi comprese le domande debitamente sottoscritte dagli allievi richiedenti. La selezione si conclude con la formulazione di una graduatoria di merito espressa in punti, degli allievi ammessi e di quelli esclusi; le graduatorie dovranno essere trasmesse all'assessorato regionale alla formazione professionale. A parita' di risultato prevarra' l'anzianita' di iscrizione alle liste di collocamento ed, in subordine, l'anzianita' anagrafica. 1.4 Inizio attivita' formative. I soggetti attuatori dovranno svolgere le azioni formative entro i termini stabiliti in convenzione, secondo indirizzi concordati con il competente settore. La mancata attivazione, entro i termini convenuti, di azioni formative ammesse a finanziamento, comportera' l'automatica revoca dei finanziamenti stessi e l'immediata devoluzione di questi alle proposte immediatamente successive nella graduatoria di merito. Il soggetto attuatore, almeno cinque giorni prima dell'inizio dell'intervento formativo, dovra' predisporre, e far vidimare dall'assessorato alla formazione professionale, i registri delle presenze allievi nonche' i registri contabili. Tali adempimenti possono essere espletati anche dai funzionari degli uffici regionali periferici di gestione di Termoli, Isernia e Campobasso. I registri dovranno essere numerati per pagina. La vidimazione non equivale ad implicita autorizzazione dell'inizio delle attivita'. L'effettiva presenza degli allievi alle attivita' formative e' comprovata dalla firma, che gli stessi appongono sui registri che dovranno essere mantenuti aggiornati in ogni parte e privi di abrasione o correzioni dolose. Eventuali correzioni del registro dovranno essere vidimate ed avallate con specifica annotazione del docente presente in aula. Il tutor, laddove previsto in progetto, e responsabile insieme al direttore o coordinatore dell'azione formativa anche della corretta tenuta del registro presenze allievi. Qualora siano necessarie schede individuali per la parte pratica, visite guidate e/o stages, le stesse dovranno avere i requisiti del registro presenze. E' fatto obbligo all'ente gestore di comunicare anticipatamente, all'assessorato alla formazione professionale, l'inizio dell'intervento formativo. Entro cinque giorni dall'avvenuto inizio delle attivita', il soggetto attuatore dovra' comunicare all'assessorato alla formazione professionale l'elenco degli allievi iscritti al corso, completo di dati riguardanti l'eta', il sesso, la residenza ed il titolo di studio, o la condizione professionale degli stessi. A conclusione del 15% delle ore previste per l'azione dovra' essere inviato all'assessorato alla formazione professionale l'elenco definitivo degli allievi frequentanti. 1.5 Uditori. Alle attivita' formative possono essere ammessi alla frequenza allievi classificati come uditori, da individuare prioritariamente nelle graduatorie degli esclusi. Gli uditori sono ammessi alla frequenza per un massimo del 40% del numero degli allievi previsti, a discrezione del soggetto attuatore ed in relazione alla specificita' dell'azione e delle risorse disponibili, senza oneri aggiuntivi a carico della Regione. In caso di frequenza pari o superiore all'80% delle ore/corso, l'uditore sara' ammesso agli esami finali. L'uditore, dal momento dell'ammissione alla frequenza, apporra' regolarmente la firma di presenza sugli appositi registri. Nel corso delle attivita' formative, gli uditori, in ordine di iscrizione, potranno surrogare i corsisti dimissionari, acquisendo da quel momento le prerogative degli allievi titolari. 1.6 Ammissione alle azioni in itinere. Al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse finanziare impiegate, nel caso in cui all'avvio del corso il reclutamento degli allievi non abbia coperto i posti disponibili, ovvero all'inizio del corso avvengano rinunce che lascino posti vacanti, si potra' consentire l'ammissione di allievi alla frequenza dei corsi di formazione professionale gia' avviati. Cio' a condizione che le ore di formazione gia' espletate non superino il 15% di quelle previste per l'intero ciclo formativo. L'azione si intende utilmente e regolarmente avviata se entro il primo 15% delle ore previste, considerato quale momento introduttivo all'attivita' formativa, si raggiunge il numero minimo di allievi pari al 60% del totale previsto nel progetto. Qualora nel successivo periodo si dovessero verificare ulteriori defezioni degli allievi previsti, l'attivita' viene interrotta. Saranno riconosciute esclusivamente le spese effettivamente sostenute fino alla data di interruzione. Si deroga da questi limiti nelle azioni della durata minima di 600 ore ed al superamento del 60% delle ore previste. In tali casi e, fermo restando il principio della riparametrazione finanziaria per il solo gruppo di spesa relativo agli allievi, superato tale limite si prescinde dal numero degli allievi. 1.7 Frequenza delle azioni. Saranno automaticamente esclusi, oltre agli allievi che abbiano effettuato assenze per un numero superiore al 20% della durata complessiva dell'azione formativa, anche quelli che abbiano riportato assenze per dieci giorni consecutivi e che non ne abbiano dato motivata giustificazione. Le giustificazioni addotte potranno essere valutate positivamente ove gli allievi abbiano, comunque, la possibilita' di effettuare un numero complessivo di presenze non inferiore all'80% della durata complessiva dell'azione formativa. 