Art. 19. Disposizione e visibilita' dei fanali 1. I fanali d'albero devono essere disposti nell'asse dell'unita' nautica ed emettere una luce bianca visibile dal davanti su un arco d'orizzonte di 25o, vale a dire di 112o 30' su ogni lato. La loro distanza dal punto d'intersezione della linea dei fanali laterali con l'asse dell'unita' nautica deve essere almeno di 0,5 m. Sono collocati, per quanto possibile, a prua; nel caso di convogli rimorchiati, sono collocati sull'unita' nautica di testa. 2. Due fanali laterali sono disposti sull'unita' nautica, uno a luce verde a tribordo e uno a luce rossa a babordo. Ciascuno deve essere visibile dal davanti, sul lato corrispondente, su un arco d'orizzonte di 112o 30'. La loro distanza non deve essere inferiore alla meta' della larghezza dell'unita' nautica, ma deve raggiungere almeno 1 m. 3. I fanali di poppa devono, se possibile, essere disposti nell'asse dell'unita' nautica ed emettere una luce bianca, visibile da dietro su un arco d'orizzonte di 135o, vale a dire 67o 30' su ogni lato. 4. I fanali visibili da ogni lato lo sono su un arco d'orizzonte di 360o.