(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 7 del 16
                            aprile 2002)

Premesso che la giunta regionale ha approvato la deliberazione n. 495
                         dell'8 aprile 2002:

                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              E m a n a
il seguente regolamento:
                             Capitolo I
                          1.1 Convenzione.
    I  soggetti  proponenti,  ad  eccezione  degli  enti pubblici che
utilizzeranno   strutture  pubbliche,  utilmente  classificati  nella
graduatoria  di  idoneita',  devono essere in possesso della seguente
documentazione:
      1) la  planimetria  dei  locali da utilizzare per la formazione
redatta   e   firmata   da   un   professionista  iscritto  all'albo,
specificando   il   titolo   che   ne   legittima  la  disponibilita'
(proprieta', locazione, ecc.);
      2) certificato  in bollo di prevenzione incendi, rilasciato dal
comando  provinciale  dei  vigili  del  fuoco,  riferito all'impianto
termico  e  all'edificio, in caso di struttura frequentata da piu' di
100 persone. Qualora sussista la condizione di esonero, dovra' essere
prodotta apposita dichiarazione del legale rappresentante;
      3) certificato di staticita' con relativa perizia giurata delle
prove di carico eseguite, redatto da un tecnico iscritto all'albo. In
alternativa certificato di collaudo;
      4) certificato  del  sanitario di base in bollo, da cui risulti
l'idoneita' igienica dei locali destinati allo svolgimento dei corsi.
Nel  caso  in  cui  l'attivita'  si  svolga  in  locali  destinati ad
attivita'  produttive,  la  documentazione  da  presentare  e' quella
prevista dalla vigente normativa per gli ambienti di lavoro;
      5) dichiarazione  di conformita' in base all'Art. 9 della legge
5 marzo  1990,  omissis,  "Norme  per  la  sicurezza  degli  impianti
elettrici".
    Per i soggetti attuatori che utilizzano strutture per le quali e'
gia'  stata  prodotta  la certificazione di cui sopra si prescinde da
tale  obbligo:  in  questo  caso dovra' essere compilata una nota che
indichi,  per  ciascun  documento,  i  termini  di  riferimento della
presentazione.
    Ai fini della stipula della convenzione il legale rappresentante,
unitamente   ai  componenti  il  consiglio  di  amministrazione,  del
soggetto   attuatore  dovra'  compilare  e  sottoscrivere  l'apposita
istanza   con  contestuale  dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di
notorieta' (mod. 1).
    Non  saranno attribuite attivita' formative a soggetti pubblici o
privati  condannati,  con  sentenza  passata  in giudicato, per reati
contro il patrimonio, la fede pubblica e la pubblica amministrazione,
ovvero  alla  restituzione  di  somme  indebitamente  percepite dalla
Regione  Molise,  per  gravi  inadempienze  contrattuali  relative  a
precedenti rapporti contrattuali.
1.2 Informazione e pubblicazione delle attivita' relative al piano di
formazione professionale.
    Per  una  corretta  informazione  sugli  interventi  formativi, i
soggetti  attuatori  sono  tenuti a divulgare, mediante affissioni di
avvisi  o  attraverso altre forme opportune di pubblicita', le azioni
formative programmate, indicando:
      data di scadenza delle domande di ammissione;
      data prevista per le eventuali prove di selezione;
      data presunta di inizio dell'azione;
      durata (annuale o biennale);
      la denominazione della qualifica;
      gli specifici requisiti di ammissione;
      la probabile sede di svolgimento.
    Sara'   inoltre   possibile  pubblicizzare  mediante  seminari  o
conferenze,  nell'ambito  di  un monitoraggio fisico e qualitativo, i
risultati ottenuti in termini d'impatto di ogni singola azione.
    Dovra'  essere  data  comunicazione  agli allievi che l'azione e'
cofinanziata con il contributo dell'Unione europea.
    La  Regione  riconosce le spese sostenute per la pubblicita' solo
se conforme alle direttive impartite.
    In  ogni  caso i bandi di ammissione dovranno comunque rispettare
il  logotipo attribuente la titolarita' dell'attivita' formativa alla
Unione europea ed alla Regione Molise.
    Nel   rispetto  della  decisione  della  commissione  dell'Unione
europea  del  31 maggio  1994 (Gazzetta Ufficiale della CEE n. 152/39
del  18 giugno  1994),  e'  fatto  obbligo  ai soggetti attuatori che
beneficiano  del contributo finanziario dell'Unione europea, esporre,
presso  le  sedi  di  svolgimento  delle attivita' stesse, il simbolo
europeo.  Tale  simbolo dovra' essere evidenziato anche nel materiale
promozionale.
1.3 Ammissione alle azioni di formazione professionale.
    L'ammissione  degli  allievi e' subordinata al rispetto di quanto
contenuto  nella proposta progettuale approvata dalla Regione Molise,
purche' non in contrasto con quanto riportato nella direttiva annuale
n.  217/2001.  L'eventuale  requisito relativo all'eta' dovra' essere
posseduto alla data di scadenza della presentazione della domanda.
    Non  e'  consentita  la  frequenza  contemporanea  a  due  azioni
formative.
    Nel   caso   in   cui  le  domande  di  partecipazione  siano  in
sovrannumero  rispetto  agli  allievi  previsti,  si  procedera' alla
selezione   degli  aspiranti  mediante  test  o  altre  idonee  prove
selettive,  attenendosi  comunque  a  quanto  previsto  nel  progetto
approvato dalla Regione Molise.
    I  soggetti gestori comunicheranno all'assessorato regionale alla
formazione professionale la data di svolgimento delle prove selettive
e  le  modalita'  delle stesse, al fine di consentire le attivita' di
verifica di competenza della Regione.
    Alla    selezione   potra'   essere   presente   un   funzionario
dell'assessorato regionale alla formazione professionale.
    La  documentazione  relativa  alla selezione dovra' rimanere agli
atti di ciascun soggetto gestore, ivi comprese le domande debitamente
sottoscritte dagli allievi richiedenti.
    La  selezione  si conclude con la formulazione di una graduatoria
di  merito  espressa  in  punti,  degli  allievi  ammessi e di quelli
esclusi;  le  graduatorie  dovranno  essere trasmesse all'assessorato
regionale alla formazione professionale.
    A  parita' di risultato prevarra' l'anzianita' di iscrizione alle
liste di collocamento ed, in subordine, l'anzianita' anagrafica.
1.4 Inizio attivita' formative.
    I  soggetti attuatori dovranno svolgere le azioni formative entro
i  termini stabiliti in convenzione, secondo indirizzi concordati con
il competente settore.
    La  mancata  attivazione,  entro  i  termini convenuti, di azioni
formative  ammesse  a  finanziamento, comportera' l'automatica revoca
dei  finanziamenti  stessi  e  l'immediata devoluzione di questi alle
proposte immediatamente successive nella graduatoria di merito.
    Il  soggetto  attuatore,  almeno  cinque giorni prima dell'inizio
dell'intervento   formativo,   dovra'  predisporre,  e  far  vidimare
dall'assessorato  alla  formazione  professionale,  i  registri delle
presenze  allievi  nonche'  i  registri  contabili.  Tali adempimenti
possono  essere espletati anche dai funzionari degli uffici regionali
periferici  di  gestione di Termoli, Isernia e Campobasso. I registri
dovranno  essere  numerati per pagina. La vidimazione non equivale ad
implicita autorizzazione dell'inizio delle attivita'.