1.8 Esami di qualifica. Le prove di esame potranno avere una durata massima di due giorni, salvo diversa motivata decisione dell'assessorato alla formazione professionale. Le stesse dovranno svolgersi al di fuori delle ore/corso previste. Dello svolgimento delle prove finali sara' redatto apposito e rituale verbale, secondo la modulistica predisposta dall'assessorato regionale alla formazione professionale al quale va trasmesso subito dopo la conclusione delle prove. Ai presidenti ed ai componenti le commissioni esaminatrici spetta il gettone di presenza nell'importo stabilito dalla normativa regionale. Gli allievi partecipanti al corso potranno essere ammessi all'esame finale di qualifica allorquando ricorrano, congiuntamente, le seguenti condizioni: 1) abbiano riportato un giudizio globale positivo; 2) abbiano effettuato un numero complessivo di presenze, espresse in ore, non inferiore all'80% della durata oraria dell'azione formativa, pena l'esclusione dalla stessa azione e dall'esame finale, se previsto. In tal caso saranno riconosciute a rendiconto esclusivamente le spese sostenute fino alla data di esclusione dell'allievo. Per gli allievi portatori di handicap e/o detenuti (misura B1) e' consentito, su conforme decisione del consiglio dei docenti, effettuare un numero massimo di assenze pari al 30% della durata oraria dell'azione formativa. In relazione alle specifiche connotazioni di azioni formative particolari (detenuti, handicappati, lavoratori in C.I.G.S., ecc.), a seguito di richieste da parte dei soggetti gestori l'assessorato alla formazione professionale potra' disporre deroghe alle presenti norme attuative. La richiesta di nomina della commissione esaminatrice, dovra' essere presentata all'assessorato regionale alla formazione professionale con almeno trenta giorni di anticipo rispetto alla conclusione di ogni singola azione formativa e dovra' indicare: a) il nominativo, con relativi dati anagrafici, del rappresentante del soggetto attuatore; b) i nominativi di due formatori impegnati nell'azione, per le discipline teoriche e pratiche. L'assessorato regionale alla formazione professionale provvedera' al perfezionamento degli adempimenti relativi alla nomina della commissione ed alle incombenze conclusive ai sensi delle normative nazionali e regionali in vigore. Le prove di esame potranno avere inizio solo dopo che il soggetto attuatore avra' presentato alla commissione esaminatrice: 1) i programmi didattici svolti, redatti per singola disciplina, firmati dal formatore e da almeno tre corsisti; 2) il riepilogo delle presenze allievi, per consentire alla commissione di verificare il requisito di ammissibilita' degli stessi; 3) la predisposizione di almeno tre prove pratiche, ove previste nel progetto, da sottoporre alla scelta della commissione; 4) la commissione esaminatrice redigera', in duplice copia il verbale d'esame di cui una dovra' essere trasmessa all'assessorato alla formazione professionale entro cinque giorni dalla data di espletamento degli esami. L'assessorato provvedera' successivamente ad inviare al soggetto attuatore un idoneo numero di attestati in bianco che lo stesso soggetto attuatore provvedera' a compilare in ogni sua parte secondo le direttive che saranno impartite. Gli attestati cosi' compilati dovranno essere restituiti unitamente al relativo numero di marche da bollo che l'assessorato provvedera' ad applicare. 1.9 Prestazioni dei collaboratori esterni. I soggetti attuatori sono autorizzati a ricorrere a prestazioni di collaboratori esterni (persone fisiche o giuridiche ) a seguito di certificata verifica della non disponibilita' o dell'inesistenza di idonei profili professionali tra gli operatori iscritti all'albo di cui all'Art. 26 della legge regionale n. 10/1995. La realizzazione delle singole azioni formative dovra' garantire la massima utilizzazione del personale iscritto all'albo di cui all'Art. 26 della legge regionale n. 10/1995, anche ricorrendo all'istituto della mobilita'. Costi ammissibili per la retribuzione del personale docente codocente, amministrativo, di coordinamento e di tutoraggio 1. Da un minimo di L. 80.000 (per la fascia "C") ad un massimo di L. 150.000 (per la fascia "A") secondo i seguenti criteri relativi al titolo di studio ed esperienza professionale: L. 150.000 max/ora per: docenti, progettisti orientatori, ricercatori, con almeno otto anni di esperienza didattica e/o professionale documentabile. Requisito richiesto: diploma di laurea; L. 100.000 max/ora per: docenti, progettisti orientatori, ricercatori, ed esperti di cui all'Art. 27 della legge regionale n. 10/1995, con almeno quattro anni di esperienza didattica e/o professionale documentabile. Requisito richiesto: diploma di laurea; L. 80.000 max/ora per: docenti, codocenti, esperti di cui all'Art. 27 della legge regionale n. 10/1995, in possesso del diploma di laurea ovvero di diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico-professionale con almeno tre anni di documentata esperienza didattica e/o professionale. Si prescinde dal titolo di studio per le materie pratiche di particolare specificita' artigianale o tecnico-manuale. 2. Tutor: fino ad un max di L. 50.000/ora. 3. Coordinamento: max 50% delle ore dell'intervento a max L. 60.000/ora. 4. Personale amministrativo: max 40% del costo complessivo della voce docenze. La quota oraria non potra' superare quella prevista dal Contratto collettivo nazionale di lavoro degli operatori della formazione professionale. Il rapporto tra le parti interessate (soggetti attuatori e consulenti) dovra' essere regolato da un apposito contratto (lettera di incaricato), da esibire agli organi preposti al controllo in sede di visita ispettiva, nel quale sia indicato la materia da trattare, il numero di ore, il compenso orario. Tale compenso e' da ritenersi comprensivo degli oneri fiscali e previdenziali. La modulistica necessaria per la gestione delle attivita' sara' fornita dall'assessorato alla formazione professionale prima dell'inizio delle stesse. Capitolo II Disposizioni generali di rendicontazione delle azioni formative Norme generali. Il rendiconto delle spese sostenute, separatamente per ogni singola azione, deve pervenire all'assessorato alla formazione professionale, via Sant'Antonio Abate n. 236/b - Campobasso, entro i termini previsti dalle convenzioni stipulate con la Regione Molise. Qualora la data fissata dovesse cadere in una giornata non lavorativa, la scadenza viene prorogata al primo giorno lavorativo successivo. In caso di recapito a mano del rendiconto la data presa in considerazione per fissare il giorno di arrivo dello stesso e' quella apposta mediante timbro della Regione, sulla nota di trasmissione. In