Art. 6. Composizione 1. La CLV e' composta da: a) il presidente della comunita' montana, o della comunita' montana capofila per le CLV gestite in forma associata, con funzioni di presidente, o suo delegata; b) un congruo numero di esperti a seconda delle esigenze delle singole comunita' montane, scelti tra residenti nella comunita' montana interessata, di comprovata esperienza in campo nivologico e in possesso di certificazione attestante la partecipazione a specifici corsi riconosciuti dall'A.I.NE.VA sulle tematiche inerenti i fenomeni valanghivi. 2. Gli esperti di cui al comma 1, lettera b) sono preferibilmente individuati tra i rappresentanti degli enti o gli appartenenti alle categorie di seguito elencate: a) comuni facenti parte della comunita' montana; b) AMSI; c) societa' di gestione impianti a fune; d) associazione delle guide alpine; e) C.N.S.A.S.; f) personale della rete nivologica regionale.