Art. 5.
                                Sede
    1.  Le riunioni della commissione si tengono, di norma, presso la
sede  della  comunita'  montana  o,  per  le  CLV  gestite  in  forma
associata, della comunita' montana capofila.
    2.  In situazioni eccezionali possano aver luogo in sede diversa,
in   relazione   alle   condizioni   di   agibilita'   delle  vie  di
comunicazione.