Art. 5. Delimitazione Il territorio adibito a zona addestramento cani in recinto deve essere delimitato, a cura e spesa del concessionario, con rete metallica di altezza non inferiore a m 1,50 e idoneamente segnalato con tabelle perimetrali di cm 30\times 25, con fondo bianco, riportante la scritta: "Zona addestramento cani in recinto denominazione divieto di caccia accesso consentito solo agli autorizzati. Regolamento regionale n. 11 del 4 giugno 2002".