Art. 9. Convocazione 1. La commissione si riunisce in via ordinaria su convocazione del presidente almeno una volta all'anno, prima dell'inizio della stagione invernale. 2. La commissione si riunisce, inoltre, in via straordinaria ogni volta che si profili uno stato di pericolo o di urgente necessita'. In tali casi la convocazione puo' essere fatta dal presidente, su richiesta di uno qualsiasi dei suoi membri, oltre che dal sindaco di un comune interessato, con i mezzi che saranno ritenuti piu' idonei.