(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 24 del 13 giugno 2002) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'Art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1; Visti i decreti del Presidente della Repubblica n. 5/1972 e n. 616/1977; Viste le leggi regionali n. 40/1981 e n. 28/1995; Visto l'Art. 105 del decreto legislativo n. 112/1998; Visto l'Art. 96 della legge regionale n. 44/2000, come inserito dalla legge regionale n. 5/2001; Vista la deliberazione della giunta regionale n. 35-6220 del 3 giugno 2002; Emana il seguente regolamento: Art. 1. Campo d'applicazione 1. Il presente regolamento e' applicabile alla navigazione fluviale nelle acque interne navigabili piemontesi.