Art. 14.
               Unita' nautiche incagliate o affondate
    1. Se un'unita' nautica e' incagliata o affondata e se ne risulti
un  pericolo per la sicurezza della navigazione, occorre segnalarlo e
prendere immediatamente le misure necessarie per evitare il pericolo.
In caso  d'impossibilita'  dovra'  essere  avvertito senza indugio il
settore regionale competente in materia di navigazione interna.