Art. 11.
            Assicurazione degli operatori ed attrezzature
    1.   Le   comunita'   montane   possono  stipulare  contratti  di
assicurazione  a  favore  dei  membri  della  CLV  per  i  rischi  di
infortunio a cui sono esposti durante lo svolgimento delle specifiche
attivita' e per la responsabilita' civile verso terzi derivante dagli
atti relativi all'adempimento dei compiti istituzionali.
    2.  Le  comunita'  montane  si  dotano  dell'attrezzatura tecnica
specifica,   nella   configurazione  di  base,  per  l'analisi  e  la
valutazione della stabilita' del manto nevoso.