Art. 2.
                               Compiti
    1. La commissione svolge i seguenti compiti:
      a) esercita  nel  rispetto  della  metodologia operativa di cui
all'art.  4,  attivita'  di  controllo  e  monitoraggio  dei fenomeni
nivometeorologici  segnatamente connessi al potenziale verificarsi di
fenomeni valanghivi;
      b) formula  nell'ambito  della  funzione  consultiva  svolta  a
favore  della  comunita'  montana,  pareri  tecnici  per i successivi
provvedimenti    e    iniziative    di   competenza   delle   singole
amministrazioni  comunali  interessate  da assumere in relazione allo
stato di pericolosita' in atto;
      c) accerta  le  incipienti  condizioni  di pericolo valanghe su
centri  o  nuclei abitati, opere pubbliche, impianti o infrastrutture
di  interesse  pubblico;  segnala  tempestivamente  ogni informazione
all'autorita'  locale per l'adozione degli opportuni atti da porre in
essere ai fini della tutela della pubblica incolumita';
      d) accerta  la cessazione dello stato di pericolo e ne fornisce
comunicazione all'autorita' locale per i conseguenti provvedimenti di
competenza.