Art. 17.
                  Autorizzazione di manifestazioni
    1.   Le   manifestazioni   sportive,   feste   nautiche  e  altre
manifestazioni  che  interessino  le  vie navigabili sono subordinate
alle autorizzazioni previste dalle normative vigenti in materia.
    2.  L'organizzazione, la sistemazione in sicurezza dei luoghi, la
sorveglianza  sono a carico degli organizzatori della manifestazione,
che risponderanno dei danni eventualmente arrecati dai partecipanti.