Art. 2. Definizioni 1. Nel presente regolamento: a) il termine "unita' nautica" indica qualsiasi nave, motoscafo, galleggiante, impianto galleggiante, unita' da diporto ed in generale qualsiasi costruzione usata o capace di essere usata come mezzo di trasporto sulla superficie dell'acqua o sotto di essa; b) il termine "unita' nautica motorizzata" o "unita' nautica a motore" indica una unita' nautica a propulsione meccanica; c) il termine "convoglio" indica un convoglio rimorchiato, un convoglio spinto o un rimorchio di fianco; d) il termine "convoglio rimorchiato" indica una composizione formata da unita' nautiche sprovviste di propulsione, rimorchiata da almeno una unita' nautica a motore; e) il termine "convoglio spinto" indica una formazione delle unita' nautiche sprovviste di propulsione, riunite in modo da formare un insieme rigido, spinta da almeno una unita' nautica a motore; f) il termine "rimorchio di fianco" indica una formazione composta da unita' nautiche affiancate all'unita' nautica motorizzata che assicura la propulsione. g) il termine "impianto galleggiante" indica un mezzo galleggiante quali una draga, un pontone, una gru, fornito di istallazioni per i lavori in acqua; h) il termine "installazione galleggiante" indica tutte le installazioni galleggianti che normalmente non sono destinate a spostarsi. i) il termine "unita' nautica a vela" indica una unita' nautica concepita per la navigazione a vela. Una unita' nautica a vela che naviga a motore con o senza vela issata e' considerata come una unita' nautica a motore; j) il termine "unita' nautica in servizio regolare" indica una unita' nautica che assicura un servizio di trasporto pubblico; l) il termine "unita' nautica a remi" indica una unita' nautica che puo' essere mossa soltanto mediante i remi oppure con un sistema di trasmissione simile alla forza umana; m) il termine "unita' da diporto" indica una nave, una imbarcazione o un natante utilizzato per scopi sportivi o ricreativi, dai quali esuli il fine di lucro, ai sensi della legge 11 febbraio 1971, n. 50 (norme sulla navigazione da diporto); n) il termine "unita' nautica minore" indica una unita' nautica avente lunghezza non superiore a metri 7,50 se a motore o a metri 10 se a vela, anche se con motore ausiliario; o) i termini "lunghezza" e "larghezza" dell'unita' nautica indicano la sua lunghezza fuori tutto e la sua larghezza massima; p) il termine "unita' nautica in stazionamento" indica una unita' nautica che si trova direttamente o indirettamente all'ancora, ormeggiata alla riva o arenata; q) il termine "unita' nautica in navigazione" o "unita' nautica in rotta" indica una unita' nautica che non e' direttamente ne' indirettamente all'ancora, ne' ormeggiata a riva, ne' arenata; r) il termine "notte" indica il periodo di tempo compreso tra il tramonto e il sorgere del sole; s) il termine "giorno" indica il periodo di tempo compreso tra il sorgere ed il tramonto del sole; t) il termine "luce intermittente" indica una sorgente luminosa accesa e spenta regolarmente da quattro a dieci volte al minuto; u) il termine "luce lampeggiante" indica una sorgente luminosa accesa e spenta regolarmente almeno venti volte al minuto; v) il termine "luce cadenzata" indica una sorgente luminosa accesa e spenta almeno dieci volte al minuto seguendo un determinato ritmo; x) il termine "a monte" significa la direzione verso la sorgente; y) il termine "a valle" la direzione verso la foce; z) i termini "lato destro" e "lato sinistro" del canale navigabile sono riferiti ad un osservatore che guarda verso la foce; sui laghi e sui canali ove non e' possibile individuare la foce, il lato destro e il lato sinistro sono definiti dall'ispettorato di porto territorialmente competente.