Art. 7. Insediamento e nomine 1. La commissione e' costituita dalla comunita' montana interessata, previa verifica dei requisiti e disponibilita' dei suoi componenti. 2. La CLV, come suo prima atto, procede alla nomina del vicepresidente e del segretario verbalizzante. Le nomine avvengono con votazione espressa a maggioranza assoluta dei componenti. 3. La durata, le eventuali variazioni dei componenti e tutte le modalita' procedurali attinenti il funzionamento della CLV sono stabilite dalla comunita' montana interessata. 4. Le CLV costituite in forma associata tra piu' comunita' montane, sono costituite dalla comunita' montana capofila, previa delega formale degli enti montani associati. Con lo stesso atto vengono altresi' designati i rappresentanti dei comuni interessati. 5. Copia della deliberazione di costituzione della commissione o di variazione del nominativo dei suoi membri e' inviata alla direzione regionale servizi tecnici di prevenzione, settore meteoidrografico e reti di monitoraggio e alla direzione regionale economia montana e foreste.