Art. 25.
                     Unita' nautiche motorizzate
    1.  Di  notte  durante  la  rotta, le unita' nautiche motorizzate
devono portare:
      a) un   fanale  chiaro  d'albero  posto  in  prua  e  sull'asse
dell'unita' nautica; se l'unita' nautica supera la lunghezza di 110 m
deve  essere  posto  un secondo fanale chiaro dietro al primo in modo
che la distanza orizzontale tra i due fanali sia al meno tre volte la
distanza verticale;
      b) fanali  chiari  laterali  posti  alla stessa altezza e sulla
stessa   perpendicolare  all'asse  dell'unita'  nautica,  per  quanto
possibile un metro piu' bassi del fanale d'albero e non sopravanzanti
lo  stesso.  Devono  essere  mascherati  verso  l'interno dell'unita'
nautica in modo che il fanale verde non possa essere visto da babordo
ed il fanale rosso non possa essere visto da tribordo;
      c) un  fanale  ordinario  di  poppa posto sull'asse dell'unita'
nautica ad una altezza tale da essere ben visibile;
    2.  Tutte  le  unita'  nautiche motorizzate che sono precedute da
un'altra   unita'   nautica  motorizzata  messa  di  rinforzo  devono
conservare le segnalazioni di cui al primo comma.
    3. Per le unita' nautiche minori:
      a) fanali ordinari al posto di fanali chiari;
      b) un  fanale  a  luce bianca visibile da ogni lato e collocato
nell'asse dell'unita' nautica invece del fanale d'albero e del fanale
di   poppa.  Il  fanale  puo'  anche  essere  collocato  nella  parte
posteriore;
      c) fanali laterali collocati uno accanto all'altro a prua, cio'
e'  consentito  anche  alle unita' nautiche con lunghezza inferiore a
20 metri;
      d) un  fanale  ordinario a luce bianca visibile da ogni lato al
posto  dei  fanali  d'albero,  laterali  e  di  poppa,  per le unita'
nautiche  minori  con  una lunghezza inferiore a sette metri e la cui
velocita'  massima  non  supera  i  sette  nodi. Il fanale puo' anche
essere collocato nella parte posteriore.