Art. 3.
             Comandante dell'unita' nautica responsabile
                   dell'installazione galleggiante
    1.  Nessuna  unita' nautica o convoglio rimorchiato o spinto puo'
navigare senza che a bordo vi sia un comandante.
    2.  Il  comandante  e'  responsabile dell'osservanza del presente
regolamento,  delle  norme contenute nel regio decreto 30 marzo 1942,
n.  327 (codice della navigazione) e nel decreto del Presidente della
Repubblica  28 giugno  1949, n. 631 (approvazione del regolamento per
la navigazione interna).
    3.  Tutte le installazioni galleggianti devono essere poste sotto
l'autorita'  di un persona che sara' responsabile dell'osservanza del
presente regolamento.