Art. 25. Unita' nautiche motorizzate 1. Di notte durante la rotta, le unita' nautiche motorizzate devono portare: a) un fanale chiaro d'albero posto in prua e sull'asse dell'unita' nautica; se l'unita' nautica supera la lunghezza di 110 m deve essere posto un secondo fanale chiaro dietro al primo in modo che la distanza orizzontale tra i due fanali sia al meno tre volte la distanza verticale; b) fanali chiari laterali posti alla stessa altezza e sulla stessa perpendicolare all'asse dell'unita' nautica, per quanto possibile un metro piu' bassi del fanale d'albero e non sopravanzanti lo stesso. Devono essere mascherati verso l'interno dell'unita' nautica in modo che il fanale verde non possa essere visto da babordo ed il fanale rosso non possa essere visto da tribordo; c) un fanale ordinario di poppa posto sull'asse dell'unita' nautica ad una altezza tale da essere ben visibile; 2. Tutte le unita' nautiche motorizzate che sono precedute da un'altra unita' nautica motorizzata messa di rinforzo devono conservare le segnalazioni di cui al primo comma. 3. Per le unita' nautiche minori: a) fanali ordinari al posto di fanali chiari; b) un fanale a luce bianca visibile da ogni lato e collocato nell'asse dell'unita' nautica invece del fanale d'albero e del fanale di poppa. Il fanale puo' anche essere collocato nella parte posteriore; c) fanali laterali collocati uno accanto all'altro a prua, cio' e' consentito anche alle unita' nautiche con lunghezza inferiore a 20 metri; d) un fanale ordinario a luce bianca visibile da ogni lato al posto dei fanali d'albero, laterali e di poppa, per le unita' nautiche minori con una lunghezza inferiore a sette metri e la cui velocita' massima non supera i sette nodi. Il fanale puo' anche essere collocato nella parte posteriore.