Art. 26. Unita' nautiche senza motore 1. Di notte, durante la navigazione, le unita' nautiche senza motore devono portare un fanale ordinario a luce bianca, visibile da ogni lato. Il fanale puo' anche essere collocato nella parte posteriore. 2. Per le unita' nautiche a vela che navigano soltanto a vela, sono pure autorizzati: a) fanali ordinari al posto di fanali chiari; b) un fanale di poppa, nonche' fanali laterali che possono pure essere collocati uno accanto all'altro a prua o riuniti in una lanterna bicolore, collocata nell'asse dell'unita' nautica; c) una lanterna tricolore sulla punta dell'albero. 3. Per le unita' nautiche minori a vela che navigano soltanto a vela, e' autorizzato un fanale ordinario a luce bianca, visibile da ogni lato, con l'obbligo di accendere un secondo fanale a luce bianca all'avvicinarsi di altre unita' nautiche.