Art. 15.
                      Ordinanze delle autorita'
    1.  I  comandanti ed i responsabili di installazioni galleggianti
devono  conformarsi  agli ordini impartiti dalle autorita' competenti
per  garantire  la  sicurezza del traffico o evitare difficolta' alla
navigazione.
    2.  I  comandanti ed i responsabili di installazioni galleggianti
devono   parimenti   conformarsi   alle   prescrizioni  di  carattere
temporaneo  rilasciate  in  casi speciali, quali le manifestazioni, i
lavori  sull'acqua o sulle rive, oppure in caso di alto livello delle
acque.