    L'effettiva  presenza  degli  allievi alle attivita' formative e'
comprovata  dalla  firma,  che  gli stessi appongono sui registri che
dovranno  essere  mantenuti  aggiornati  in  ogni  parte  e  privi di
abrasione  o  correzioni  dolose.  Eventuali  correzioni del registro
dovranno  essere  vidimate  ed avallate con specifica annotazione del
docente  presente  in aula. Il tutor, laddove previsto in progetto, e
responsabile   insieme   al   direttore  o  coordinatore  dell'azione
formativa anche della corretta tenuta del registro presenze allievi.
    Qualora siano necessarie schede individuali per la parte pratica,
visite  guidate  e/o stages, le stesse dovranno avere i requisiti del
registro presenze.
    E'  fatto obbligo all'ente gestore di comunicare anticipatamente,
all'assessorato     alla     formazione    professionale,    l'inizio
dell'intervento formativo.
    Entro  cinque  giorni  dall'avvenuto  inizio  delle attivita', il
soggetto  attuatore dovra' comunicare all'assessorato alla formazione
professionale  l'elenco  degli allievi iscritti al corso, completo di
dati  riguardanti  l'eta',  il  sesso,  la  residenza ed il titolo di
studio, o la condizione professionale degli stessi.
    A  conclusione  del  15%  delle  ore previste per l'azione dovra'
essere inviato all'assessorato alla formazione professionale l'elenco
definitivo degli allievi frequentanti.
1.5 Uditori.
    Alle  attivita'  formative  possono essere ammessi alla frequenza
allievi  classificati  come  uditori, da individuare prioritariamente
nelle graduatorie degli esclusi.
    Gli  uditori  sono  ammessi alla frequenza per un massimo del 40%
del  numero  degli  allievi  previsti,  a  discrezione  del  soggetto
attuatore  ed  in  relazione  alla  specificita'  dell'azione e delle
risorse disponibili, senza oneri aggiuntivi a carico della Regione.
    In  caso  di  frequenza pari o superiore all'80% delle ore/corso,
l'uditore sara' ammesso agli esami finali.
    L'uditore,  dal  momento dell'ammissione alla frequenza, apporra'
regolarmente  la firma di presenza sugli appositi registri. Nel corso
delle  attivita'  formative,  gli  uditori,  in ordine di iscrizione,
potranno  surrogare  i  corsisti  dimissionari,  acquisendo  da  quel
momento le prerogative degli allievi titolari.
1.6 Ammissione alle azioni in itinere.
    Al  fine  di  ottimizzare  l'utilizzo  delle  risorse  finanziare
impiegate,  nel caso in cui all'avvio del corso il reclutamento degli
allievi  non abbia coperto i posti disponibili, ovvero all'inizio del
corso   avvengano  rinunce  che  lascino  posti  vacanti,  si  potra'
consentire  l'ammissione  di  allievi  alla  frequenza  dei  corsi di
formazione  professionale  gia' avviati. Cio' a condizione che le ore
di  formazione  gia' espletate non superino il 15% di quelle previste
per l'intero ciclo formativo.
    L'azione  si intende utilmente e regolarmente avviata se entro il
primo  15% delle ore previste, considerato quale momento introduttivo
all'attivita'  formativa,  si  raggiunge  il numero minimo di allievi
pari  al 60% del totale previsto nel progetto. Qualora nel successivo
periodo  si  dovessero  verificare  ulteriori defezioni degli allievi
previsti,   l'attivita'   viene   interrotta.   Saranno  riconosciute
esclusivamente  le  spese  effettivamente sostenute fino alla data di
interruzione.
    Si  deroga  da  questi limiti nelle azioni della durata minima di
600 ore ed al superamento del 60% delle ore previste. In tali casi e,
fermo restando il principio della riparametrazione finanziaria per il
solo  gruppo  di spesa relativo agli allievi, superato tale limite si
prescinde dal numero degli allievi.
1.7 Frequenza delle azioni.
    Saranno  automaticamente  esclusi, oltre agli allievi che abbiano
effettuato  assenze  per  un  numero  superiore  al  20% della durata
complessiva dell'azione formativa, anche quelli che abbiano riportato
assenze  per  dieci  giorni  consecutivi  e  che  non ne abbiano dato
motivata  giustificazione. Le giustificazioni addotte potranno essere
valutate   positivamente   ove  gli  allievi  abbiano,  comunque,  la
possibilita'  di  effettuare  un  numero  complessivo di presenze non
inferiore all'80% della durata complessiva dell'azione formativa.
1.8 Esami di qualifica.
    Le  prove  di  esame  potranno  avere  una  durata massima di due
giorni,   salvo  diversa  motivata  decisione  dell'assessorato  alla
formazione  professionale.  Le  stesse dovranno svolgersi al di fuori
delle  ore/corso previste. Dello svolgimento delle prove finali sara'
redatto   apposito   e   rituale   verbale,  secondo  la  modulistica
predisposta  dall'assessorato regionale alla formazione professionale
al quale va trasmesso subito dopo la conclusione delle prove.
    Ai presidenti ed ai componenti le commissioni esaminatrici spetta
il   gettone  di  presenza  nell'importo  stabilito  dalla  normativa
regionale.
    Gli   allievi  partecipanti  al  corso  potranno  essere  ammessi
all'esame  finale di qualifica allorquando ricorrano, congiuntamente,
le seguenti condizioni:
      1) abbiano riportato un giudizio globale positivo;
      2) abbiano   effettuato  un  numero  complessivo  di  presenze,
espresse   in   ore,   non  inferiore  all'80%  della  durata  oraria
dell'azione  formativa,  pena  l'esclusione  dalla  stessa  azione  e
dall'esame  finale,  se  previsto. In tal caso saranno riconosciute a
rendiconto  esclusivamente  le  spese  sostenute  fino  alla  data di
esclusione dell'allievo.
    Per gli allievi portatori di handicap e/o detenuti (misura B1) e'
consentito,   su   conforme  decisione  del  consiglio  dei  docenti,
effettuare  un  numero  massimo  di  assenze pari al 30% della durata
oraria dell'azione formativa.
    In  relazione  alle  specifiche  connotazioni di azioni formative
particolari (detenuti, handicappati, lavoratori in C.I.G.S., ecc.), a
seguito di richieste da parte dei soggetti gestori l'assessorato alla
formazione  professionale potra' disporre deroghe alle presenti norme
attuative.
    La  richiesta  di  nomina  della commissione esaminatrice, dovra'
essere   presentata   all'assessorato   regionale   alla   formazione
professionale  con  almeno  trenta  giorni  di anticipo rispetto alla
conclusione di ogni singola azione formativa e dovra' indicare:
      a) il   nominativo,   con   relativi   dati   anagrafici,   del
rappresentante del soggetto attuatore;
      b) i  nominativi di due formatori impegnati nell'azione, per le
discipline teoriche e pratiche.
    L'assessorato regionale alla formazione professionale provvedera'
al  perfezionamento  degli  adempimenti  relativi  alla  nomina della
commissione  ed  alle  incombenze conclusive ai sensi delle normative
nazionali e regionali in vigore.
    Le prove di esame potranno avere inizio solo dopo che il soggetto
attuatore avra' presentato alla commissione esaminatrice:
      1)   i   programmi   didattici   svolti,  redatti  per  singola
disciplina, firmati dal formatore e da almeno tre corsisti;
      2)  il  riepilogo  delle  presenze allievi, per consentire alla
commissione  di  verificare  il  requisito  di  ammissibilita'  degli
stessi;
      3)  la  predisposizione  di  almeno  tre  prove  pratiche,  ove
previste nel progetto, da sottoporre alla scelta della commissione;
      4)  la  commissione esaminatrice redigera', in duplice copia il
verbale  d'esame  di  cui una dovra' essere trasmessa all'assessorato
alla  formazione  professionale  entro  cinque  giorni  dalla data di
espletamento  degli  esami. L'assessorato provvedera' successivamente
ad  inviare  al  soggetto  attuatore un idoneo numero di attestati in
bianco  che  lo  stesso soggetto attuatore provvedera' a compilare in
ogni  sua  parte  secondo  le  direttive  che  saranno impartite. Gli
attestati  cosi'  compilati  dovranno essere restituiti unitamente al
relativo  numero  di marche da bollo che l'assessorato provvedera' ad
applicare.
