Art. 30. Protezione contro il moto ondoso 1. Le unita' nautiche destinate a compiti speciali (misurazioni, ricerche idrologiche, azioni di salvataggio, ecc.) che devono essere protette dal moto ondoso possono portare, previa autorizzazione dell'ispettorato di porto territorialmente competente, i seguenti segnali supplementari: a) di notte, un fanale ordinario a luce rossa, visibile da ogni lato, e un fanale ordinario a luce bianca, visibile da ogni lato e disposto circa un metro al di sotto del primo; b) di giorno, una bandiera, rossa per la meta' superiore e bianca per quella inferiore. Tale bandiera puo' essere sostituita da due bandiere sovrapposte, quella superiore rossa e quella inferiore bianca.