Art. 15. Ordinanze delle autorita' 1. I comandanti ed i responsabili di installazioni galleggianti devono conformarsi agli ordini impartiti dalle autorita' competenti per garantire la sicurezza del traffico o evitare difficolta' alla navigazione. 2. I comandanti ed i responsabili di installazioni galleggianti devono parimenti conformarsi alle prescrizioni di carattere temporaneo rilasciate in casi speciali, quali le manifestazioni, i lavori sull'acqua o sulle rive, oppure in caso di alto livello delle acque.