Art. 17. Autorizzazione di manifestazioni 1. Le manifestazioni sportive, feste nautiche e altre manifestazioni che interessino le vie navigabili sono subordinate alle autorizzazioni previste dalle normative vigenti in materia. 2. L'organizzazione, la sistemazione in sicurezza dei luoghi, la sorveglianza sono a carico degli organizzatori della manifestazione, che risponderanno dei danni eventualmente arrecati dai partecipanti.