Art. 11. Assicurazione degli operatori ed attrezzature 1. Le comunita' montane possono stipulare contratti di assicurazione a favore dei membri della CLV per i rischi di infortunio a cui sono esposti durante lo svolgimento delle specifiche attivita' e per la responsabilita' civile verso terzi derivante dagli atti relativi all'adempimento dei compiti istituzionali. 2. Le comunita' montane si dotano dell'attrezzatura tecnica specifica, nella configurazione di base, per l'analisi e la valutazione della stabilita' del manto nevoso.