caso di inoltro della documentazione a mezzo posta, si richiede il ricorso alla spedizione mediante raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso fa fede la data di partenza apposta dall'ufficio postale. Il rendiconto dovra' essere presentato utilizzando tutti i modelli che saranno predisposti dalla Regione Molise. A rendiconto dovranno essere presentati: dichiarazione di spesa per ogni singola azione finanziata resa, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' (decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, Art. 21 e 47, e successive modificazioni ed integrazioni), dal legale rappresentante del soggetto gestore e dal direttore amministrativo/organizzativo attestante l'effettiva spesa sostenuta, nonche' gli impegni di spesa; originale del registro presenze allievi e fogli mobili degli stage dell'azione formativa; modello riepilogativo delle presenze dei docenti, codocenti, tutor, direttore, coordinatore, amministrativi ed ausiliari, e di ogni altra figura impegnata nell'azione formativa. Detto modello dovra' essere datato e firmato dal legale rappresentante e dal direttore amministrativo del soggetto gestore; modello riepilogativo del costo mensile del personale dipendente riferito al periodo di impegno sul corso; elenco dettagliato dei titoli di spesa con l'imputazione nel corso, datato e firmato dal legale rappresentante del soggetto gestore e dal direttore amministrativo/organizzativo; elenco dei beni acquistati con il finanziamento assegnato ed inventariati, debitamente datato e firmato dal legale rappresentante del soggetto gestore; bilancio o bilanci per l'anno o gli anni di competenza delle attivita' formative del piano da rendicontare; attestazione in originale del versamento di eventuali economie di gestione; copia registro di inventario di eventuali beni prodotti; elaborati di eventuali studi e ricerche. Al fine di garantire trasparenza e correttezza nell'utilizzazione delle risorse e' richiesto agli organismi gestori la predisposizione del bilancio annuale dal quale risultino, in riferimento alle attivita' convenzionate, gli stanziamenti impegnati e da impegnare e quindi i pagamenti effettuati e da effettuare in modo tale da evidenziare i flussi di cassa e la situazione patrimoniale. Copia del bilancio, a pubblicazione avvenuta, sara' trasmessa all'assessorato alla formazione professionale. Gli originali dei documenti di spesa (fatture, ricevute, ecc., emessi e conformi a quanto disposto dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni, saranno custoditi a norma di legge presso le sedi degli organismi gestori a far data dalla presentazione del rendiconto presso l'assessorato alla formazione professionale. Il soggetto attuatore dovra' esibire gli originali in sede di controllo. Le spese da prendere in considerazione, oltre a quelle regolarmente sostenute fino alla concorrenza delle somme erogate dalla Regione Molise, sono anche quelle dimostrabili con atti di impegno giuridicamente validi (es. fatture, parcelle, contratti, convenzioni, lettere di incarico, ecc.), comunque palesemente maturate (es. attestazioni di ricevimento materiale da parte degli allievi, registro di presenza allievi, retribuzioni del personale dipendente desumibili dai fogli di presenza, ecc.). La documentazione giustificativa dovra' evidenziare la natura, quantita' e qualita' dei beni e/o dei servizi oggetto delle prestazioni; in nessun caso potranno essere ammesse spese espresse forfettariamente. Verranno ritenuti perfezionati i documenti di spesa quietanzati, intendendo per quietanza, oltre che la firma autografa del beneficiario, alternativamente: documentazione bancaria di avvenuto bonifico; ricevuta di conto corrente postale; assegno circolare in fotocopia corredato di matrice in originale; assegno di c/c bancario o pagamento in contanti con annesse dichiarazioni liberatorie rese dal beneficiario. Premesso che nella gestione dei finanziamenti non sono ammesse deroghe alla normativa dello Stato in materia di contabilita', la giustificazione delle spese dovra' essere conforme alle seguenti disposizioni: 1) la sovvenzione erogata dovra' essere depositata sui conti correnti bancari indicati nelle convenzioni stipulate, distinti e separati da ogni altro genere di contabilita' del soggetto attuatore. Per quei soggetti che per effetto di specifiche norme di legge, sono tenuti ad avere un unico conto corrente per la gestione complessiva delle proprie attivita', si deroga da tale principio, purche' le operazioni relative alle azioni formative si possano evidenziare in appositi sottoconti o capitoli di spesa; 2) i pagamenti effettuati con accredito su conto corrente, se non indicato in fattura tra le modalita' di pagamento, saranno giustificati solo dietro apposita richiesta da parte del creditore che indichera' il numero del conto e l'istituto di credito; 3) sono consentiti i pagamenti in contanti fino ad un massimo di 1000 euro al mese; 4) nel caso di spese relative a costi rientranti in piu' voci si dovra' ripartire l'importo complessivo nelle sue diverse articolazioni; 5) l'IVA e' riconoscibile come costo sugli acquisti e prestazioni di servizi solo qualora la stessa non sia recuperabile ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, previa apposita certificazione da parte dell'ente attuatore; 6) L'IRAP, nella misura in cui per la formazione professionale costituisce un costo non recuperabile, sara' riconosciuta per la parte percentuale riconducibile agli oneri derivanti da retribuzioni o compensi relativi ad attivita' formative cofinanziate dal F.S.E., previa apposita certificazione da parte del soggetto attuatore. Non potra' essere riconosciuta l'IRAP derivante da spese per eventuali interessi passivi maturati a seguito di finanziamenti bancari, anche se richiesti per lo svolgimento di attivita' formative cofinanziate; 7) i contratti e le convenzioni tra il soggetto attuatore e terzi sono soggetti a registrazione, se prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni ed integrazioni; 8) sugli originali dei titoli di