Art. 9.
                            Convocazione
    1.  La  commissione  si riunisce in via ordinaria su convocazione
del  presidente  almeno  una  volta all'anno, prima dell'inizio della
stagione invernale.
    2. La commissione si riunisce, inoltre, in via straordinaria ogni
volta  che  si profili uno stato di pericolo o di urgente necessita'.
In  tali  casi  la  convocazione puo' essere fatta dal presidente, su
richiesta  di uno qualsiasi dei suoi membri, oltre che dal sindaco di
un comune interessato, con i mezzi che saranno ritenuti piu' idonei.