Art. 34. Rimorchi di fianco 1. I rimorchi di fianco, di notte, durante la rotta devono portare: a) sull'unita' nautica motorizzata un fanale chiaro d'albero posto in prua e sull'asse dell'unita' nautica; se l'unita' nautica supera la lunghezza di 110 m deve essere posto un secondo fanale chiaro dietro al primo in modo che la distanza orizzontale tra i due fanali sia almeno tre volte la distanza verticale. Sulle unita' nautiche non motorizzate un fanale ordinario a luce bianca, visibile da ogni lato e posto piu' alto del fanale d'albero dell'unita' nautica motorizzata; b) fanali chiari laterali posti alla stessa altezza e sulla stessa perpendicolare all'asse dell'unita' nautica, almeno un metro piu' bassi del fanale d'albero e non sopravanzanti lo stesso. Devono essere mascherati verso l'interno dell'unita' nautica in modo che il fanale verde non possa essere visto da babordo ed il fanale rosso non possa essere visto da tribordo; c) un fanale ordinario a luce bianca di poppa sull'unita' nautica e l'unita' nautica o le unita' nautiche affiancate.