1.9 Prestazioni dei collaboratori esterni.
    I  soggetti  attuatori sono autorizzati a ricorrere a prestazioni
di collaboratori esterni (persone fisiche o giuridiche ) a seguito di
certificata  verifica  della non disponibilita' o dell'inesistenza di
idonei  profili  professionali tra gli operatori iscritti all'albo di
cui  all'Art.  26  della legge regionale n. 10/1995. La realizzazione
delle   singole   azioni   formative   dovra'  garantire  la  massima
utilizzazione  del  personale  iscritto  all'albo  di cui all'Art. 26
della legge regionale n. 10/1995, anche ricorrendo all'istituto della
mobilita'.
Costi   ammissibili   per   la  retribuzione  del  personale  docente
     codocente, amministrativo, di coordinamento e di tutoraggio
    1. Da un minimo di L. 80.000 (per la fascia "C") ad un massimo di
L. 150.000 (per la fascia "A") secondo i seguenti criteri relativi al
titolo di studio ed esperienza professionale:
      L. 150.000   max/ora  per:  docenti,  progettisti  orientatori,
ricercatori,  con  almeno  otto  anni  di  esperienza  didattica  e/o
professionale documentabile. Requisito richiesto: diploma di laurea;
      L. 100.000   max/ora  per:  docenti,  progettisti  orientatori,
ricercatori,  ed  esperti di cui all'Art. 27 della legge regionale n.
10/1995,   con  almeno  quattro  anni  di  esperienza  didattica  e/o
professionale documentabile. Requisito richiesto: diploma di laurea;
      L. 80.000  max/ora  per:  docenti,  codocenti,  esperti  di cui
all'Art. 27 della legge regionale n. 10/1995, in possesso del diploma
di  laurea  ovvero  di diploma di scuola media superiore ad indirizzo
tecnico-professionale  con  almeno tre anni di documentata esperienza
didattica e/o professionale. Si prescinde dal titolo di studio per le
materie   pratiche   di   particolare   specificita'   artigianale  o
tecnico-manuale.
    2. Tutor: fino ad un max di L. 50.000/ora.
    3.  Coordinamento:  max  50%  delle  ore  dell'intervento  a  max
L. 60.000/ora.
    4.  Personale amministrativo: max 40% del costo complessivo della
voce docenze. La quota oraria non potra' superare quella prevista dal
Contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  degli  operatori  della
formazione professionale.
    Il  rapporto  tra  le  parti  interessate  (soggetti  attuatori e
consulenti)  dovra' essere regolato da un apposito contratto (lettera
di  incaricato), da esibire agli organi preposti al controllo in sede
di  visita  ispettiva, nel quale sia indicato la materia da trattare,
il  numero  di ore, il compenso orario. Tale compenso e' da ritenersi
comprensivo degli oneri fiscali e previdenziali.
    La  modulistica  necessaria per la gestione delle attivita' sara'
fornita   dall'assessorato   alla   formazione   professionale  prima
dell'inizio delle stesse.
                             Capitolo II
   Disposizioni generali di rendicontazione delle azioni formative
Norme generali.
    Il  rendiconto  delle  spese  sostenute,  separatamente  per ogni
singola   azione,  deve  pervenire  all'assessorato  alla  formazione
professionale,  via Sant'Antonio Abate n. 236/b - Campobasso, entro i
termini  previsti  dalle convenzioni stipulate con la Regione Molise.
Qualora   la   data  fissata  dovesse  cadere  in  una  giornata  non
lavorativa,  la  scadenza  viene prorogata al primo giorno lavorativo
successivo.  In  caso di recapito a mano del rendiconto la data presa
in  considerazione  per  fissare  il giorno di arrivo dello stesso e'
quella   apposta   mediante  timbro  della  Regione,  sulla  nota  di
trasmissione.  In caso di inoltro della documentazione a mezzo posta,
si  richiede  il  ricorso  alla  spedizione mediante raccomandata con
avviso  di  ricevimento;  in  tal  caso  fa  fede la data di partenza
apposta dall'ufficio postale.
    Il  rendiconto  dovra'  essere  presentato  utilizzando  tutti  i
modelli che saranno predisposti dalla Regione Molise.
    A rendiconto dovranno essere presentati:
      dichiarazione di spesa per ogni singola azione finanziata resa,
sotto  forma  di  dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di notorieta'
(decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, Art. 21 e 47, e
successive  modificazioni ed integrazioni), dal legale rappresentante
del  soggetto  gestore  e  dal direttore amministrativo/organizzativo
attestante l'effettiva spesa sostenuta, nonche' gli impegni di spesa;
      originale  del  registro  presenze allievi e fogli mobili degli
stage dell'azione formativa;
      modello  riepilogativo  delle  presenze dei docenti, codocenti,
tutor,  direttore,  coordinatore,  amministrativi  ed ausiliari, e di
ogni  altra  figura  impegnata  nell'azione  formativa. Detto modello
dovra'  essere  datato  e  firmato  dal  legale  rappresentante e dal
direttore amministrativo del soggetto gestore;
      modello   riepilogativo   del   costo   mensile  del  personale
dipendente riferito al periodo di impegno sul corso;
      elenco  dettagliato  dei  titoli di spesa con l'imputazione nel
corso,  datato  e  firmato  dal  legale  rappresentante  del soggetto
gestore e dal direttore amministrativo/organizzativo;
      elenco  dei  beni  acquistati con il finanziamento assegnato ed
inventariati,  debitamente datato e firmato dal legale rappresentante
del soggetto gestore;
      bilancio  o  bilanci  per l'anno o gli anni di competenza delle
attivita' formative del piano da rendicontare;
      attestazione  in originale del versamento di eventuali economie
di gestione;
      copia registro di inventario di eventuali beni prodotti;
      elaborati di eventuali studi e ricerche.
    Al fine di garantire trasparenza e correttezza nell'utilizzazione
delle  risorse e' richiesto agli organismi gestori la predisposizione
del  bilancio  annuale  dal  quale  risultino,  in  riferimento  alle
attivita'  convenzionate, gli stanziamenti impegnati e da impegnare e
quindi  i  pagamenti  effettuati  e  da  effettuare  in  modo tale da
evidenziare i flussi di cassa e la situazione patrimoniale. Copia del
bilancio,  a  pubblicazione avvenuta, sara' trasmessa all'assessorato
alla formazione professionale.
    Gli  originali  dei  documenti di spesa (fatture, ricevute, ecc.,
emessi  e  conformi  a  quanto  disposto dall'art. 21 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  26 ottobre  1972, n. 633, e successive
modificazioni  ed  integrazioni,  saranno  custoditi a norma di legge
presso le sedi degli organismi gestori a far data dalla presentazione
del rendiconto presso l'assessorato alla formazione professionale. Il
soggetto attuatore dovra' esibire gli originali in sede di controllo.
