Art. 3. Comandante dell'unita' nautica responsabile dell'installazione galleggiante 1. Nessuna unita' nautica o convoglio rimorchiato o spinto puo' navigare senza che a bordo vi sia un comandante. 2. Il comandante e' responsabile dell'osservanza del presente regolamento, delle norme contenute nel regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (codice della navigazione) e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631 (approvazione del regolamento per la navigazione interna). 3. Tutte le installazioni galleggianti devono essere poste sotto l'autorita' di un persona che sara' responsabile dell'osservanza del presente regolamento.