Art. 7.
                        Insediamento e nomine
    1.   La   commissione   e'  costituita  dalla  comunita'  montana
interessata,  previa verifica dei requisiti e disponibilita' dei suoi
componenti.
    2.  La  CLV,  come  suo  prima  atto,  procede  alla  nomina  del
vicepresidente  e  del  segretario verbalizzante. Le nomine avvengono
con votazione espressa a maggioranza assoluta dei componenti.
    3.  La  durata, le eventuali variazioni dei componenti e tutte le
modalita'  procedurali  attinenti  il  funzionamento  della  CLV sono
stabilite dalla comunita' montana interessata.
    4.  Le  CLV  costituite  in  forma  associata  tra piu' comunita'
montane,  sono  costituite  dalla  comunita' montana capofila, previa
delega  formale  degli  enti  montani  associati.  Con lo stesso atto
vengono altresi' designati i rappresentanti dei comuni interessati.
    5.  Copia della deliberazione di costituzione della commissione o
di  variazione  del  nominativo  dei  suoi  membri  e'  inviata  alla
direzione   regionale   servizi   tecnici   di  prevenzione,  settore
meteoidrografico  e  reti  di monitoraggio e alla direzione regionale
economia montana e foreste.