    Le   spese   da   prendere  in  considerazione,  oltre  a  quelle
regolarmente  sostenute  fino  alla  concorrenza  delle somme erogate
dalla  Regione  Molise,  sono  anche  quelle dimostrabili con atti di
impegno  giuridicamente  validi  (es.  fatture,  parcelle, contratti,
convenzioni,   lettere   di  incarico,  ecc.),  comunque  palesemente
maturate  (es.  attestazioni  di ricevimento materiale da parte degli
allievi,  registro  di  presenza  allievi, retribuzioni del personale
dipendente desumibili dai fogli di presenza, ecc.).
    La  documentazione  giustificativa  dovra' evidenziare la natura,
quantita'   e  qualita'  dei  beni  e/o  dei  servizi  oggetto  delle
prestazioni;  in  nessun  caso potranno essere ammesse spese espresse
forfettariamente. Verranno ritenuti perfezionati i documenti di spesa
quietanzati,  intendendo  per quietanza, oltre che la firma autografa
del beneficiario, alternativamente:
      documentazione bancaria di avvenuto bonifico;
      ricevuta di conto corrente postale;
      assegno   circolare   in  fotocopia  corredato  di  matrice  in
originale;
      assegno  di  c/c  bancario  o pagamento in contanti con annesse
dichiarazioni liberatorie rese dal beneficiario.
    Premesso  che  nella  gestione dei finanziamenti non sono ammesse
deroghe  alla  normativa  dello  Stato in materia di contabilita', la
giustificazione  delle  spese  dovra'  essere  conforme alle seguenti
disposizioni:
      1)  la  sovvenzione  erogata dovra' essere depositata sui conti
correnti  bancari  indicati  nelle  convenzioni stipulate, distinti e
separati da ogni altro genere di contabilita' del soggetto attuatore.
    Per  quei  soggetti che per effetto di specifiche norme di legge,
sono  tenuti  ad  avere  un  unico  conto  corrente  per  la gestione
complessiva  delle  proprie  attivita',  si deroga da tale principio,
purche'  le  operazioni  relative  alle  azioni  formative si possano
evidenziare in appositi sottoconti o capitoli di spesa;
      2)  i  pagamenti effettuati con accredito su conto corrente, se
non  indicato  in  fattura  tra  le  modalita'  di pagamento, saranno
giustificati  solo  dietro  apposita richiesta da parte del creditore
che indichera' il numero del conto e l'istituto di credito;
      3)  sono  consentiti i pagamenti in contanti fino ad un massimo
di 1000 euro al mese;
      4)  nel  caso di spese relative a costi rientranti in piu' voci
si   dovra'   ripartire   l'importo  complessivo  nelle  sue  diverse
articolazioni;
      5)   l'IVA   e'  riconoscibile  come  costo  sugli  acquisti  e
prestazioni di servizi solo qualora la stessa non sia recuperabile ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633,  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  previa apposita
certificazione da parte dell'ente attuatore;
      6)  L'IRAP, nella misura in cui per la formazione professionale
costituisce  un  costo  non  recuperabile,  sara' riconosciuta per la
parte  percentuale riconducibile agli oneri derivanti da retribuzioni
o  compensi  relativi ad attivita' formative cofinanziate dal F.S.E.,
previa apposita certificazione da parte del soggetto attuatore.
    Non  potra'  essere  riconosciuta  l'IRAP  derivante da spese per
eventuali  interessi  passivi  maturati  a  seguito  di finanziamenti
bancari, anche se richiesti per lo svolgimento di attivita' formative
cofinanziate;
      7)  i  contratti  e  le convenzioni tra il soggetto attuatore e
terzi  sono  soggetti  a  registrazione,  se prevista dal decreto del
Presidente  della  Repubblica  26 aprile  1986,  n. 131, e successive
modificazioni ed integrazioni;
      8)  sugli  originali  dei titoli di spesa, si dovra' apporre la
dicitura  "di  tale fattura e' stata richiesta alla Regione Molise la
somma  di  L. (Euro) ............. + L. (Euro) per IVA, per un totale
di L. (Euro) .........;
      9)  al  termine  di  ciascuna  attivita', eventuali economie di
gestione  dovranno  essere  riversate  alla  tesoreria regionale, sul
c/c/p  n. 00169862, avendo cura di allegare al rendiconto l'originale
dell'attestazione di versamento;
      10)  al  fine  di  agevolare  le  attivita'  di  controllo,  la
documentazione  di  ogni  singolo  intervento,  custodita  presso  il
soggetto  attuatore,  deve  essere  organizzata in sottofascicoli per
ogni voce di spesa e secondo l'ordine indicato sui prescritti modelli
contabili;
      11)  sebbene  l'attivita'  formativa, di norma, non sia rivolta
alla   produzione,  in  alcune  azioni  formative,  si  riscontra  la
realizzazione  di beni e manufatti che vanno inventariati in apposito
registro.  I  beni  prodotti  dagli  allievi  durante le attivita' di
formazione  al  lavoro,  da  intendersi  concessi  in  comodato  agli
organismi gestori di formazione professionale vanno destinati secondo
quanto  disposto  dall'Art.  19, comma l, della legge regionale n. 10
del  30 marzo  1995.  Al rendiconto finale deve essere allegata copia
dei  registri  di  inventario  dei beni; per i beni di cui al comma 2
dell'Art.  19  della  legge  regionale  n.  10 del 30 marzo 1995, nel
registro  di  inventario,  per ciascuno di essi, va indicato il costo
calcolato  sulla  base  del materiale impiegato. Il costo globale dei
beni,  cosi'  determinato,  va  detratto dalla quota di finanziamento
prevista, in misura corrispondente alla percentuale di partecipazione
pubblica;
      12)  sono ammessi storni tra le varie voci di spesa se previsti
espressamente dalle convenzioni;
      13) sono ammissibili a rendicontazione:
        spese  di  apertura e tenuta del c/c appositamente acceso per
le attivita';
        spese  per  garanzie  bancarie  fornite  da una banca o dalle
imprese  di assicurazioni indicate nella legge del 10 giugno 1982, n.
348,  e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi speciali
di cui all'Art. 106 e/o 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993,
n. 385 (fideiussione);
      14) non sono ammissibili spese riferite ad:
        ammende, penali e spese per controversie legali;
        interessi  debitori,  aggi, le spese e le perdite di cambio e
altri oneri meramente finanziari;
      15) ciascun soggetto attuatore puo' prevedere tasse scolastiche
o   di   iscrizione.  In  questo  caso  le  entrate  saranno  dedotte
dall'importo complessivo ammesso a finanziamento;
      16) i soggetti attuatori in caso di compartecipazione in denaro
al  finanziamento  globale  dell'azione formativa, dovranno riversare
sul  c/c  indicato  in  convenzione  per la gestione delle attivita',
tramite  ordine di incasso, l'importo della compartecipazione, con le
stesse  modalita'  e  percentuali dell'accreditamento pubblico. Negli
altri casi si rinvia alla normativa nazionale e comunitaria.
    La  dichiarazione  di  effettiva  spesa della prima quota erogata
dalla Regione e della eventuale quota in cofinanziamento a carico del
soggetto  attuatore sara' condizione necessaria per lo svincolo della
seconda  anticipazione regionale. La quota di cofinanziamento privato
dovra'  essere  rendicontata  con le stesse modalita' previste per il
finanziamento   pubblico,   e   sara'   riconosciuta  nei  limiti  di
ammissibilita' stabiliti.
           Monitoraggio e vigilanza delle azioni formative
    L'attivita'  di  monitoraggio  e vigilanza sulle azioni formative
compete  alla  Regione  che  rimane  garante  del  buon  andamento  e
conseguimento  degli  obiettivi  formativi  nei confronti dell'Unione
europea  e del Governo italiano. L'amministrazione regionale esercita
attraverso  i  propri  funzionari, in collaborazione con i funzionari
comunitari,  ministeriali  e  della  guardia  di finanza, la suddetta
funzione  che  si  sostanzia nel controllo dello stato di avanzamento
delle  attivita', nelle visite ispettive e soprattutto, nel controllo
degli atti documentali costituenti il rendiconto.
