(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 24 del
                           13 giugno 2002)
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
    Visto  l'Art.  121 della Costituzione come modificato dalla legge
costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;
    Visti  i  decreti  del Presidente della Repubblica n. 5/1972 e n.
616/1977;
    Viste le leggi regionali n. 40/1981 e n. 28/1995;
    Visto l'Art. 105 del decreto legislativo n. 112/1998;
    Visto  l'Art.  96 della legge regionale n. 44/2000, come inserito
dalla legge regionale n. 5/2001;
    Vista  la  deliberazione  della  giunta  regionale n. 35-6220 del
3 giugno 2002;
Emana il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                        Campo d'applicazione
    1.  Il  presente  regolamento  e'  applicabile  alla  navigazione
fluviale nelle acque interne navigabili piemontesi.