Art. 19.
                Disposizione e visibilita' dei fanali
    1. I fanali d'albero devono essere disposti nell'asse dell'unita'
nautica  ed  emettere una luce bianca visibile dal davanti su un arco
d'orizzonte  di  25o,  vale  a dire di 112o 30' su ogni lato. La loro
distanza dal punto d'intersezione della linea dei fanali laterali con
l'asse  dell'unita'  nautica  deve  essere  almeno  di  0,5  m.  Sono
collocati,  per  quanto  possibile,  a  prua;  nel  caso  di convogli
rimorchiati, sono collocati sull'unita' nautica di testa.
    2.  Due  fanali laterali sono disposti sull'unita' nautica, uno a
luce  verde  a  tribordo  e uno a luce rossa a babordo. Ciascuno deve
essere  visibile  dal  davanti,  sul  lato corrispondente, su un arco
d'orizzonte  di  112o 30'. La loro distanza non deve essere inferiore
alla  meta'  della larghezza dell'unita' nautica, ma deve raggiungere
almeno 1 m.
    3.  I  fanali  di  poppa  devono,  se  possibile, essere disposti
nell'asse  dell'unita'  nautica ed emettere una luce bianca, visibile
da dietro su un arco d'orizzonte di 135o, vale a dire 67o 30' su ogni
lato.
    4.  I fanali visibili da ogni lato lo sono su un arco d'orizzonte
di 360o.