    A tal proposito si sottolinea l'importanza della predisposizione,
in itinere, del rendiconto finale e della documentazione contabile ed
amministrativa.  Se  ne ribadisce l'obbligo della custodia, in ambito
regionale,  presso  le  sedi  amministrative degli organismi gestori,
della documentazione.
                       DISPOSIZIONI SPECIFICHE
                       Spese di progettazione
    Sono  riconducibili  in  questa voce, entro i limiti previsti nei
singoli  progetti  e  comunque  non oltre la somma omnicomprensiva di
L. 5.000.000  (Euro 2.582,28), le spese sostenute per la elaborazione
del progetto formativo ed i programmi didattici.
                           Spese personale
    All'interno  di  questa  categoria vengono raggruppate le voci di
spesa  relative  al  personale docente, codocente, tutors e tutors di
formazione  a  distanza ed esperti , cosi' come indicati dall'art. 27
della  legge  regionale n. 10/1995, coordinatori, docenti di sostegno
impegnati nell'area dell'emarginazione sociale, direttori di corso di
progetto,  componenti  di  eventuali  comitati  tecnico-scientifici e
personale amministrativo.
    In  via  generale  dette attivita' possono esser svolte tanto dal
personale interno che esterno al soggetto attuatore.
    Il  ricorso  a  professionisti  esterni,  ovvero  a  societa'  di
consulenza, e' consentito:
      a) per  apporti  integrativi  specifici  che lo stesso soggetto
attuatore  non  puo'  erogare  in  maniera  diretta  per l'esecuzione
dell'azione formativa;
      b) in   presenza   di   particolari   requisiti  scientifici  e
competenze professionali.
    Le  spese  sostenute  per  il  personale  esterno con incarico di
consulenza,  vanno documentate, per ogni singolo corso, con fatture o
parcelle, quietanze, nonche' con atti formali di affidamento.
    Alla  categoria  personale  esterno  possono  appartenere persone
fisiche o persone giuridiche.
    E' da tener presente che, nell'ambito delle dotazioni finanziarie
approvate,  i  massimali  di  costo previsti per il personale esterno
sono   da   intendersi   onnicomprensivi   degli   oneri   fiscali  e
previdenziali   (sia   a   carico  del  soggetto  attuatore  che  del
lavoratore) e al netto di IVA se dovuta.
    Nel  caso  le  spese  siano giustificate con la documentazione di
societa'  di  consulenza,  la quale fatturi le prestazioni di persone
fisiche  terze  che  abbiano  svolto  l'attivita', a rendiconto vanno
allegate le fatture e l'atto di affidamento alla societa'.
    Ad  ogni  buon  fine  si  rammenta  che i soggetti attuatori sono
autorizzati  a  ricorrere  a  prestazione  di collaboratori esterni a
seguito   di   certificata   verifica   della  non  disponibilita'  o
dell'inesistenza  di  idonei  profili professionali tra gli operatori
iscritti  all'albo  di  cui  all'art.  26  della  legge  regionale n.
10/1995.
    Il mancato esperimento della predetta verifica comportera' il non
riconoscimento   dei   costi   sostenuti   per   le  prestazioni  dei
collaboratori esterni.
Personale  docente,  codocente  e  direttivo,  di coordinamento e con
funzioni   di   tutor   dipendente  da  enti  pubblici  (regionali  o
                           sub-regionali).
    Il  suddetto  personale,  in  caso di incarichi a titolo oneroso,
deve   essere   munito   della  preventiva  autorizzazione  da  parte
dell'amministrazione di appartenenza.
Personale  docente,  codocente,  direttivo,  di  coordinamento  e con
funzioni  di  tutor  dipendente da organismi di formazione, di cui al
                   proprio C.C.N.L. di categoria.
    Il  calcolo  delle  spese,  da  imputare  ad  ogni singola azione
formativa,  va  effettuato  rapportando  il costo lordo annuo di ogni
singolo  operatore alle 1.590 ore convenzionali di impegno "docenza +
disposizione" previste dal C.C.N.L. cui si fa riferimento e secondo i
criteri  stabiliti  dalla circolare del 14 settembre 1998 emanata dal
Ministero del lavoro e della previdenza sociale protocollo n. UCOFPL/
VI/59757, cosi' da ottenere il costo unitario di ogni singola ora. Il
risultato  va  moltiplicato  per le ore di effettivo impegno nel mese
certificate  dal legale rappresentante su dichiarazione resa ai sensi
di legge.
    Per  quanto  riguarda  il personale avente funzioni direttive, di
coordinamento  e di tutoraggio si fa riferimento alle 1.590 ore annue
di impegno massimo.
    Il  costo  lordo  annuo  e'  da ritenersi onnicomprensivo e sara'
determinato  dagli  oneri  diretti e riflessi piu' la 13a mensilita',
ferie,  festivita'  soppresse, T.F.R., contributi a carico del datore
di lavoro ed eventuali adeguamenti contrattuali.
Personale  docente,  codocente,  direttivo,  di  coordinamento  e con
             funzioni di tutoraggio a contratto d'opera.
    Le  spese  sostenute  per il personale a "contratto d'opera", nei
limiti  di  quanto  stabilito  per  il personale considerato esterno,
vanno   documentate  per  ciascun  corso  con  fatture  e/o  parcelle
debitamente quietanzate e con atti formali di affidamento (lettere di
incarico o convenzioni).
                      Personale amministrativo.
    1) dipendente di cui al proprio C.C.N.L.
    Per quanto riguarda il personale amministrativo si fa riferimento
alle  1.590 ore annue di impegno massimo. Per il calcolo dei costi si
rimanda  a quanto gia' detto per il personale con funzione direttive,
di  coordinamento e tutoraggio, tenendo presente il diverso parametro
da prendere in considerazione.
    Le  spese  relative  al  personale  retribuito  ad  inquadramento
contrattuale vanno giustificate con mandati di pagamento, buste paga,
versamenti per ritenute assistenziali, previdenziali e fiscali;
    2) autonomo "a contratto d'opera".
    Per  quanto  attiene  le  modalita'  di rendicontazione di questo
personale,  si  rimanda  a  quanto  detto  per il personale docente a
contratto d'opera.
Spese  viaggio,  trasferte,  rimborsi  personale  docente, codocente,
        direttivo, di coordinamento e con funzioni di tutor.
    Oltre  al costo della prestazione professionale vanno documentate
le spese di viaggio, vitto e alloggio.
    Per  il  personale interno tale spese possono essere riconosciute
in conformita' al trattamento previsto dal C.C.N.L.
    Il  personale  esterno  puo' recarsi dalla sede di residenza alla
sede di svolgimento dell'azione formativa servendosi di:
      a) treni,  anche  se rapidi o speciali (e' consentito viaggiare
in  1a classe e, in caso di distanze superiori ai 300 km, l'uso di un
posto letto in compartimento singolo);
      b) autobus di linea;
      c) automezzo  proprio;  se  si  usa  un automezzo proprio sara'
riconosciuta  un'indennita'  pari  ad  1/5  del  costo di un litro di
benzina  verde  per ogni km di percorrenza, cosi' come previsto dalla
normativa  regionale. Il riconoscimento e' subordinato alla residenza
dell'interessato   in   comune   diverso  da  quello  di  svolgimento
dell'azione formativa.