spesa, si dovra' apporre la dicitura "di tale fattura e' stata richiesta alla Regione Molise la somma di L. (Euro) ............. + L. (Euro) per IVA, per un totale di L. (Euro) .........; 9) al termine di ciascuna attivita', eventuali economie di gestione dovranno essere riversate alla tesoreria regionale, sul c/c/p n. 00169862, avendo cura di allegare al rendiconto l'originale dell'attestazione di versamento; 10) al fine di agevolare le attivita' di controllo, la documentazione di ogni singolo intervento, custodita presso il soggetto attuatore, deve essere organizzata in sottofascicoli per ogni voce di spesa e secondo l'ordine indicato sui prescritti modelli contabili; 11) sebbene l'attivita' formativa, di norma, non sia rivolta alla produzione, in alcune azioni formative, si riscontra la realizzazione di beni e manufatti che vanno inventariati in apposito registro. I beni prodotti dagli allievi durante le attivita' di formazione al lavoro, da intendersi concessi in comodato agli organismi gestori di formazione professionale vanno destinati secondo quanto disposto dall'Art. 19, comma l, della legge regionale n. 10 del 30 marzo 1995. Al rendiconto finale deve essere allegata copia dei registri di inventario dei beni; per i beni di cui al comma 2 dell'Art. 19 della legge regionale n. 10 del 30 marzo 1995, nel registro di inventario, per ciascuno di essi, va indicato il costo calcolato sulla base del materiale impiegato. Il costo globale dei beni, cosi' determinato, va detratto dalla quota di finanziamento prevista, in misura corrispondente alla percentuale di partecipazione pubblica; 12) sono ammessi storni tra le varie voci di spesa se previsti espressamente dalle convenzioni; 13) sono ammissibili a rendicontazione: spese di apertura e tenuta del c/c appositamente acceso per le attivita'; spese per garanzie bancarie fornite da una banca o dalle imprese di assicurazioni indicate nella legge del 10 giugno 1982, n. 348, e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi speciali di cui all'Art. 106 e/o 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (fideiussione); 14) non sono ammissibili spese riferite ad: ammende, penali e spese per controversie legali; interessi debitori, aggi, le spese e le perdite di cambio e altri oneri meramente finanziari; 15) ciascun soggetto attuatore puo' prevedere tasse scolastiche o di iscrizione. In questo caso le entrate saranno dedotte dall'importo complessivo ammesso a finanziamento; 16) i soggetti attuatori in caso di compartecipazione in denaro al finanziamento globale dell'azione formativa, dovranno riversare sul c/c indicato in convenzione per la gestione delle attivita', tramite ordine di incasso, l'importo della compartecipazione, con le stesse modalita' e percentuali dell'accreditamento pubblico. Negli altri casi si rinvia alla normativa nazionale e comunitaria. La dichiarazione di effettiva spesa della prima quota erogata dalla Regione e della eventuale quota in cofinanziamento a carico del soggetto attuatore sara' condizione necessaria per lo svincolo della seconda anticipazione regionale. La quota di cofinanziamento privato dovra' essere rendicontata con le stesse modalita' previste per il finanziamento pubblico, e sara' riconosciuta nei limiti di ammissibilita' stabiliti. Monitoraggio e vigilanza delle azioni formative L'attivita' di monitoraggio e vigilanza sulle azioni formative compete alla Regione che rimane garante del buon andamento e conseguimento degli obiettivi formativi nei confronti dell'Unione europea e del Governo italiano. L'amministrazione regionale esercita attraverso i propri funzionari, in collaborazione con i funzionari comunitari, ministeriali e della guardia di finanza, la suddetta funzione che si sostanzia nel controllo dello stato di avanzamento delle attivita', nelle visite ispettive e soprattutto, nel controllo degli atti documentali costituenti il rendiconto. A tal proposito si sottolinea l'importanza della predisposizione, in itinere, del rendiconto finale e della documentazione contabile ed amministrativa. Se ne ribadisce l'obbligo della custodia, in ambito regionale, presso le sedi amministrative degli organismi gestori, della documentazione. DISPOSIZIONI SPECIFICHE Spese di progettazione Sono riconducibili in questa voce, entro i limiti previsti nei singoli progetti e comunque non oltre la somma omnicomprensiva di L. 5.000.000 (Euro 2.582,28), le spese sostenute per la elaborazione del progetto formativo ed i programmi didattici. Spese personale All'interno di questa categoria vengono raggruppate le voci di spesa relative al personale docente, codocente, tutors e tutors di formazione a distanza ed esperti , cosi' come indicati dall'art. 27 della legge regionale n. 10/1995, coordinatori, docenti di sostegno impegnati nell'area dell'emarginazione sociale, direttori di corso di progetto, componenti di eventuali comitati tecnico-scientifici e personale amministrativo. In via generale dette attivita' possono esser svolte tanto dal personale interno che esterno al soggetto attuatore. Il ricorso a professionisti esterni, ovvero a societa' di consulenza, e' consentito: a) per apporti integrativi specifici che lo stesso soggetto attuatore non puo' erogare in maniera diretta per l'esecuzione dell'azione formativa; b) in presenza di particolari requisiti scientifici e competenze professionali. Le spese sostenute per il personale esterno con incarico di consulenza, vanno documentate, per ogni singolo corso, con fatture o parcelle, quietanze, nonche' con atti formali di affidamento. Alla categoria personale esterno possono appartenere persone fisiche o persone giuridiche. E' da tener presente che, nell'ambito delle dotazioni finanziarie approvate, i massimali di costo previsti per il personale esterno sono da intendersi onnicomprensivi degli oneri fiscali e previdenziali (sia a carico del soggetto attuatore che del lavoratore) e al netto di IVA se dovuta. Nel caso le spese siano giustificate con la documentazione di societa' di consulenza, la quale fatturi le prestazioni di persone fisiche