Art. 5.
                            Delimitazione
    Il  territorio  adibito a zona addestramento cani in recinto deve
essere  delimitato,  a  cura  e  spesa  del  concessionario, con rete
metallica  di  altezza non inferiore a m 1,50 e idoneamente segnalato
con  tabelle  perimetrali  di  cm  30\times  25,  con  fondo  bianco,
riportante la scritta:
      "Zona addestramento cani in recinto
      denominazione divieto di caccia
      accesso consentito solo agli autorizzati.
      Regolamento regionale n. 11 del 4 giugno 2002".