Art. 10.
               Validita' degli atti della commissione
    1.  Le  riunioni  della  commissione  sono valide con la presenza
della maggioranza  assoluta  dei  componenti;  le  deliberazioni sono
valide  quando  sono  adottate  con voto favorevole della maggioranza
assoluta  dei  presenti.  In  caso  di  parita'  prevale  il voto del
presidente.
    2.  Delle  deliberazioni  adottate dalla CLV nell'esercizio delle
funzioni  consultive  di cui all'art. 2, comma 1, lettere b), c) e d)
e'  inviata  copia  alla  comunita'  montana  ed alle amministrazioni
comunali  interessate.  In caso di emergenza o di effettivo pericolo,
la  Commissione,  prima  dell'esecuzione dei sopralluoghi. provvede a
preallertare  i  sindaci  dei  comuni  interessati.  Le  disposizioni
assunte   in  sede  di  sopralluogo  sono  immediatamente  segnalate,
attraverso   idonei   mezzi   di   comunicazione,  ai  sindaci  delle
amministrazioni    interessate    per    l'eventuale   adozione   dei
provvedimenti  di  competenza  ai  fini  della  tutela della pubblica
incolumita'.  Le  decisioni  della  CLV vengono comunque formalizzate
entro    le   ventiquattro   (o   quarantotto)   ore   successive   e
tempestivamente inoltrate agli enti competenti.
    3.  I  sindaci  dei comuni attualmente o potenzialmente esposti a
pericolo   devono  garantire  la  propria  reperibilita'  durante  lo
svolgimento  dei  lavori  al fine della successiva eventuale adozione
degli atti di competenza.