terze che abbiano svolto l'attivita', a rendiconto vanno allegate le fatture e l'atto di affidamento alla societa'. Ad ogni buon fine si rammenta che i soggetti attuatori sono autorizzati a ricorrere a prestazione di collaboratori esterni a seguito di certificata verifica della non disponibilita' o dell'inesistenza di idonei profili professionali tra gli operatori iscritti all'albo di cui all'art. 26 della legge regionale n. 10/1995. Il mancato esperimento della predetta verifica comportera' il non riconoscimento dei costi sostenuti per le prestazioni dei collaboratori esterni. Personale docente, codocente e direttivo, di coordinamento e con funzioni di tutor dipendente da enti pubblici (regionali o sub-regionali). Il suddetto personale, in caso di incarichi a titolo oneroso, deve essere munito della preventiva autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza. Personale docente, codocente, direttivo, di coordinamento e con funzioni di tutor dipendente da organismi di formazione, di cui al proprio C.C.N.L. di categoria. Il calcolo delle spese, da imputare ad ogni singola azione formativa, va effettuato rapportando il costo lordo annuo di ogni singolo operatore alle 1.590 ore convenzionali di impegno "docenza + disposizione" previste dal C.C.N.L. cui si fa riferimento e secondo i criteri stabiliti dalla circolare del 14 settembre 1998 emanata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale protocollo n. UCOFPL/ VI/59757, cosi' da ottenere il costo unitario di ogni singola ora. Il risultato va moltiplicato per le ore di effettivo impegno nel mese certificate dal legale rappresentante su dichiarazione resa ai sensi di legge. Per quanto riguarda il personale avente funzioni direttive, di coordinamento e di tutoraggio si fa riferimento alle 1.590 ore annue di impegno massimo. Il costo lordo annuo e' da ritenersi onnicomprensivo e sara' determinato dagli oneri diretti e riflessi piu' la 13a mensilita', ferie, festivita' soppresse, T.F.R., contributi a carico del datore di lavoro ed eventuali adeguamenti contrattuali. Personale docente, codocente, direttivo, di coordinamento e con funzioni di tutoraggio a contratto d'opera. Le spese sostenute per il personale a "contratto d'opera", nei limiti di quanto stabilito per il personale considerato esterno, vanno documentate per ciascun corso con fatture e/o parcelle debitamente quietanzate e con atti formali di affidamento (lettere di incarico o convenzioni). Personale amministrativo. 1) dipendente di cui al proprio C.C.N.L. Per quanto riguarda il personale amministrativo si fa riferimento alle 1.590 ore annue di impegno massimo. Per il calcolo dei costi si rimanda a quanto gia' detto per il personale con funzione direttive, di coordinamento e tutoraggio, tenendo presente il diverso parametro da prendere in considerazione. Le spese relative al personale retribuito ad inquadramento contrattuale vanno giustificate con mandati di pagamento, buste paga, versamenti per ritenute assistenziali, previdenziali e fiscali; 2) autonomo "a contratto d'opera". Per quanto attiene le modalita' di rendicontazione di questo personale, si rimanda a quanto detto per il personale docente a contratto d'opera. Spese viaggio, trasferte, rimborsi personale docente, codocente, direttivo, di coordinamento e con funzioni di tutor. Oltre al costo della prestazione professionale vanno documentate le spese di viaggio, vitto e alloggio. Per il personale interno tale spese possono essere riconosciute in conformita' al trattamento previsto dal C.C.N.L. Il personale esterno puo' recarsi dalla sede di residenza alla sede di svolgimento dell'azione formativa servendosi di: a) treni, anche se rapidi o speciali (e' consentito viaggiare in 1a classe e, in caso di distanze superiori ai 300 km, l'uso di un posto letto in compartimento singolo); b) autobus di linea; c) automezzo proprio; se si usa un automezzo proprio sara' riconosciuta un'indennita' pari ad 1/5 del costo di un litro di benzina verde per ogni km di percorrenza, cosi' come previsto dalla normativa regionale. Il riconoscimento e' subordinato alla residenza dell'interessato in comune diverso da quello di svolgimento dell'azione formativa. Tali spese vanno documentate per ogni viaggio con biglietto ferroviario, biglietto dell'autobus o con attestazione da parte dell'interessato, in caso di utilizzo del mezzo proprio, indicando il tipo di vettura utilizzata e la relativa targa, la sede di partenza e la sede dell'attivita' dell'azione formativa, il numero di km percorsi desumendolo dalle tabelle ACI e le date in cui ha sostenuto i viaggi. Le spese di vitto e alloggio, regolarmente documentate, sono ammesse in relazione alle giornate in cui viene svolta la prestazione nei limiti massimi giornalieri di L. 160.000 (Euro 82,63)in caso di residenzialita' e anche per attivita' di stage e di L. 50.000 (Euro 25,82) per la semiresidenzialita' (durata giornaliera minima di 6 ore, di cui 2 ore almeno di pomeriggio, che preveda un pasto). Le spese di alloggio sono riconoscibili solo in caso di residenza fuori Regione e comunque: per un raggio di km non inferiore a 100; nella misura massima di L. 100.000 (Euro 51,65) al giorno. Tra i costi della docenza e' ammissibile la retribuzione del titolare di impresa anche quando sia docente in azioni formative presso la propria impresa (in questo caso va subordinata ad apposita autorizzazione regionale e limitata a casi particolari e giustificati). Il compenso non puo' superare quello degli altri docenti. Spese allievi All'interno di questa categoria vanno raggruppate quelle voci di spesa riguardanti i costi sostenuti per i soggetti in formazione. 1. Allievi occupati dipendenti. In questa voce rientrano le spese sostenute per la retribuzione, oneri sociali e riflessi relativi a soggetti in formazione dipendenti dagli stessi soggetti attuatori. 