Art. 10. Validita' degli atti della commissione 1. Le riunioni della commissione sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti; le deliberazioni sono valide quando sono adottate con voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parita' prevale il voto del presidente. 2. Delle deliberazioni adottate dalla CLV nell'esercizio delle funzioni consultive di cui all'art. 2, comma 1, lettere b), c) e d) e' inviata copia alla comunita' montana ed alle amministrazioni comunali interessate. In caso di emergenza o di effettivo pericolo, la Commissione, prima dell'esecuzione dei sopralluoghi. provvede a preallertare i sindaci dei comuni interessati. Le disposizioni assunte in sede di sopralluogo sono immediatamente segnalate, attraverso idonei mezzi di comunicazione, ai sindaci delle amministrazioni interessate per l'eventuale adozione dei provvedimenti di competenza ai fini della tutela della pubblica incolumita'. Le decisioni della CLV vengono comunque formalizzate entro le ventiquattro (o quarantotto) ore successive e tempestivamente inoltrate agli enti competenti. 3. I sindaci dei comuni attualmente o potenzialmente esposti a pericolo devono garantire la propria reperibilita' durante lo svolgimento dei lavori al fine della successiva eventuale adozione degli atti di competenza.