Art. 26.
                    Unita' nautiche senza motore
    1.  Di  notte,  durante  la navigazione, le unita' nautiche senza
motore  devono portare un fanale ordinario a luce bianca, visibile da
ogni  lato.  Il  fanale  puo'  anche  essere  collocato  nella  parte
posteriore.
    2.  Per  le  unita' nautiche a vela che navigano soltanto a vela,
sono pure autorizzati:
      a) fanali ordinari al posto di fanali chiari;
      b) un fanale di poppa, nonche' fanali laterali che possono pure
essere  collocati  uno  accanto  all'altro  a  prua  o riuniti in una
lanterna bicolore, collocata nell'asse dell'unita' nautica;
      c) una lanterna tricolore sulla punta dell'albero.
    3.  Per  le unita' nautiche minori a vela che navigano soltanto a
vela,  e'  autorizzato un fanale ordinario a luce bianca, visibile da
ogni lato, con l'obbligo di accendere un secondo fanale a luce bianca
all'avvicinarsi di altre unita' nautiche.