Art. 11.
                       Protezione delle acque
    1.  E'  vietato  versare  o immettere nelle acque sostanze la cui
natura possa inquinarle o alterarne le proprieta'.
    2.  Se,  per  negligenza,  sostanze  pericolose o inquinanti sono
cadute  o  rischiano di cadere in acqua, il comandante deve avvertire
senza  indugio  le  autorita' competenti, sempre che non sia in grado
egli stesso di evitare il pericolo o l'inquinamento.
    3.  Il  comandante  dell'unita'  nautica che constata la presenza
sulla  via  navigabile  di  carburante,  di  lubrificante  o di altre
sostanze  pericolose per le acque in quantita' apprezzabile e' tenuto
ad avvertire le autorita' competenti.