Art. 3.
                           Autorizzazione
    La   richiesta   di   autorizzazione  alla  gestione  della  zona
addestramento    cani    in    recinto,    deve   essere   presentata
all'amministrazione  provinciale  competente  per  territorio  e puo'
essere  avanzata  da  imprenditori  agricoli  singoli o associati che
siano proprietari o conduttori del fondo.
    L'istanza deve essere corredata dai seguenti documenti:
      a) generalita'  completa  del richiedente la zona addestramento
cani in recinto;
      b) tipologia del territorio recintato;
      c) corografia del territorio recintato in scala 1:5.000;
      d) carta topografica in scala 1:50.000 con l'esatta indicazione
della zona per la quale si chiede l'autorizzazione;
      e) nulla-osta dei proprietari dei fondi interessati.
    Il  consenso  del  proprietario  del  fondo,  e'  vincolante  per
l'intera durata della concessione.
    La  concessione  e'  accordata  per  un  periodo  di anni 5 ed e'
rinnovabile,  a  domanda  da  presentare almeno 60 giorni prima della
data  di  scadenza  con  le  stesse  modalita'  previste dal presente
articolo.
    L'autorizzazione  deve  essere  rilasciata  entro 30 giorni dalla
richiesta.