2. Allievi in CIG, CIGS, iscritti nelle liste di mobilita'. La quota di cofinanziamento per le attivita' corsuali aventi per allievi lavoratori in CIG, CIGS, iscritti nelle liste di mobilita', corrisponde al solo periodo corsuale e l'azione formativa, in via indicativa, deve essere seguita dagli utenti per almeno tre giorni settimanali. Non e' ammissibile la retribuzione degli allievi in formazione per le ore coperte da trattamenti sostitutivi della retribuzione (CIG e CIGS). Per i lavoratori iscritti nelle liste di mobilita' ovvero in CIGS, il cofinanziamento pubblico nazionale delle attivita' di formazione puo' essere costituito dalle somme erogate dall'INPS (a titolo di mobilita' o cassa integrazione ovvero altri ammortizzatori previsti dalle vigenti leggi), a condizione che tale quota a carico del finanziamento dello Stato deve essere coerente e omogeneo per tutto il territorio nazionale. 3. Assicurazione per allievi. E' rendicontabile il costo derivante dall'apertura della posizione INAIL (o della posizione gia' aperta) e di altre eventuali assicurazioni a favore dei partecipanti. Nel rendiconto dovranno essere inserite le polizze di riferimento e si dovra' esplicitare il sistema di calcolo che ha determinato l'imputazione della spesa esposta. 4. Spese di viaggio vitto e alloggio. Tali spese vanno rapportate alla natura (residenziale, semiresidenziale o meno) dell'azione formativa. Di norma, sono rendicontabili le spese di trasporto sostenute e documentate dagli allievi per l'utilizzo di mezzi pubblici, ai fini del raggiungimento delle sedi formative. Il soggetto attuatore puo' organizzare, se piu' conveniente, mezzi di trasporto collettivi oppure autorizzare l'uso del mezzo proprio. Le spese relative sono ammesse nei casi in cui il ricorso ai mezzi pubblici non risulti compatibile con le esigenze dell'azione formativa e nei limiti delle dotazioni progettuali. In caso di uso di mezzo proprio sara' corrisposto un rimborso pari ad 1/5 del costo di un litro di benzina verde per ogni km di percorrenza, dietro attestazione da parte dell'interessato, indicando il tipo di vettura utilizzato e la relativa targa, la sede di partenza e la sede dell'attivita' dell'azione formativa, il numero di km percorso desumendolo dalle tabelle ACI e le date in cui ha sostenuto i viaggi. Il riconoscimento delle spese di vitto, in caso di semiresidenzialita', e' subordinate allo svolgimento di almeno 6 ore giornaliere di lezione di cui 2 pomeridiane. Non saranno ammesse a discarico le spese sostenute per vitto e alloggio, se non documentate con convenzioni, fatture e la firma degli allievi con l'indicazione dei giorni in cui ne hanno usufruito. 5. Stage/Tirocinio. Una fase applicativa, che non si svolge necessariamente presso la sede del soggetto gestore, ma presso aziende, studi professionali, o altre strutture produttive e' costituita dallo stage/tirocinio che puo' essere di tipo: 1) conoscitivo (osservazione di attivita' svolta da altri); 2) applicativo (attivita' pratica non produttiva); 3) di pre-inserimento (affiancamento, inserimento e/o partecipazione all'attivita' produttiva). Fermo restando che fra il soggetto ospitante e gli allievi ospitati non si instaura alcun tipo di rapporto di lavoro, gli allievi dovranno essere assicurati contro gli infortuni sul lavoro nonche' per la responsabilita' civile. Rimangono ammissibili i costi sostenuti relativi agli accompagnatori, viaggio (compresi gli spostamenti per il raggiungimento delle sedi operative dall'albergo o da altra struttura ospitante), il vitto, l'alloggio in strutture alberghiere di categoria non superiore alle tre stelle. Sono altresi' ammissibili il rimborso delle spese effettivamente sostenute dal soggetto ospitante con esclusione di qualsiasi compenso in favore dello stesso o di suoi rappresentanti o dipendenti. Piu' in particolare l'eventuale impegno del personale del soggetto ospitante potra' essere preso in considerazione, nella misura in cui tale personale sia distratto dalle proprie abituali funzioni, alle seguenti condizioni: che il rimborso della spesa sia commisurato al tempo strettamente impiegato ad impartire allo stagista le istruzioni necessarie ed al trattamento economico di cui il predetto personale e' in godimento; che la prestazione sia documentata analogamente a quanto stabilito per il personale interno del soggetto gestore (registro o foglio di presenza, dichiarazione del personale impegnato, ecc.). Per gli stages effettuati all'estero che comportano ulteriori costi organizzativi rimangono ammissibili: costi di agenzia specializzata per la ricerca dell'azienda ospitante; costi per l'organizzazione e la sistemazione logistica dei destinatari delle azioni. Il soggetto gestore e' obbligato ad informare preventivamente l'assessorato alla formazione professionale dell'inizio dello stage. Spese per attrezzature e strumentazione In caso di affitto o leasing di attrezzature, a rendiconto dovra' essere allegato il relativo contratto, con riferimento alle particolarita' tecniche ed ai dati identificativi (numero di matricola) delle stesse, al costo annuo e ai relativi costi di affitto o leasing (annuo) ed al tempo di utilizzo e/o disponibilita', che comunque non sara' estensibile oltre l'espletamento degli esami finali. ln caso di leasing possono essere ammesse le spese per riscatto ed oneri amministrativi, bancari e fiscali ad esso connessi. Tali oneri vanno precisati con esattezza essendo a totale carico della quota di finanziamento regionale. E' ammissibile la quota di ammortamento normale o accelerato, a condizione che: 1) finanziamenti nazionali o comunitari non abbiano contribuito all'acquisto delle attrezzature di che trattasi; 2) il costo dell'ammortamento venga calcolato conformemente alle norme contabili pertinenti; 3) tale costo si riferisca esclusivamente alla durata dell'intervento formativo. Gli importi richiesti a tale titolo, vanno giustificati con dichiarazione, resa ai sensi di legge, dal rappresentante legale del soggetto attuatore attestante quanto riportato ai precedenti punti 1 - 2 e 3. Per le attrezzature con costo d'acquisto inferiore al milione di lire e' ammessa l'intera spesa. Sono ammesse le spese per la manutenzione delle attrezzature. Non si ammettono a rimborso i costi per le