Art. 13. Incidenti ed assistenza 1. In caso d'incidente, il comandante prende tutte le misure necessarie per la protezione o il salvataggio delle persone a bordo. 2. Dopo un incidente di navigazione, ogni persona coinvolta deve tenersi a disposizione affinche' possano essere stabilite la sua identita', le caratteristiche della sua unita' nautica e la natura della sua partecipazione all'incidente. E' considerata come coinvolta in un incidente di navigazione la persona il cui comportamento possa aver contribuito all'incidente stesso. 3. Il comandante e' tenuto a prestare assistenza immediata alle persone o alle unita' nautiche in pericolo, nella misura compatibile con la sicurezza della sua unita' nautica. In caso di bisogno egli chiede l'aiuto di terzi.