Art. 2. Compiti 1. La commissione svolge i seguenti compiti: a) esercita nel rispetto della metodologia operativa di cui all'art. 4, attivita' di controllo e monitoraggio dei fenomeni nivometeorologici segnatamente connessi al potenziale verificarsi di fenomeni valanghivi; b) formula nell'ambito della funzione consultiva svolta a favore della comunita' montana, pareri tecnici per i successivi provvedimenti e iniziative di competenza delle singole amministrazioni comunali interessate da assumere in relazione allo stato di pericolosita' in atto; c) accerta le incipienti condizioni di pericolo valanghe su centri o nuclei abitati, opere pubbliche, impianti o infrastrutture di interesse pubblico; segnala tempestivamente ogni informazione all'autorita' locale per l'adozione degli opportuni atti da porre in essere ai fini della tutela della pubblica incolumita'; d) accerta la cessazione dello stato di pericolo e ne fornisce comunicazione all'autorita' locale per i conseguenti provvedimenti di competenza.