    Tali  spese  vanno  documentate  per  ogni  viaggio con biglietto
ferroviario,  biglietto  dell'autobus  o  con  attestazione  da parte
dell'interessato, in caso di utilizzo del mezzo proprio, indicando il
tipo di vettura utilizzata e la relativa targa, la sede di partenza e
la  sede  dell'attivita'  dell'azione  formativa,  il  numero  di  km
percorsi  desumendolo dalle tabelle ACI e le date in cui ha sostenuto
i viaggi.
    Le  spese  di  vitto  e  alloggio, regolarmente documentate, sono
ammesse in relazione alle giornate in cui viene svolta la prestazione
nei  limiti  massimi giornalieri di L. 160.000 (Euro 82,63)in caso di
residenzialita'  e  anche per attivita' di stage e di L. 50.000 (Euro
25,82)  per  la  semiresidenzialita'  (durata giornaliera minima di 6
ore, di cui 2 ore almeno di pomeriggio, che preveda un pasto).
    Le spese di alloggio sono riconoscibili solo in caso di residenza
fuori Regione e comunque:
      per un raggio di km non inferiore a 100;
      nella misura massima di L. 100.000 (Euro 51,65) al giorno.
    Tra  i  costi  della  docenza  e' ammissibile la retribuzione del
titolare  di  impresa  anche  quando  sia docente in azioni formative
presso  la propria impresa (in questo caso va subordinata ad apposita
autorizzazione   regionale   e   limitata   a   casi   particolari  e
giustificati).
    Il compenso non puo' superare quello degli altri docenti.
                            Spese allievi
    All'interno  di questa categoria vanno raggruppate quelle voci di
spesa riguardanti i costi sostenuti per i soggetti in formazione.
                   1. Allievi occupati dipendenti.
    In  questa voce rientrano le spese sostenute per la retribuzione,
oneri sociali e riflessi relativi a soggetti in formazione dipendenti
dagli stessi soggetti attuatori.
     2. Allievi in CIG, CIGS, iscritti nelle liste di mobilita'.
    La  quota di cofinanziamento per le attivita' corsuali aventi per
allievi  lavoratori  in CIG, CIGS, iscritti nelle liste di mobilita',
corrisponde  al  solo  periodo  corsuale e l'azione formativa, in via
indicativa,  deve  essere  seguita dagli utenti per almeno tre giorni
settimanali.
    Non  e'  ammissibile  la retribuzione degli allievi in formazione
per le ore coperte da trattamenti sostitutivi della retribuzione (CIG
e CIGS). Per i lavoratori iscritti nelle liste di mobilita' ovvero in
CIGS,  il  cofinanziamento  pubblico  nazionale  delle  attivita'  di
formazione  puo'  essere  costituito dalle somme erogate dall'INPS (a
titolo  di mobilita' o cassa integrazione ovvero altri ammortizzatori
previsti  dalle  vigenti leggi), a condizione che tale quota a carico
del  finanziamento  dello  Stato  deve essere coerente e omogeneo per
tutto il territorio nazionale.
                    3. Assicurazione per allievi.
    E'   rendicontabile   il   costo  derivante  dall'apertura  della
posizione  INAIL (o della posizione gia' aperta) e di altre eventuali
assicurazioni  a  favore  dei  partecipanti.  Nel rendiconto dovranno
essere  inserite le polizze di riferimento e si dovra' esplicitare il
sistema  di  calcolo  che  ha  determinato  l'imputazione della spesa
esposta.
                4. Spese di viaggio vitto e alloggio.
    Tali   spese   vanno   rapportate   alla   natura  (residenziale,
semiresidenziale o meno) dell'azione formativa.
    Di  norma,  sono rendicontabili le spese di trasporto sostenute e
documentate  dagli  allievi per l'utilizzo di mezzi pubblici, ai fini
del raggiungimento delle sedi formative.
    Il  soggetto  attuatore  puo'  organizzare,  se piu' conveniente,
mezzi  di  trasporto  collettivi  oppure  autorizzare l'uso del mezzo
proprio.
    Le  spese  relative  sono  ammesse  nei casi in cui il ricorso ai
mezzi  pubblici  non  risulti compatibile con le esigenze dell'azione
formativa e nei limiti delle dotazioni progettuali.
    In  caso  di  uso  di mezzo proprio sara' corrisposto un rimborso
pari  ad  1/5  del  costo di un litro di benzina verde per ogni km di
percorrenza, dietro attestazione da parte dell'interessato, indicando
il  tipo  di  vettura  utilizzato  e  la  relativa  targa, la sede di
partenza e la sede dell'attivita' dell'azione formativa, il numero di
km  percorso  desumendolo  dalle  tabelle  ACI  e  le  date in cui ha
sostenuto i viaggi.
    Il   riconoscimento   delle   spese   di   vitto,   in   caso  di
semiresidenzialita',  e' subordinate allo svolgimento di almeno 6 ore
giornaliere di lezione di cui 2 pomeridiane.
    Non  saranno  ammesse  a discarico le spese sostenute per vitto e
alloggio,  se  non  documentate  con  convenzioni, fatture e la firma
degli allievi con l'indicazione dei giorni in cui ne hanno usufruito.
                         5. Stage/Tirocinio.
    Una fase applicativa, che non si svolge necessariamente presso la
sede  del soggetto gestore, ma presso aziende, studi professionali, o
altre  strutture  produttive  e' costituita dallo stage/tirocinio che
puo' essere di tipo:
      1) conoscitivo (osservazione di attivita' svolta da altri);
      2) applicativo (attivita' pratica non produttiva);
      3) di    pre-inserimento    (affiancamento,   inserimento   e/o
partecipazione all'attivita' produttiva).
    Fermo  restando  che  fra  il  soggetto  ospitante  e gli allievi
ospitati  non  si  instaura  alcun  tipo  di  rapporto di lavoro, gli
allievi  dovranno  essere  assicurati contro gli infortuni sul lavoro
nonche' per la responsabilita' civile.
    Rimangono   ammissibili   i   costi   sostenuti   relativi   agli
accompagnatori,    viaggio   (compresi   gli   spostamenti   per   il
raggiungimento delle sedi operative dall'albergo o da altra struttura
ospitante),   il   vitto,  l'alloggio  in  strutture  alberghiere  di
categoria non superiore alle tre stelle. Sono altresi' ammissibili il
rimborso  delle spese effettivamente sostenute dal soggetto ospitante
con esclusione di qualsiasi compenso in favore dello stesso o di suoi
rappresentanti  o dipendenti. Piu' in particolare l'eventuale impegno
del   personale   del  soggetto  ospitante  potra'  essere  preso  in
considerazione,  nella  misura  in  cui  tale personale sia distratto
dalle proprie abituali funzioni, alle seguenti condizioni:
      che   il   rimborso   della  spesa  sia  commisurato  al  tempo
strettamente  impiegato  ad  impartire  allo  stagista  le istruzioni
necessarie  ed  al trattamento economico di cui il predetto personale
e' in godimento;
      che  la  prestazione  sia  documentata  analogamente  a  quanto
stabilito  per  il personale interno del soggetto gestore (registro o
foglio di presenza, dichiarazione del personale impegnato, ecc.).
    Per  gli  stages  effettuati  all'estero che comportano ulteriori
costi organizzativi rimangono ammissibili:
      costi  di  agenzia  specializzata  per  la ricerca dell'azienda
ospitante;
      costi  per  l'organizzazione  e  la  sistemazione logistica dei
destinatari delle azioni.
    Il  soggetto  gestore  e'  obbligato ad informare preventivamente
l'assessorato alla formazione professionale dell'inizio dello stage.
