Art. 14. Unita' nautiche incagliate o affondate 1. Se un'unita' nautica e' incagliata o affondata e se ne risulti un pericolo per la sicurezza della navigazione, occorre segnalarlo e prendere immediatamente le misure necessarie per evitare il pericolo. In caso d'impossibilita' dovra' essere avvertito senza indugio il settore regionale competente in materia di navigazione interna.