Art. 3. Autorizzazione La richiesta di autorizzazione alla gestione della zona addestramento cani in recinto, deve essere presentata all'amministrazione provinciale competente per territorio e puo' essere avanzata da imprenditori agricoli singoli o associati che siano proprietari o conduttori del fondo. L'istanza deve essere corredata dai seguenti documenti: a) generalita' completa del richiedente la zona addestramento cani in recinto; b) tipologia del territorio recintato; c) corografia del territorio recintato in scala 1:5.000; d) carta topografica in scala 1:50.000 con l'esatta indicazione della zona per la quale si chiede l'autorizzazione; e) nulla-osta dei proprietari dei fondi interessati. Il consenso del proprietario del fondo, e' vincolante per l'intera durata della concessione. La concessione e' accordata per un periodo di anni 5 ed e' rinnovabile, a domanda da presentare almeno 60 giorni prima della data di scadenza con le stesse modalita' previste dal presente articolo. L'autorizzazione deve essere rilasciata entro 30 giorni dalla richiesta.