               Spese per attrezzature e strumentazione
    In caso di affitto o leasing di attrezzature, a rendiconto dovra'
essere   allegato   il   relativo  contratto,  con  riferimento  alle
particolarita'   tecniche   ed  ai  dati  identificativi  (numero  di
matricola)  delle  stesse,  al  costo  annuo  e  ai relativi costi di
affitto o leasing (annuo) ed al tempo di utilizzo e/o disponibilita',
che  comunque  non sara' estensibile oltre l'espletamento degli esami
finali.
    ln  caso  di leasing possono essere ammesse le spese per riscatto
ed  oneri  amministrativi,  bancari  e fiscali ad esso connessi. Tali
oneri  vanno  precisati  con  esattezza essendo a totale carico della
quota di finanziamento regionale.
    E'  ammissibile  la quota di ammortamento normale o accelerato, a
condizione che:
      1) finanziamenti nazionali o comunitari non abbiano contribuito
all'acquisto delle attrezzature di che trattasi;
      2)  il  costo  dell'ammortamento  venga calcolato conformemente
alle norme contabili pertinenti;
      3)   tale   costo   si  riferisca  esclusivamente  alla  durata
dell'intervento formativo.
    Gli  importi  richiesti  a  tale  titolo,  vanno giustificati con
dichiarazione,  resa ai sensi di legge, dal rappresentante legale del
soggetto  attuatore attestante quanto riportato ai precedenti punti 1
- 2 e 3.
    Per  le attrezzature con costo d'acquisto inferiore al milione di
lire e' ammessa l'intera spesa.
    Sono ammesse le spese per la manutenzione delle attrezzature.
    Non  si ammettono a rimborso i costi per le attrezzature nel caso
di  azioni  di  riqualificazione  aziendale o di qualificazione volte
all'assunzione  presso  l'azienda,  anche  se riferite a contratti di
formazione lavoro.
    Tutte  le  attrezzature acquistate con fondi FSE, ad eccezione di
quelle  di  costo  uguale  o  inferiore  a  150 euro, appartengono al
patrimonio  regionale,  pertanto vanno catalogate in appositi elenchi
da  trasmettere, al settore patrimonio della Regione Molise e, in uno
con il rendiconto, al settore F.P.
          Materiale didattico e per esercitazioni pratiche
    Saranno   riconosciute   le  spese  per  materiale  in  dotazione
collettiva  (comprese  le  attrezzature utilizzate a fini didattici),
ammortizzabili  in  12  mesi  e  di costo non superiore al milione di
lire. Per i software di base, non ammortizzabili, e' riconoscibile un
costo  superiore.  Per  il  riconoscimento del materiale didattico in
dotazione   agli   allievi  il  riconoscimento  e'  subordinato  alle
attestazioni di ricevimento da parte degli stessi.
    In   questa   voce   rientrano   le   spese   sostenute   per  la
predisposizione delle dispense e dei materiali didattici da fornire e
da  utilizzare  per  lo svolgimento dell'azione formativa. Condizione
necessaria  di  riconoscimento sara' l'attestazione di ricevimento da
parte dei soggetti in formazione.
    Appare  evidente  che  sara' ammissibile il costo per l'eventuale
riproduzione  di copia degli elaborati. Sono ammissibili spese per la
preparazione  di  materiali  originali  o  di  modifica  di materiali
standard documentate attraverso titoli di spesa giustificativi.
                        Indumenti protettivi.
    In  questa  voce  potranno essere ammesse le spese per l'acquisto
degli indumenti protettivi consegnati gratuitamente ai partecipanti i
quali  ne attestano il ricevimento. Tali attestazioni dovranno essere
tenute a rendiconto unitamente ai titoli di spesa.
                       Formazione a distanza.
    Sono  comprese in questa voce le spese relative alle attrezzature
e   ai   materiali  utilizzati  per  la  formazione  a  distanza:  le
attrezzature  da  consegnare  agli allievi e la concessione d'uso dei
supporti  magnetici  e  cartacei sia per la gestione centrale che per
l'utilizzo da parte degli utenti.
                           Spese generali
    Sono ammesse spese per:
      a)  l'acquisto  di  materiale  per  ufficio  e  di  cancelleria
utilizzato  per  l'amministrazione dell'azione formativa, al di fuori
del  materiale  consegnato agli allievi e attrezzature utilizzate per
attivita' non didattiche;
      b) la  copertura  assicurativa  dei locali e delle attrezzature
utilizzate. I relativi costi risulteranno da un apposito contratto di
assicurazione  e  saranno  imputati  per  quota parte su ogni singola
azione a meno che il contratto sia stipulato per la singola azione;
      c) il  consumo  di  energia elettrica, gas, acqua e telefono in
ragione  del  consumo  riferibile alla durata della convenzione ed in
percentuale   di   utilizzo   dei   locali.   Qualora   non   ci  sia
l'individuazione  di  una  linea  telefonica,  imputabile  alle  sole
attivita'  formative,  si ammette un costo non superiore al 10% delle
spese telefoniche per il periodo di riferimento;
      d) riscaldamento  e  condizionamento  degli  immobili  sede  di
svolgimento  delle  azioni formative e delle attivita' amministrative
ad  esse  connesse con le stesse modalita' di imputazione delle spesa
analoghe a quelle stabilite nel punto precedente.
      e) spese  postali  documentate  e  rilevabili  dal  registro di
protocollo  e  le  spese  per  l'acquisto  di materiale sanitario per
interventi di pronto soccorso.
    Non  e'  ammissibile  il  costo  del  premio versato per garanzie
assicurative  o  bancarie  a  copertura  di danni provocati alla P.A.
nella gestione dei fondi assegnati.
                           Locazione sedi
    Sono  ricomprese  in questa voce le spese sostenute per il canone
di  fitto  dei  locali.  La cifra da ascrivere a rendiconto e' quella
risultante  dal  frazionamento  del  costo  annuo per il periodo e la
superficie  di  utilizzo.  Il soggetto attuatore e' tenuto ad avere a
rendiconto,  oltre  ai  titoli  di  spesa attestanti il pagamento del
fitto, la copia del contratto registrato, da cui risulti:
      il canone concordato;
      la durata del fitto;
      la superficie dei locali utilizzati;
      la titolarita' del locatore alla locazione.
    Sono  vietati contratti di sublocazione a conduzioni piu' onerose
rispetto al contratto principale.
    E' ammissibile a discarico la quota di ammortamento relativa agli
immobili  di  proprieta'  del soggetto attuatore sulla base di quanto
previsto  dalle vigenti disposizioni di legge in materia. La cifra da
ascrivere  al  rendiconto  e'  quella  risultante  dal  frazionamento
dell'importo  annuo  dell'ammortamento per il periodo e la superficie
di utilizzo.
    Sono  altresi'  ammissibili i costi sostenuti per la manutenzione
ordinaria, le pulizie dei locali e le spese di condominio, sempreche'
le  stesse non siano gia' previste nei contratti di affitto. Anche in
questo  caso  tali  spese devono essere rapportate al periodo ed alla
superficie dei locali utilizzati.
    Tali   costi   non   sono  ammissibili  nel  caso  di  azioni  di
riqualificazione  aziendale  o di qualificazione volte all'assunzione
presso l'azienda anche se riferite a contratti di formazione lavoro.
                      Informazione, pubblicita'
    In  questa  voce  rientrano  le spese sostenute per la promozione
dell'attivita'  formativa  finalizzata,  soprattutto,  al reperimento
degli allievi. Sono ammissibili spese riferite al costo dell'editoria
per  la  stampa  dei  bandi  e l'eventuale imposta d'affissione, alla
pubblicita'  su  riviste,  ad inserzioni sui giornali, a spot radio e
video.  A  rendiconto  saranno  prodotti titoli di spesa che dovranno
evidenziare periodo ed intensita' dell'azione di promozione.
