Art. 6.
                            Composizione
    1. La CLV e' composta da:
      a) il  presidente  della  comunita'  montana, o della comunita'
montana  capofila per le CLV gestite in forma associata, con funzioni
di presidente, o suo delegata;
      b) un  congruo numero di esperti a seconda delle esigenze delle
singole  comunita'  montane,  scelti  tra  residenti  nella comunita'
montana  interessata,  di comprovata esperienza in campo nivologico e
in   possesso   di  certificazione  attestante  la  partecipazione  a
specifici  corsi riconosciuti dall'A.I.NE.VA sulle tematiche inerenti
i fenomeni valanghivi.
    2. Gli esperti di cui al comma 1, lettera b) sono preferibilmente
individuati  tra  i rappresentanti degli enti o gli appartenenti alle
categorie di seguito elencate:
      a) comuni facenti parte della comunita' montana;
      b) AMSI;
      c) societa' di gestione impianti a fune;
      d) associazione delle guide alpine;
      e) C.N.S.A.S.;
      f) personale della rete nivologica regionale.