Art. 30.
                  Protezione contro il moto ondoso
    1.  Le unita' nautiche destinate a compiti speciali (misurazioni,
ricerche  idrologiche, azioni di salvataggio, ecc.) che devono essere
protette  dal  moto  ondoso  possono  portare,  previa autorizzazione
dell'ispettorato  di  porto  territorialmente  competente, i seguenti
segnali supplementari:
      a) di notte, un fanale ordinario a luce rossa, visibile da ogni
lato,  e  un  fanale ordinario a luce bianca, visibile da ogni lato e
disposto circa un metro al di sotto del primo;
      b) di  giorno,  una  bandiera,  rossa  per la meta' superiore e
bianca  per quella inferiore. Tale bandiera puo' essere sostituita da
due  bandiere  sovrapposte, quella superiore rossa e quella inferiore
bianca.