Art. 12.
              Formazione professionale degli operatori
    1.   La   Regione   Piemonte,  attraverso  le  proprie  strutture
organizzative,  coerentemente  con  i  contenuti e le metodologie dei
percorsi formativi adottati dall'A.I.NE.VA, puo' promuovere opportune
iniziative volte a favorire la formazione tecnico professionale degli
operatori   impegnati   nelle   attivita'  delle  commissioni  locali
valanghe.
    Il presente regolamento sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare.
      Torino, 7 giugno 2002
                                GHIGO