Art. 34.
                         Rimorchi di fianco
    1.  I  rimorchi  di  fianco,  di  notte,  durante la rotta devono
portare:
      a) sull'unita'  nautica  motorizzata  un fanale chiaro d'albero
posto  in  prua  e sull'asse dell'unita' nautica; se l'unita' nautica
supera  la  lunghezza  di  110  m deve essere posto un secondo fanale
chiaro  dietro al primo in modo che la distanza orizzontale tra i due
fanali  sia  almeno  tre  volte  la  distanza verticale. Sulle unita'
nautiche  non motorizzate un fanale ordinario a luce bianca, visibile
da  ogni  lato  e  posto  piu'  alto  del fanale d'albero dell'unita'
nautica motorizzata;
      b) fanali  chiari  laterali  posti  alla stessa altezza e sulla
stessa  perpendicolare  all'asse dell'unita' nautica, almeno un metro
piu'  bassi del fanale d'albero e non sopravanzanti lo stesso. Devono
essere  mascherati verso l'interno dell'unita' nautica in modo che il
fanale verde non possa essere visto da babordo ed il fanale rosso non
possa essere visto da tribordo;
      c) un  fanale  ordinario  a  luce  bianca  di poppa sull'unita'
nautica e l'unita' nautica o le unita' nautiche affiancate.