Art. 35. Segnali supplementari delle unita' nautiche che trasportano materie pericolose 1. Le unita' nautiche, sia in rotta che in stazionamento, che effettuano trasporti di merci pericolose, devono portare i seguenti segnali supplementari: a) durante la notte, un fanale blu visibile da ogni lato, la cui intensita' deve essere almeno uguale a quella di due fanali ordinari blu; b) durante il giorno, un cono blu con la punta rivolta in basso posto ad una altezza tale da essere ben visibile da tutti i lati.