attrezzature nel caso di azioni di riqualificazione aziendale o di qualificazione volte all'assunzione presso l'azienda, anche se riferite a contratti di formazione lavoro. Tutte le attrezzature acquistate con fondi FSE, ad eccezione di quelle di costo uguale o inferiore a 150 euro, appartengono al patrimonio regionale, pertanto vanno catalogate in appositi elenchi da trasmettere, al settore patrimonio della Regione Molise e, in uno con il rendiconto, al settore F.P. Materiale didattico e per esercitazioni pratiche Saranno riconosciute le spese per materiale in dotazione collettiva (comprese le attrezzature utilizzate a fini didattici), ammortizzabili in 12 mesi e di costo non superiore al milione di lire. Per i software di base, non ammortizzabili, e' riconoscibile un costo superiore. Per il riconoscimento del materiale didattico in dotazione agli allievi il riconoscimento e' subordinato alle attestazioni di ricevimento da parte degli stessi. In questa voce rientrano le spese sostenute per la predisposizione delle dispense e dei materiali didattici da fornire e da utilizzare per lo svolgimento dell'azione formativa. Condizione necessaria di riconoscimento sara' l'attestazione di ricevimento da parte dei soggetti in formazione. Appare evidente che sara' ammissibile il costo per l'eventuale riproduzione di copia degli elaborati. Sono ammissibili spese per la preparazione di materiali originali o di modifica di materiali standard documentate attraverso titoli di spesa giustificativi. Indumenti protettivi. In questa voce potranno essere ammesse le spese per l'acquisto degli indumenti protettivi consegnati gratuitamente ai partecipanti i quali ne attestano il ricevimento. Tali attestazioni dovranno essere tenute a rendiconto unitamente ai titoli di spesa. Formazione a distanza. Sono comprese in questa voce le spese relative alle attrezzature e ai materiali utilizzati per la formazione a distanza: le attrezzature da consegnare agli allievi e la concessione d'uso dei supporti magnetici e cartacei sia per la gestione centrale che per l'utilizzo da parte degli utenti. Spese generali Sono ammesse spese per: a) l'acquisto di materiale per ufficio e di cancelleria utilizzato per l'amministrazione dell'azione formativa, al di fuori del materiale consegnato agli allievi e attrezzature utilizzate per attivita' non didattiche; b) la copertura assicurativa dei locali e delle attrezzature utilizzate. I relativi costi risulteranno da un apposito contratto di assicurazione e saranno imputati per quota parte su ogni singola azione a meno che il contratto sia stipulato per la singola azione; c) il consumo di energia elettrica, gas, acqua e telefono in ragione del consumo riferibile alla durata della convenzione ed in percentuale di utilizzo dei locali. Qualora non ci sia l'individuazione di una linea telefonica, imputabile alle sole attivita' formative, si ammette un costo non superiore al 10% delle spese telefoniche per il periodo di riferimento; d) riscaldamento e condizionamento degli immobili sede di svolgimento delle azioni formative e delle attivita' amministrative ad esse connesse con le stesse modalita' di imputazione delle spesa analoghe a quelle stabilite nel punto precedente. e) spese postali documentate e rilevabili dal registro di protocollo e le spese per l'acquisto di materiale sanitario per interventi di pronto soccorso. Non e' ammissibile il costo del premio versato per garanzie assicurative o bancarie a copertura di danni provocati alla P.A. nella gestione dei fondi assegnati. Locazione sedi Sono ricomprese in questa voce le spese sostenute per il canone di fitto dei locali. La cifra da ascrivere a rendiconto e' quella risultante dal frazionamento del costo annuo per il periodo e la superficie di utilizzo. Il soggetto attuatore e' tenuto ad avere a rendiconto, oltre ai titoli di spesa attestanti il pagamento del fitto, la copia del contratto registrato, da cui risulti: il canone concordato; la durata del fitto; la superficie dei locali utilizzati; la titolarita' del locatore alla locazione. Sono vietati contratti di sublocazione a conduzioni piu' onerose rispetto al contratto principale. E' ammissibile a discarico la quota di ammortamento relativa agli immobili di proprieta' del soggetto attuatore sulla base di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia. La cifra da ascrivere al rendiconto e' quella risultante dal frazionamento dell'importo annuo dell'ammortamento per il periodo e la superficie di utilizzo. Sono altresi' ammissibili i costi sostenuti per la manutenzione ordinaria, le pulizie dei locali e le spese di condominio, sempreche' le stesse non siano gia' previste nei contratti di affitto. Anche in questo caso tali spese devono essere rapportate al periodo ed alla superficie dei locali utilizzati. Tali costi non sono ammissibili nel caso di azioni di riqualificazione aziendale o di qualificazione volte all'assunzione presso l'azienda anche se riferite a contratti di formazione lavoro. Informazione, pubblicita' In questa voce rientrano le spese sostenute per la promozione dell'attivita' formativa finalizzata, soprattutto, al reperimento degli allievi. Sono ammissibili spese riferite al costo dell'editoria per la stampa dei bandi e l'eventuale imposta d'affissione, alla pubblicita' su riviste, ad inserzioni sui giornali, a spot radio e video. A rendiconto saranno prodotti titoli di spesa che dovranno evidenziare periodo ed intensita' dell'azione di promozione. Sara' inoltre possibile pubblicizzare mediante seminari o conferenze, nell'ambito di un monitoraggio fisico e qualitativo, i risultati ottenuti in termini di impatto di ogni singola azione programmata e regolarmente portata a termine Sono ammissibili spese relative all'informazione e alla pubblicita' di ogni singola azione formativa a condizione che le stesse abbiano interessato almeno la copertura territoriale della provincia di riferimento. Studi e ricerche Sono ammissibili spese relative ad attivita' di ricerca e studi di settore, gia' previsti dai progetti. I risultati ottenuti dall'azione