Art. 2.
                             Definizioni
    1. Nel presente regolamento:
      a) il   termine   "unita'   nautica"   indica  qualsiasi  nave,
motoscafo,  galleggiante, impianto galleggiante, unita' da diporto ed
in generale qualsiasi costruzione usata o capace di essere usata come
mezzo di trasporto sulla superficie dell'acqua o sotto di essa;
      b) il  termine "unita' nautica motorizzata" o "unita' nautica a
motore" indica una unita' nautica a propulsione meccanica;
      c) il  termine  "convoglio" indica un convoglio rimorchiato, un
convoglio spinto o un rimorchio di fianco;
      d) il  termine  "convoglio rimorchiato" indica una composizione
formata  da unita' nautiche sprovviste di propulsione, rimorchiata da
almeno una unita' nautica a motore;
      e) il  termine  "convoglio  spinto" indica una formazione delle
unita' nautiche sprovviste di propulsione, riunite in modo da formare
un insieme rigido, spinta da almeno una unita' nautica a motore;
      f) il  termine  "rimorchio  di  fianco"  indica  una formazione
composta da unita' nautiche affiancate all'unita' nautica motorizzata
che assicura la propulsione.
      g) il   termine   "impianto   galleggiante"   indica  un  mezzo
galleggiante  quali  una  draga,  un  pontone,  una  gru,  fornito di
istallazioni per i lavori in acqua;
      h) il  termine  "installazione  galleggiante"  indica  tutte le
installazioni  galleggianti  che  normalmente  non  sono  destinate a
spostarsi.
      i) il termine "unita' nautica a vela" indica una unita' nautica
concepita  per  la  navigazione a vela. Una unita' nautica a vela che
naviga  a  motore  con  o  senza  vela issata e' considerata come una
unita' nautica a motore;
      j) il  termine "unita' nautica in servizio regolare" indica una
unita' nautica che assicura un servizio di trasporto pubblico;
      l) il termine "unita' nautica a remi" indica una unita' nautica
che  puo' essere mossa soltanto mediante i remi oppure con un sistema
di trasmissione simile alla forza umana;
      m) il   termine  "unita'  da  diporto"  indica  una  nave,  una
imbarcazione o un natante utilizzato per scopi sportivi o ricreativi,
dai  quali  esuli  il fine di lucro, ai sensi della legge 11 febbraio
1971, n. 50 (norme sulla navigazione da diporto);
      n) il termine "unita' nautica minore" indica una unita' nautica
avente  lunghezza non superiore a metri 7,50 se a motore o a metri 10
se a vela, anche se con motore ausiliario;
      o) i  termini  "lunghezza"  e  "larghezza"  dell'unita' nautica
indicano la sua lunghezza fuori tutto e la sua larghezza massima;
      p) il  termine  "unita'  nautica  in  stazionamento" indica una
unita' nautica che si trova direttamente o indirettamente all'ancora,
ormeggiata alla riva o arenata;
      q) il termine "unita' nautica in navigazione" o "unita' nautica
in  rotta"  indica  una  unita'  nautica  che non e' direttamente ne'
indirettamente all'ancora, ne' ormeggiata a riva, ne' arenata;
      r) il  termine  "notte" indica il periodo di tempo compreso tra
il tramonto e il sorgere del sole;
      s) il  termine "giorno" indica il periodo di tempo compreso tra
il sorgere ed il tramonto del sole;
      t) il termine "luce intermittente" indica una sorgente luminosa
accesa e spenta regolarmente da quattro a dieci volte al minuto;
      u) il  termine "luce lampeggiante" indica una sorgente luminosa
accesa e spenta regolarmente almeno venti volte al minuto;
      v) il  termine  "luce  cadenzata"  indica una sorgente luminosa
accesa  e spenta almeno dieci volte al minuto seguendo un determinato
ritmo;
      x) il  termine  "a  monte"  significa  la  direzione  verso  la
sorgente;
      y) il termine "a valle" la direzione verso la foce;
      z) i  termini  "lato  destro"  e  "lato  sinistro"  del  canale
navigabile  sono riferiti ad un osservatore che guarda verso la foce;
sui  laghi  e sui canali ove non e' possibile individuare la foce, il
lato  destro  e  il  lato  sinistro sono definiti dall'ispettorato di
porto territorialmente competente.