Art. 13.
                       Incidenti ed assistenza
    1.  In  caso  d'incidente,  il  comandante prende tutte le misure
necessarie per la protezione o il salvataggio delle persone a bordo.
    2.  Dopo un incidente di navigazione, ogni persona coinvolta deve
tenersi  a  disposizione  affinche'  possano  essere stabilite la sua
identita',  le  caratteristiche  della sua unita' nautica e la natura
della sua partecipazione all'incidente. E' considerata come coinvolta
in  un incidente di navigazione la persona il cui comportamento possa
aver contribuito all'incidente stesso.
    3.  Il  comandante e' tenuto a prestare assistenza immediata alle
persone  o alle unita' nautiche in pericolo, nella misura compatibile
con  la  sicurezza  della sua unita' nautica. In caso di bisogno egli
chiede l'aiuto di terzi.