Art. 11. Protezione delle acque 1. E' vietato versare o immettere nelle acque sostanze la cui natura possa inquinarle o alterarne le proprieta'. 2. Se, per negligenza, sostanze pericolose o inquinanti sono cadute o rischiano di cadere in acqua, il comandante deve avvertire senza indugio le autorita' competenti, sempre che non sia in grado egli stesso di evitare il pericolo o l'inquinamento. 3. Il comandante dell'unita' nautica che constata la presenza sulla via navigabile di carburante, di lubrificante o di altre sostanze pericolose per le acque in quantita' apprezzabile e' tenuto ad avvertire le autorita' competenti.