Art. 35.
             Segnali supplementari delle unita' nautiche
                 che trasportano materie pericolose
    1.  Le  unita'  nautiche,  sia in rotta che in stazionamento, che
effettuano  trasporti  di merci pericolose, devono portare i seguenti
segnali supplementari:
      a) durante  la  notte,  un fanale blu visibile da ogni lato, la
cui  intensita'  deve  essere  almeno  uguale  a quella di due fanali
ordinari blu;
      b) durante il giorno, un cono blu con la punta rivolta in basso
posto ad una altezza tale da essere ben visibile da tutti i lati.