di ricerca ed analisi, intesi nella propria accezione di prodotto intellettuale, restano di proprieta' della Regione Molise. Tali spese vanno rendicontate con titoli giustificativi regolarmente quietanzati e previa consegna alla Regione Molise dei relativi elaborati. Monitoraggio e valutazione Le spese riferite al monitoraggio, al controllo di qualita' ed alla verifica degli effetti degli interventi potranno essere ammesse se accompagnate da una relazione finale delle attivita' svolte, degli strumenti utilizzati, dei risultati ottenuti in termini di obiettivi raggiunti. Gli organismi gestori hanno una responsabilita' diretta nell'attuazione delle azioni formative con particolare riguardo agli aspetti didattici, gestionali e rendicontuali. A tal fine si raccomanda una corretta tenuta dei registri di corso e contabili che devono essere costantemente aggiornati e messi a disposizione, a richiesta, dell'assessorato alla formazione professionale. Altri costi (Es. accompagnamento, start-up, esami finali ecc.) Sono ricomprese in questa voce: 1) spese sostenute per la selezione degli allievi tramite colloqui, esami di selezione, test psicoattitudinali, visite mediche previste dalla legislazione sociale ecc.. Sono ricompresi i costi del personale interno ed esterno per la programmazione, predisposizione, effettuazione delle prove di selezione e per la correzione degli elaborati; 2) spese relative allo svolgimento degli esami finali. Potra' partecipare allo svolgimento degli esami sia il personale interno che esterno, il costo del personale interno sara' ammesso nei limiti di quanto stabilito per la docenza, tenendo presente che le ore dedicate agli esami concorrono a formare il monte ore annuo di docenza (800). I componenti esterni sono retribuiti ai sensi dell'art. 17 della legge regionale n. 10/1995; 3) sono ammissibili i costi sostenuti dalle persone fisiche per l'utilizzo dei servizi rivolti a: azioni di accompagnamento finalizzate a facilitare l'accesso a percorsi formativi e di inserimento lavorativo; azioni di accompagnamento finalizzate alla consulenza alle imprese per sostenere processi di adattamento professionale alle trasformazioni professionali. In particolare sono ammissibili costi sostenuti per azioni di assistenza domiciliare (portatori di handicap, persone malate o anziane), accoglimento di bambini in eta' scolare da parte di strutture pubbliche e private, monitoraggi aziendali riferiti ad analisi di fabbisogni aziendali legati a trasformazioni tecnologiche e organizzative conseguenza di cambiamenti strutturali del sistema economico produttivo; 4) assistenza tecnica e rafforzamento dei sistemi. Costituiscono oggetto di specifici interventi regionali quelle iniziative che nel loro insieme siano riferibili, in termini generali, al rafforzamento dei sistemi attraverso azioni dirette a qualificare il sistema formativo che si sostanziano in attivita' di assistenza tecnica alle strutture della programmazione; 5) in particolare sono ammissibili costi sostenuti per la definizione del progetto di impresa (indagini di mercato, analisi finanziarie, ecc.), consulenza legale, amministrativa connessa alla creazione d'impresa, servizi legati alla fase di start-up delle attivita', nonche' spese per stages e visite in altre aziende. Condizione necessaria per l'ammissibilita' di tali spese sara' la presentazione della seguente documentazione: certificato di iscrizione alla camera di commercio o all'ordine professionale; certificato di residenza; partita IVA. In generale per l'ammissibilita' dei costi sostenuti nell'ambito di azioni di assistenza tecnica, rafforzamento di sistemi, accompagnamento e aiuti all'occupazione e' richiesta la documentazione giustificativa secondo i criteri generali di rendicontazione gia' stabiliti. Formazione formatori. La formazione formatori e' ammissibile solo se prevista nel progetto approvato. Per quanto riguarda i costi, la formazione dei formatori e' strutturata come una normale azione formativa e le relative spese sono ammissibili secondo i criteri generali. In particolare saranno documentate spese per assicurazioni integrative a favore dei formatori in formazione, attrezzature didattiche, materiale di consumo, spese per l'elaborazione testi, azioni di verifica e valutazione ecc. Sono ammissibili le spese sostenute per il personale docente, codocente, direttivo, di coordinamento e con funzioni di tutor sia interno che esterno, le spese di vitto, alloggio, trasferta e rimborsi relativi. Rientrano ancora in questa voce le spese sostenute per la retribuzione, oneri sociali e riflessi relativi, indennita' previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i soggetti in formazione dipendenti di organismi di formazione professionale, (inquadrati ex art. 26 della legge regionale n. 10/1995). Per il personale dipendente degli enti di formazione professionale di cui all'Art. 26 della legge regionale n. l0/1995, interessato a processi di mobilita' professionale, sara' cura dell'organismo affidatario delle azioni formative inserire nella propria rendicontazione le spese relative a personale proveniente da altri organismi di formazione professionale. Tali spese dovranno essere documentate, limitatamente alle ore di impegno e con le modalita' di calcolo illustrate precedentemente, con fattura, modello riepilogativo del costo mensile del personale riferito al periodo di impegno sul corso e dichiarazione di avvenuta spesa a firma del legale rappresentante dell'organismo titolare del rapporto di lavoro cui compete l'onere della retribuzione. Allo scopo, sono indispensabili la collaborazione e lo scambio di dati e documentazione fra gli organismi interessati. Per quanto non previsto, si fa riferimento alla normativa comunitaria, statale e regionale vigente in materia, nonche' alle convenzioni stipulate tra la Regione Molise e gli organismi attuatori. E' revocato il precedente regolamento regionale n. 7 del 25 marzo 2002. Il presente provvedimento sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Molise. Campobasso, 10 aprile 2002 IORIO