    Sara'   inoltre   possibile  pubblicizzare  mediante  seminari  o
conferenze,  nell'ambito  di  un monitoraggio fisico e qualitativo, i
risultati  ottenuti  in  termini  di  impatto  di ogni singola azione
programmata e regolarmente portata a termine
    Sono   ammissibili   spese   relative   all'informazione  e  alla
pubblicita'  di  ogni  singola  azione  formativa a condizione che le
stesse  abbiano  interessato  almeno  la copertura territoriale della
provincia di riferimento.
                          Studi e ricerche
    Sono  ammissibili  spese relative ad attivita' di ricerca e studi
di settore, gia' previsti dai progetti.
    I  risultati  ottenuti  dall'azione di ricerca ed analisi, intesi
nella   propria  accezione  di  prodotto  intellettuale,  restano  di
proprieta' della Regione Molise.
    Tali   spese   vanno   rendicontate   con  titoli  giustificativi
regolarmente  quietanzati  e  previa consegna alla Regione Molise dei
relativi elaborati.
                     Monitoraggio e valutazione
    Le  spese  riferite  al monitoraggio, al controllo di qualita' ed
alla  verifica degli effetti degli interventi potranno essere ammesse
se accompagnate da una relazione finale delle attivita' svolte, degli
strumenti  utilizzati, dei risultati ottenuti in termini di obiettivi
raggiunti.
    Gli   organismi   gestori   hanno   una  responsabilita'  diretta
nell'attuazione  delle azioni formative con particolare riguardo agli
aspetti   didattici,  gestionali  e  rendicontuali.  A  tal  fine  si
raccomanda  una corretta tenuta dei registri di corso e contabili che
devono  essere  costantemente  aggiornati  e  messi a disposizione, a
richiesta, dell'assessorato alla formazione professionale.
   Altri costi (Es. accompagnamento, start-up, esami finali ecc.)
    Sono ricomprese in questa voce:
      1)  spese  sostenute  per  la  selezione  degli allievi tramite
colloqui,  esami di selezione, test psicoattitudinali, visite mediche
previste dalla legislazione sociale ecc.. Sono ricompresi i costi del
personale  interno ed esterno per la programmazione, predisposizione,
effettuazione  delle  prove  di  selezione  e per la correzione degli
elaborati;
      2)  spese  relative allo svolgimento degli esami finali. Potra'
partecipare allo svolgimento degli esami sia il personale interno che
esterno,  il  costo del personale interno sara' ammesso nei limiti di
quanto stabilito per la docenza, tenendo presente che le ore dedicate
agli  esami concorrono a formare il monte ore annuo di docenza (800).
I  componenti  esterni  sono  retribuiti  ai sensi dell'art. 17 della
legge regionale n. 10/1995;
      3) sono ammissibili i costi sostenuti dalle persone fisiche per
l'utilizzo dei servizi rivolti a:
        azioni  di accompagnamento finalizzate a facilitare l'accesso
a percorsi formativi e di inserimento lavorativo;
        azioni  di  accompagnamento  finalizzate alla consulenza alle
imprese  per  sostenere  processi  di  adattamento professionale alle
trasformazioni professionali.
    In  particolare  sono  ammissibili  costi sostenuti per azioni di
assistenza  domiciliare  (portatori  di  handicap,  persone  malate o
anziane),  accoglimento  di  bambini  in  eta'  scolare  da  parte di
strutture  pubbliche  e  private,  monitoraggi  aziendali riferiti ad
analisi  di fabbisogni aziendali legati a trasformazioni tecnologiche
e  organizzative  conseguenza  di cambiamenti strutturali del sistema
economico produttivo;
      4) assistenza tecnica e rafforzamento dei sistemi.
    Costituiscono  oggetto  di  specifici interventi regionali quelle
iniziative   che  nel  loro  insieme  siano  riferibili,  in  termini
generali,  al  rafforzamento  dei sistemi attraverso azioni dirette a
qualificare  il  sistema formativo che si sostanziano in attivita' di
assistenza tecnica alle strutture della programmazione;
      5)  in  particolare  sono  ammissibili  costi  sostenuti per la
definizione  del  progetto  di  impresa (indagini di mercato, analisi
finanziarie,  ecc.),  consulenza legale, amministrativa connessa alla
creazione  d'impresa,  servizi  legati  alla  fase  di start-up delle
attivita', nonche' spese per stages e visite in altre aziende.
    Condizione necessaria per l'ammissibilita' di tali spese sara' la
presentazione della seguente documentazione:
      certificato di iscrizione alla camera di commercio o all'ordine
professionale;
      certificato di residenza;
      partita IVA.
    In  generale per l'ammissibilita' dei costi sostenuti nell'ambito
di   azioni   di   assistenza   tecnica,  rafforzamento  di  sistemi,
accompagnamento    e    aiuti   all'occupazione   e'   richiesta   la
documentazione   giustificativa   secondo   i   criteri  generali  di
rendicontazione gia' stabiliti.
                        Formazione formatori.
    La  formazione  formatori  e'  ammissibile  solo  se prevista nel
progetto approvato.
    Per  quanto  riguarda  i  costi,  la  formazione dei formatori e'
strutturata  come  una  normale  azione formativa e le relative spese
sono ammissibili secondo i criteri generali.
    In   particolare  saranno  documentate  spese  per  assicurazioni
integrative  a  favore  dei  formatori  in  formazione,  attrezzature
didattiche,  materiale  di  consumo,  spese per l'elaborazione testi,
azioni di verifica e valutazione ecc.
    Sono  ammissibili  le  spese  sostenute per il personale docente,
codocente,  direttivo,  di  coordinamento e con funzioni di tutor sia
interno  che  esterno,  le  spese  di  vitto,  alloggio,  trasferta e
rimborsi relativi.
    Rientrano  ancora  in  questa  voce  le  spese  sostenute  per la
retribuzione,  oneri sociali e riflessi relativi, indennita' previste
dal  contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  per  i soggetti in
formazione  dipendenti  di  organismi  di  formazione  professionale,
(inquadrati ex art. 26 della legge regionale n. 10/1995).
    Per   il   personale   dipendente   degli   enti   di  formazione
professionale  di  cui  all'Art. 26 della legge regionale n. l0/1995,
interessato   a  processi  di  mobilita'  professionale,  sara'  cura
dell'organismo  affidatario  delle  azioni  formative  inserire nella
propria  rendicontazione le spese relative a personale proveniente da
altri organismi di formazione professionale.
    Tali spese dovranno essere documentate, limitatamente alle ore di
impegno e con le modalita' di calcolo illustrate precedentemente, con
fattura,  modello  riepilogativo  del  costo  mensile  del  personale
riferito  al periodo di impegno sul corso e dichiarazione di avvenuta
spesa  a  firma del legale rappresentante dell'organismo titolare del
rapporto di lavoro cui compete l'onere della retribuzione.
    Allo scopo, sono indispensabili la collaborazione e lo scambio di
dati e documentazione fra gli organismi interessati.
    Per  quanto  non  previsto,  si  fa  riferimento  alla  normativa
comunitaria,  statale  e  regionale  vigente in materia, nonche' alle
convenzioni   stipulate   tra  la  Regione  Molise  e  gli  organismi
attuatori.
    E' revocato il precedente regolamento regionale n. 7 del 25 marzo
2002.
    Il   presente   provvedimento  sara'  pubblicato  nel  Bollettino
ufficiale della Regione Molise.
      Campobasso, 10 aprile 2002
                                IORIO