Art. 6.
                    Detenzione di fauna selvatica
    Il   titolare   della   concessione,  previa  comunicazione  alla
competente  amministrazione  provinciale,  puo'  detenere  selvaggina
esclusivamente  per il proprio fabbisogno, proveniente da allevamento
artificiale  e  appartenente  alle  specie cacciabili in Molise senza
ulteriore autorizzazione.